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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20669/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino dell'8 luglio 2020 che aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per i reati di rapina aggravata e lesioni: secondo il capo di imputazione, Mouqsid, [OSCURATO:PERSONA] e un altro soggetto non identificato, avevano dapprima bloccato [OSCURATO:PERSONA] sottraendogli il portafoglio; una volta inseguiti da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo amico [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva sferrato un pungo ad [OSCURATO:PERSONA], causandogli lesioni. 1.1 Al riguardo il difensore, premesso che Mouqsid era stato condannato con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle dichiarazioni delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e del test [OSCURATO:PERSONA], eccepisce che da nessuna delle prove assunte era emersa la prova della sottrazione del portafoglio di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'istruttoria dibattimentale, aveva sostenuto di aver visto che veniva sfilato il portafoglio al suo amico, contraddicendo così le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che le sue stesse affermazioni nell'immediatezza del fatto.

Il difensore rileva che la sentenza impugnata appariva contraddittoria anche relativamente alla disconnessione tra il luogo di consumazione dell'asserito delitto e il luogo di ritrovamento del portafoglio, visto che il portafoglio non era stato trovato né sul luogo del fatto, né sulle persone degli imputati, ma qualche giorno dopo alla stazione di Biella, luogo totalmente differente e lontano da dove erano avvenuti i fatti. 1.2 Il difensore contesta come illogico il ragionamento della Corte di appello di Torino, che aveva qualificato il contributo partecipativo di Mouqsid sotto forma di concorso morale, non essendo emerso alcun elemento che poteva far ritenere che il ricorrente avesse fornito un impulso, quantomeno psicologico, o un apporto causale tale da rafforzare in [OSCURATO:PERSONA] il proposito criminoso sfociato nelle condotte contestate: la semplice presenza di Mouqsid sul luogo dei fatti insieme a [OSCURATO:PERSONA] non poteva certo farlo ritenere concorrente morale di quest'ultimo. 1.3 Il difensore lamenta che anche la motivazione della Corte di appello nel concedere a Mouqsid la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. per il solo capo b) (lesioni) e non per il capo a) (rapina aggravata) era contraddittoria, in quanto l'incidenza della condotta asseritamente posta in essere da Mouqsid era la medesima per entrambi i fatti contestati, visto che i testi Litini e Geracitano avevano affermato che era stato [OSCURATO:PERSONA] che aveva sferrato un pugno ad [OSCURATO:PERSONA], mentre Mouqsid non aveva bloccato [OSCURATO:PERSONA], né aveva colpito nessuno. 2.11 Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il difensore depositava conclusioni scritte chiedendo: "1.- in relazione ai motivi di cui al punto 1 del ricorso per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., in relazione alla penale responsabilità dell'imputato e, per quanto occorre trattandosi di doppia conforme, anche rispetto alla sentenza di primo grado, si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Cassazione voglia annullare senza rinvio la sentenza impugnata o in subordine annullarla con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino;

2. - in relazione ai motivi di cui al punto 2 del ricorso per inosservanza o erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., dell'art. 110 c.p. in relazione al concorso morale del Mouqsid nel reato di cui al capo b) e/o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto, ai sensi dell'art. 606 lett. e), e per quanto occorre trattandosi di doppia conforme, anche rispetto alla sentenza di primo grado, si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Cassazione voglia annullare senza rinvio la sentenza impugnata, anche ai sensi dell'art. 620 lett.

L) c.p.p., o in subordine annullarla con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino;

3. - in relazione ai motivi di cui al punto 3 del ricorso per inosservanza o erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., dell'art. 114 c.p., in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante in ordine al capo a) e/o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. e, per quanto occorre trattandosi di doppia conforme, anche rispetto alla sentenza di primo grado, si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Cassazione voglia annullare senza rinvio la sentenza impugnata, riconoscendo l'attenuante ex art. 114 c.p. anche con riferimento al capo a), anche ai sensi dell'art. 620 lett.

L) c.p.p., o in subordine annullarla con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve premettere che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, il ricorso reitera le censure già proposte, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato, quanto al primo motivo, che i due testimoni [OSCURATO:PERSONA] e AmatP hanno entrambi confermato la sottrazione del portafoglio di [OSCURATO:PERSONA], rendendo dichiarazioni solo apparentemente difformi, posto che se [OSCURATO:PERSONA] ha visto che gli imputati sfilavano il portafoglio all'amico, non è detto che questi se ne sia accorto subito, ma fatti pochi passi; la Corte di appello ha anche ritenuto irrilevante il fatto che il portafoglio non sia stato trovato nell'immediatezza, in quanto gli imputati avevano avuto il tempo di disfarsene, e che quindi era anche possibile che il portafoglio fosse stato recuperato da terzi e poi abbandonato alla stazione di Biella; trattasi di motivazione perfettamente logica, sulla quale pertanto non è ammesso sindacato di legittimità 1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, posto che i testimoni presenti ai fatti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Luini) hanno concordemente riferito che [OSCURATO:PERSONA] venne accerchiato da tre persone, in modo da distrarlo e potergli così sottrarre il portafoglio, per cui è del tutto improprio ritenere che Mouqsid sia stato condannato soltanto per essere stato in compagnia del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 Perfettamente logica e coerente con le risultanze processuali è anche la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. per il reato di rapina, vista l'indubbia partecipazione attiva di Mouqsid a tale reato, e non alla reazione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; si deve poi ritenere che Mouqsid debba rispondere di entrambi i reati in quanto in tema di concorso anomalo, può essere ritenuto prevedibile sviluppo dell'azione inerente ad un furto l'uso eventuale di violenza o minaccia che, se realizzato, fa progredire la sottrazione sv\f", della cosa mobile altrui in rapina, di cui è responsabile, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., anche il concorrente, a meno che il diverso e più grave reato realizzato dai compartecipi costituisca un fatto anormale, eccezionale e, quindi, non prevedibile (vedi Sez.2, 2, Sentenza n. 52811 del 04/11/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268788 - 01); nel caso in esame, era prevedibile una reazione da parte della vittima e degli amici con cui si trovava, che poteva essere vinta solo facendo ricorso alla violenza (o minaccia), come poi accaduto.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino dell'8 luglio 2020 che aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per i reati di rapina aggravata e lesioni: secondo il capo di imputazione, Mouqsid, [OSCURATO:PERSONA] e un altro soggetto non identificato, avevano dapprima bloccato [OSCURATO:PERSONA] sottraendogli il portafoglio; una volta inseguiti da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo amico [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva sferrato un pungo ad [OSCURATO:PERSONA], causandogli lesioni. 1.1 Al riguardo il difensore, premesso che Mouqsid era stato condannato con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle dichiarazioni delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e del test [OSCURATO:PERSONA], eccepisce che da nessuna delle prove assunte era emersa la prova della sottrazione del portafoglio di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'istruttoria dibattimentale, aveva sostenuto di aver visto che veniva sfilato il portafoglio al suo amico, contraddicendo così le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che le sue stesse affermazioni nell'immediatezza del fatto. Il difensore rileva che la sentenza impugnata appariva contraddittoria anche relativamente alla disconnessione tra il luogo di consumazione dell'asserito delitto e il luogo di ritrovamento del portafoglio, visto che il portafoglio non era stato trovato né sul luogo del fatto, né sulle persone degli imputati, ma qualche giorno dopo alla stazione di Biella, luogo totalmente differente e lontano da dove erano avvenuti i fatti. 1.2 Il difensore contesta come illogico il ragionamento della Corte di appello di Torino, che aveva qualificato il contributo partecipativo di Mouqsid sotto forma di concorso morale, non essendo emerso alcun elemento che poteva far ritenere che il ricorrente avesse fornito un impulso, quantomeno psicologico, o un apporto causale tale da rafforzare in [OSCURATO:PERSONA] il proposito criminoso sfociato nelle condotte contestate: la semplice presenza di Mouqsid sul luogo dei fatti insieme a [OSCURATO:PERSONA] non poteva certo farlo ritenere concorrente morale di quest'ultimo. 