CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12659/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, dell'appello proposto dall'imputato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen., è generico perché non è pertinente alle ragioni della decisione ed inoltre non indica quali sarebbero gli elementi specifici, in tesi pretermessi, che avrebbero dovuto condurre il giudice di merito alla pronuncia richiesta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] rosini Stefio P c3vs [OSCURATO:PERSONA] . O 5 APR ------ -