CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20400/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia l) dichiarato inammissibile; lette le osservazioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ambito di un procedimento penale nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], veniva disposto il sequestro preventivo, a carico di tale imputato, delle azioni di Titris s.a., società con sede in Lussemburgo. Il Tribunale di Milano, Sez. I penale, che procedeva, nominava, ai sensi dell'art. 104-bis disp./att./coord./trans. cod. proc. pen., un amministratore giudiziario e, successivamente, il giudice delegato. Con provvedimento del 04/02/2021, il giudice delegato disponeva che l'amministratore giudiziario deliberasse la messa in liquidazione di Titris s.a., con le conseguenti autorizzazioni (alla nomina di un liquidatore e al compimento delle attività necessarie a rimuovere gli amministratori di diritto o di fatto della società). Tale provvedimento non veniva impugnato davanti al Tribunale del riesame. [OSCURATO:PERSONA] avanzava al Tribunale di Milano, Sez. I penale, che procedeva, richiesta di revoca dello stesso provvedimento, deducendo: l'incompetenza funzionale del giudice delegato - in quanto, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cui fa rinvio l'art. 104-bis disp./att./coord./trans. cod. proc. pen.), la messa in liquidazione doveva essere disposta dal Tribunale - e la mancata acquisizione del parere dei difensori, come previsto sempre dal suddetto art. 41, comma 5; l'insussistenza dei presupposti per la messa in liquidazione di Titris s.a. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva quindi l'annullamento o la revoca del provvedimento. Il Tribunale di Milano, Sez. I penale, con provvedimento del 28/04/2021, «rit[enendo] di condividere integralmente le considerazioni che hanno portato al provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]» - quanto, in particolare, al fatto che Titris s.a. «è una società strutturalmente organizzata per lo svolgimento di attività prevalentemente illecita» e che «appare oggi versare in stato di decozione» - «conferma[va] e ratifica[va] tale provvedimento», e «dispone[va] la liquidazione di Titris s.a.». Avverso tale provvedimento del Tribunale di Milano, Sez. I penale, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., al Tribunale del riesame di Milano. Tale Tribunale, Sez. XII penale, con ordinanza del 04/06/2021, dichiarava inammissibile l'appello per «carenza di interesse». Ciò con la motivazione che, «posto che la decisione del G[iudice] D[elegato] ha ancora, a tutt'oggi, una sua autonomia e un suo valore, non essendo in alcun modo stata "sostituita" dalla pronuncia del Tribunale (che "conferma e ratifica" il provvedimento del G[iudice] D[elegato] ma al contempo assume una decisione autonoma» e «[p]osto che il provvedimento del G[iudice] D[elegato] non è mai stato (tempestivamente) impugnato», «ogni sua statuizione permane valida anche se il provvedimento del Tribunale dovesse essere - per ipotesi - annullato, e dunque la difesa non avrebbe alcun interesse rilevante e concreto ad una decisione in tal senso, che non porrebbe nel nulla la prima decisione del G[iudice] D[elegato]». 2. Avverso tale ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. XII penale, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'appello, proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., per l'insussistenza della ritenuta carenza di interesse, atteso, da un lato, che l'ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. I penale, del 28/04/2021 aveva «una piena autonomia di contenuto e di effetti» rispetto al provvedimento del giudice delegato del 04/02/2021, con il conseguente interesse dello Jelmoni a rimuoverne la portata dispositiva e, dall'altro lato, che il Tribunale del riesame aveva il potere di riformare il provvedimento davanti a esso impugnato nell'ambito del devolutum. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità assoluta dell'ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. I penale, del 28/04/2021 per avere disposto la messa in liquidazione di Titris s.a. ex officio, in assenza di una richiesta del pubblico ministero, nonché senza acquisire il parere dei difensori di tutti gli indagati, come previsto dall'art. 41, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione, da parte dell'ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. I penale, del 28/04/2021, dell'art. 41, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, per l'insussistenza dei presupposti per la messa in liquidazione di Titris s.a. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. La vicenda in esame prende le mosse dal provvedimento del giudice delegato del 04/02/2021 che disponeva che l'amministratore giudiziario deliberasse la messa in liquidazione di Titris s.a. Tale provvedimento si inquadra in quelle attività, di carattere privatistico, che concernono l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 104-bis disp./att./coord./trans. cod. proc. pen. Questa disposizione stabilisce che, nel caso in cui il sequestro preventivo abbia a oggetto aziende, società o beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, si applicano le norme del libro I, titolo III, del codice di cui al d.lgs. n. 159 del 2011. L'art. 35 di tale decreto prevede, al primo periodo del comma 1, la nomina di un giudice delegato alla procedura e di un amministratore giudiziario. Il comma 5 dello stesso art. 35 attribuisce a quest'ultimo «il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi». L'art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, attribuisce al giudice delegato il compito di «innparti[re] le direttive generali per la gestione dei beni sequestrati».1.2. Ciò premesso, quanto all'impugnabilità dei provvedimenti del giudice delegato, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che, in tema di sequestro preventivo, qualora si tratti di provvedimenti di ordinaria amministrazione, attinenti alle modalità esecutive e attuative della misura cautelare, le questioni a essi relative devono essere proposte al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 43100 del 19/05/2021, Barba, non massimata; Sez. 6, n. 22843 del 26/04/2018, Bonarrigo, Rv. 273391-01; Sez. 6, n. 28003 del 26/03/2014, Anemone, Rv. 262043-01). Qualora, invece, si tratti di provvedimenti che autorizzino un atto di straordinaria amministrazione, suscettibile di incidere sulla consistenza del bene sequestrato e, quindi, indirettamente, sul diritto soggettivo di proprietà del soggetto che ha subito il sequestro del bene - così incidendo, in modo qualificato, sulla stessa ordinanza genetica - essi sono suscettibili di impugnazione ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 261 del 01/12/2017, Accordini, Rv. 272295-01; Sez. 2, n. 40130 del 29/09/2015, Piazzalunga, Rv. 264499-01; Sez. 1, n. 45562 del 15/09/2015, Arena, Rv. 265375-01; Sez. 3, n. 39181 del 28/04/2014, Rubino, Rv. 260381-01). 1.3. Nel caso di specie, il provvedimento del giudice delegato aveva autorizzato un atto di straordinaria amministrazione, quale è, come è evidente, la messa in liquidazione della società le cui azioni erano sottoposte a sequestro, atteso che tale atto era suscettibile di incidere sulla stessa sopravvivenza del bene sottoposto a sequestro e, indirettamente, sul diritto soggettivo di proprietà del titolare dello stesso, venendo a incidere, al fine, sulla stessa ordinanza genetica. Ne discende, alla luce dei ricordati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità - e condivisi dal Collegio - che il suddetto provvedimento del giudice delegato era suscettibile di appello al Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 322- bis cod. proc. pen. Poiché è pacifico che tale previsto rimedio cautelare non è stato esperito dallo Jelmoni, questi, avendo consumato il potere di impugnazione, non poteva rivolgersi al Tribunale di Milano, Sez. I penale, il quale era funzionalmente incompetente a emettere una pronuncia idonea a incidere sul provvedimento del giudice delegato. Da ciò l'inammissibilità dell'appello contro il provvedimento del 28/04/2021 del Tribunale di Milano, Sez. I penale, atteso che tale appello è stato proposto avverso una pronuncia inidonea a incidere sul provvedimento del giudice delegato e, quindi, ad assicurare la richiesta revoca o annullamento dello stesso. Per questa ragione, l'ordinanza di inammissibilità qui impugnata deve essere confermata, ancorché, questa essendo la causa dell'inammissibilità, l'inesatto e ultroneo riferimento, operato dalla stessa ordinanza, alla «carenza di interesse» all'impugnazione debba essere rettificato. 1.4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso