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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20096/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che, inoltre, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica e coerente sulle ragioni poste a fondamento della penale responsabilità dell'imputato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), rispondendo puntualmente alle doglianze contenute nei motivi di appello: in particolare, i motivi di ricorso non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, là dove è stato osservato che la prova della responsabilità sia stata tratta in via principale dagli accertamenti realizzati dai Carabinieri, a seguito dei quali è emersa l'assenza del ricorrente dal luogo di detenzione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che, inoltre, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica e coerente sulle ragioni poste a fondamento della penale responsabilità dell'imputato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), rispondendo puntualmente alle doglianze contenute nei motivi di appello: in particolare, i motivi di ricorso non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, là dove è stato osservato che la prova della responsabilità sia stata tratta in via principale dagli accertamenti realizzati dai Carabinieri, a seguito dei quali è emersa l'assenza del ricorrente dal luogo di detenzione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 20096/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris