Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 41331/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa il 20.3.2019 dal locale Tribunale che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e con generiche equivalenti alla recidiva contestata lo aveva condannato alla pena di 8 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa .

Con unico motivo deduce il vizio di motivazione per essersi il giudice di appello limitato a recepire la ricostruzione del giudice di primo grado senza fornire adeguata risposta alle censure difensive, in tal modo non assolvendo all'obbligo di motivazione.

Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità del motivo di ricorso, che si limita ad una contestazione del tutto aspecifica del provvedimento impugnato, del quale non individua carenze argomentative o illogicità manifeste, rilevanti in questa sede.

Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere stensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa il 20.3.2019 dal locale Tribunale che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e con generiche equivalenti alla recidiva contestata lo aveva condannato alla pena di 8 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa . Con unico motivo deduce il vizio di motivazione per essersi il giudice di appello limitato a recepire la ricostruzione del giudice di primo grado senza fornire adeguata risposta alle censure difensive, in tal modo non assolvendo all'obbligo di motivazione. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità del motivo di ricorso, che si limita ad una contestazione del tutto aspecifica del provvedimento impugnato, del quale non individua carenze argomentative o illogicità manifeste, rilevanti in questa sede. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere stensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 41331/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris