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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 45119/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di minaccia semplice - così riqualificata l'accusa di minaccia grave - e di lesioni personali aggravate dall'aver commesso il fatto per futili motivi, applicata la continuazione e ritenuto più grave il delitto di lesioni personali aggravate; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che si dolgono di violazione di legge e della correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili in questa sede perché fondati su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi dunque i suddetti motivi considerare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. in particolare pag. 5 e 6 sent. impugnata e pagg. 3-7 sent. primo grado, che integrano una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, a riguardo della credibilità della persona offesa e della sussistenza di riscontri estrinseci, costituti dalla certificazione medica e dai contributi dei testi [OSCURATO:PERSONA] e Amico); ritenuto che, in ogni caso, detti motivi siano volti a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rammentato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è generico e manifestamente infondato - perché, nel riproporre le censure già respinte dalla Corte territoriale con motivazione certo non illogica, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata a riguardo della ritenuta sussistenza dell'aggravante dei motivi futili, ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità e, in concreto, delle modalità della condotta illecita, da ritenersi non isolata;considerato che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 6-7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 13 novembre 2024 Il consigli,eFee

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di minaccia semplice - così riqualificata l'accusa di minaccia grave - e di lesioni personali aggravate dall'aver commesso il fatto per futili motivi, applicata la continuazione e ritenuto più grave il delitto di lesioni personali aggravate; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che si dolgono di violazione di legge e della correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili in questa sede perché fondati su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi dunque i suddetti motivi considerare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. in particolare pag. 5 e 6 sent. impugnata e pagg. 3-7 sent. primo grado, che integrano una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, a riguardo della credibilità della persona offesa e della sussistenza di riscontri estrinseci, costituti dalla certificazione medica e dai contributi dei testi [OSCURATO:PERSONA] e Amico); ritenuto che, in ogni caso, detti motivi siano volti a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rammentato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è generico e manifestamente infondato - perché, nel riproporre le censure già respinte dalla Corte territoriale con motivazione certo non illogica, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata a riguardo della ritenuta sussistenza dell'aggravante dei motivi futili, ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità e, in concreto, delle modalità della condotta illecita, da ritenersi non isolata;considerato che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 6-7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 13 novembre 2024 Il consigli,eFee
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