1.3 Il difensore lamenta che anche la motivazione della Corte di appello nel concedere a Mouqsid la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. per il solo capo b) (lesioni) e non per il capo a) (rapina aggravata) era contraddittoria, in quanto l'incidenza della condotta asseritamente posta in essere da Mouqsid era la medesima per entrambi i fatti contestati, visto che i testi Litini e Geracitano avevano affermato che era stato [OSCURATO:PERSONA] che aveva sferrato un pugno ad [OSCURATO:PERSONA], mentre Mouqsid non aveva bloccato [OSCURATO:PERSONA], né aveva colpito nessuno. 2.11 Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il difensore depositava conclusioni scritte chiedendo: "1.- in relazione ai motivi di cui al punto 1 del ricorso per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., in relazione alla penale responsabilità dell'imputato e, per quanto occorre trattandosi di doppia conforme, anche rispetto alla sentenza di primo grado, si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Cassazione voglia annullare senza rinvio la sentenza impugnata o in subordine annullarla con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino; 2. - in relazione ai motivi di cui al punto 2 del ricorso per inosservanza o erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., dell'art. 110 c.p. in relazione al concorso morale del Mouqsid nel reato di cui al capo b) e/o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto, ai sensi dell'art. 606 lett. e), e per quanto occorre trattandosi di doppia conforme, anche rispetto alla sentenza di primo grado, si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Cassazione voglia annullare senza rinvio la sentenza impugnata, anche ai sensi dell'art. 620 lett. L) c.p.p., o in subordine annullarla con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino; 3. - in relazione ai motivi di cui al punto 3 del ricorso per inosservanza o erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., dell'art. 114 c.p., in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante in ordine al capo a) e/o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. e, per quanto occorre trattandosi di doppia conforme, anche rispetto alla sentenza di primo grado, si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Cassazione voglia annullare senza rinvio la sentenza impugnata, riconoscendo l'attenuante ex art. 114 c.p. anche con riferimento al capo a), anche ai sensi dell'art. 620 lett. L) c.p.p., o in subordine annullarla con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve premettere che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il ricorso reitera le censure già proposte, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato, quanto al primo motivo, che i due testimoni [OSCURATO:PERSONA] e AmatP hanno entrambi confermato la sottrazione del portafoglio di [OSCURATO:PERSONA], rendendo dichiarazioni solo apparentemente difformi, posto che se [OSCURATO:PERSONA] ha visto che gli imputati sfilavano il portafoglio all'amico, non è detto che questi se ne sia accorto subito, ma fatti pochi passi; la Corte di appello ha anche ritenuto irrilevante il fatto che il portafoglio non sia stato trovato nell'immediatezza, in quanto gli imputati avevano avuto il tempo di disfarsene, e che quindi era anche possibile che il portafoglio fosse stato recuperato da terzi e poi abbandonato alla stazione di Biella; trattasi di motivazione perfettamente logica, sulla quale pertanto non è ammesso sindacato di legittimità 1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, posto che i testimoni presenti ai fatti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Luini) hanno concordemente riferito che [OSCURATO:PERSONA] venne accerchiato da tre persone, in modo da distrarlo e potergli così sottrarre il portafoglio, per cui è del tutto improprio ritenere che Mouqsid sia stato condannato soltanto per essere stato in compagnia del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 Perfettamente logica e coerente con le risultanze processuali è anche la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. per il reato di rapina, vista l'indubbia partecipazione attiva di Mouqsid a tale reato, e non alla reazione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; si deve poi ritenere che Mouqsid debba rispondere di entrambi i reati in quanto in tema di concorso anomalo, può essere ritenuto prevedibile sviluppo dell'azione inerente ad un furto l'uso eventuale di violenza o minaccia che, se realizzato, fa progredire la sottrazione sv\f", della cosa mobile altrui in rapina, di cui è responsabile, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., anche il concorrente, a meno che il diverso e più grave reato realizzato dai compartecipi costituisca un fatto anormale, eccezionale e, quindi, non prevedibile (vedi Sez.2, 2, Sentenza n. 52811 del 04/11/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268788 - 01); nel caso in esame, era prevedibile una reazione da parte della vittima e degli amici con cui si trovava, che poteva essere vinta solo facendo ricorso alla violenza (o minaccia), come poi accaduto. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos
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