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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 45156/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Sesto S. Giovanni il 2/9/1972 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Palermo in data 24/2/2022 dato atto che si proceduto a trattazione con rito cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Marsala che, in data 9/2/2022, aveva disposto nei suoi confronti la misura degli arresti donniciliari in relazione al delitto di rapina aggravata. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 273 cod.proc.pen., avendo il collegio cautelare confermato la gravità indiziaria nonostante l'esito negativo delle perquisizioni effettuate nei confronti della ricorrente.

Aggiunge il difensore che alcun riscontro è stato acquisito alle dichiarazioni della p.o. mentre l'assunto di un possibile occultamento del danaro sottratto è incompatibile con il lasso temporale intercorso tra la denunzia e gli atti a sorpresa della P.g.; 2.2 la violazione dell'art. 274 cod.proc.pen.

Secondo il difensore l'ordinanza impugnata ha confermato la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie,senza distinguere tra gli indici rivelatori della concretezza e quelli sintomatici dell'attualità del rischio di recidiva, omettendo di rilevare che nella specie non si rinvengono elementi idonei a giustificare il trattamento cautelare; 2.3 la mancanza di motivazione dal momento che l'ordinanza impugnata si è limitata a riprodurre per relationem gli argomenti già spesi dal Gip nel provvedimento genetico senza esprimere un'autonoma valutazione, così violando il dettato costituzionale di cui all'art. 111 e l'art. 6 CEDU. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Il primo motivo in punto di gravità indiziaria è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato, avendo l'ordinanza impugnata dato ampio conto dell'attendibilità della narrazione della p.o., evidenziando gli elementi di conforto rivenienti dall'ispezione dei luoghi in cui si consumò il fatto delittuoso, dal rinvenimento nei pressi dell'autovettura della prevenuta nonché dal recupero nel veicolo del Ferrante degli occhiali della [OSCURATO:PERSONA], che li ha riconosciuti come propri, e dalla presenza di uno strappo sulla giacca della p.o. constatata dalla P.g.

I giudici cautelari hanno, inoltre, logicamente argomentato la valenza non dirimente dell'esito negativo delle perquisizioni alla luce del lasso di tempo intercorso tra il fatto delittuoso, la denunzia della p.o. e l'iniziativa della P.g. 2.11 secondo motivo è inammissibile per genericità.

Invero, l'ordinanza impugnata non si è limitata a richiamare le valutazioni del Gip in punto di sussistenza del rischio di recidiva ma ha illustrato le ragioni che ostano ad una rivisitazione del trattamento cautelare all'uopo evidenziando la gravità del fatto, desumibile dalle modalità esecutive, e la negativa personalità della prevenuta, gravata da plurimi precedenti anche specifici, valutazione posta a base di una prognosi infausta circa il pericolo di ricaduta nell'illecito di significativa intensità, idonea a giustificare sotto il profilo dell'adeguatezza la misura autodetentiva.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato giacché, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Rv. 280603; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 278122).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 14 ottobre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Sesto S. Giovanni il 2/9/1972 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Palermo in data 24/2/2022 dato atto che si proceduto a trattazione con rito cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Marsala che, in data 9/2/2022, aveva disposto nei suoi confronti la misura degli arresti donniciliari in relazione al delitto di rapina aggravata. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 273 cod.proc.pen., avendo il collegio cautelare confermato la gravità indiziaria nonostante l'esito negativo delle perquisizioni effettuate nei confronti della ricorrente. Aggiunge il difensore che alcun riscontro è stato acquisito alle dichiarazioni della p.o. mentre l'assunto di un possibile occultamento del danaro sottratto è incompatibile con il lasso temporale intercorso tra la denunzia e gli atti a sorpresa della P.g.; 2.2 la violazione dell'art. 274 cod.proc.pen. Secondo il difensore l'ordinanza impugnata ha confermato la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie,senza distinguere tra gli indici rivelatori della concretezza e quelli sintomatici dell'attualità del rischio di recidiva, omettendo di rilevare che nella specie non si rinvengono elementi idonei a giustificare il trattamento cautelare; 2.3 la mancanza di motivazione dal momento che l'ordinanza impugnata si è limitata a riprodurre per relationem gli argomenti già spesi dal Gip nel provvedimento genetico senza esprimere un'autonoma valutazione, così violando il dettato costituzionale di cui all'art. 111 e l'art. 6 CEDU. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Il primo motivo in punto di gravità indiziaria è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato, avendo l'ordinanza impugnata dato ampio conto dell'attendibilità della narrazione della p.o., evidenziando gli elementi di conforto rivenienti dall'ispezione dei luoghi in cui si consumò il fatto delittuoso, dal rinvenimento nei pressi dell'autovettura della prevenuta nonché dal recupero nel veicolo del Ferrante degli occhiali della [OSCURATO:PERSONA], che li ha riconosciuti come propri, e dalla presenza di uno strappo sulla giacca della p.o. constatata dalla P.g. I giudici cautelari hanno, inoltre, logicamente argomentato la valenza non dirimente dell'esito negativo delle perquisizioni alla luce del lasso di tempo intercorso tra il fatto delittuoso, la denunzia della p.o. e l'iniziativa della P.g. 2.11 secondo motivo è inammissibile per genericità. Invero, l'ordinanza impugnata non si è limitata a richiamare le valutazioni del Gip in punto di sussistenza del rischio di recidiva ma ha illustrato le ragioni che ostano ad una rivisitazione del trattamento cautelare all'uopo evidenziando la gravità del fatto, desumibile dalle modalità esecutive, e la negativa personalità della prevenuta, gravata da plurimi precedenti anche specifici, valutazione posta a base di una prognosi infausta circa il pericolo di ricaduta nell'illecito di significativa intensità, idonea a giustificare sotto il profilo dell'adeguatezza la misura autodetentiva. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato giacché, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Rv. 280603; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 278122). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 14 ottobre 2022
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