CassazionesentenzaSezione UDecisione del 30 novembre 2021
Cassazione n. 36787/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8161-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DICASSAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], CONSIGLIO DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 213/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte, in accoglimento del ricorso, vogliano annullare con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 333/17 R.G. (RD n. 213/21), decidendo sull'impugnazione proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - avverso il provvedimento emesso dal Consiglio Distrettuale di Brescia, in data 18 ottobre 2017, con il quale veniva inflitta la sanzione disciplinare dell'avvertimento - accoglieva il gravame e, per l'effetto, annullava la decisione impugnata. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha proposto ricorso con il quale si evidenzia l'evidente vizio di motivazione, nel provvedimento impugnato, per contraddittorietà tra il dispositivo, di accoglimento del ricorso, e la motivazione, di infondatezza del ricorso svolto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e si deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, non emendabile con la procedura della correzione di errore materiale. Ric. 2022 n. 08161 sez. SU - ud. 25-10-2022 -2- 3. L'[OSCURATO:PERSONA], il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, il Consiglio Distrettuale di Brescia e il [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva. 4.11 ricorso è da accogliere. 5. L'evidente discrasia tra gli argomenti che corroborano la motivazione e la declaratoria enunciata nel dispositivo dell'impugnata sentenza, in riferimento alla responsabilità disciplinare, al contempo affermata e negata, integra gli estremi della motivazione assente e/o contraddittoria, non emendabile neanche nelle forme della correzione di errore materiale. 6. La nullità della sentenza impugnata è palese per l'insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, risolvendosi, la prima, nell'esposizione di argomenti (in fatto e in diritto) inequivocabilmente di segno sfavorevole all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il secondo, per converso, in una statuizione di accoglimento del gravame svolto e delle istanze difensive patrocinate dal predetto Avvocato. 7 Come risaputo, il dispositivo della sentenza è preordinato ad assurgere ad espressione in forma riassuntiva della decisione e il contrasto tra motivazione e dispositivo - nella specie, si accoglie il ricorso per illegittimità del procedimento disciplinare e, al contempo, si ritiene congrua la sanzione irrogata - apre l'adito al dubbio in ordine all'esito finale del giudizio disciplinare e non può essere sciolto accordando prevalenza al dispositivo, in difetto di qualsiasi congruente scansione argomentativa in grado di sostenere logicamente, e coerentemente, la decisione adottata. 8. Neanche risulta utile la regola per cui, nel contrasto tra motivazione e dispositivo, deve attribuirsi prevalenza a quest'ultimo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la decisione assunta nella fattispecie concreta, mentre le enunciazioni della motivazione incompatibili con il dispositivo devono Ric. 2022 n. 08161 sez. SU - ud. 25-10-2022 -3- considerarsi come non apposte ed inidonee a costituire giudicato (cfr., fra le altre, Cass. n. 29490 del 2008 e successive conformi). 9.Tale insanabilità va esclusa nelle sole ipotesi in cui sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, pur divergenti da un punto di vista quantitativo, e la seconda risulti ancorata ad elementi obiettivi ed inequivocabili di sostegno del d ictu m enunciato nel dispositivo, nel qual caso si rientrerebbe nell'alveo dell'ipotesi legale del mero errore materiale, per il quale è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e risulta, invece, inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione. 10. Nella specie, il contrasto tra la formulazione letterale enunciata nel dispositivo e la motivazione incide sull'idoneità del provvedimento a rendere conoscibile il contenuto della statuizione disciplinare e, conseguentemente, il provvedimento va annullato con rinvio al [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame del gravame. 11.Le spese del giudizio si compensano nulla avendo opposto le parti intimate al gravame svolto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al [OSCURATO:PERSONA], in diversa compensazione. Così deciso in Roma nella camera di cons