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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45379/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/1/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici (il secondo motivo di ricorso, addirittura vago e indeterminato nel suo contenuto) e costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche denegate con argomenti privi di evidente illogicità richiamando la carenza di elementi ai quali ricondurre il riconoscimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.'9 • P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/1/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici (il secondo motivo di ricorso, addirittura vago e indeterminato nel suo contenuto) e costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche denegate con argomenti privi di evidente illogicità richiamando la carenza di elementi ai quali ricondurre il riconoscimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.'9 • P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 45379/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris