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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 33399/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 16388-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 350/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 851/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 31.3.2016, la Corte d'appello dell'Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] e altri quattro consorti volta ad accertare l'insussistenza del loro obbligo di iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,

I. n. 335/1995, in relazione all'attività libero- professionale svolta in concomitanza con l'attività di lavoro dipendente per la quale essi sono iscritti presso altra gestione assicurativa obbligatoria; che avverso tale pronuncia l'ing. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri consorti nominativamente indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo otto motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l'INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 112, 342, 115, 324 e 329 c.p.c., nonché dell'art.2909 c.c., per avere la Corte di merito accolto l'appello nonostante non contenesse alcuna critica dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di prime cure, la cui statuizione doveva per ciò solo ritenersi coperta da giudicato interno; che, con il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di censura, i ricorrenti denunciano sotto vari profili violazione e falsa applicazione dell'art. 38 Cost., dell'art. 2,

I. n. 1046/1971, dell'art. 2, commi 25 e 26,

I. n. 335/1995, dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), dell'art. 8, comma 3, d.lgs. 103/1996, dell'art. 2,

I. n. 509/1994, dell'art. 1,

I. n. 133/2001, per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all'INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria; che il primo motivo è infondato, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui, ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno se non censurate e quindi devolute in appello, occorre aver riguardo all'unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato siccome individuata dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, di talché l'impugnazione motivata (come nella specie) anche in ordine ad uno solo degli aspetti di tale sequenza riapre la cognizione sull'intera statuizione che abbia affermato l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. in tal senso tra le più recenti Cass. nn. 2217 del 2016, 12202 del 2017, 16853 e 24783 del 2018, tutte sulla scorta di Cass. n. 6769 del 1998); che del pari infondate sono altresì le censure di cui dal secondo all'ottavo motivo, essendosi parimenti consolidato il principio secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26, I.n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 32166 del 2018, 30605 del 2019 e 5826 del 2021); che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi le spese del giudizio di legittimità in considerazione della novità della questione all'epoca della proposizione del ricorso per cassazione; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 16388-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 350/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 851/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 31.3.2016, la Corte d'appello dell'Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] e altri quattro consorti volta ad accertare l'insussistenza del loro obbligo di iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, in relazione all'attività libero- professionale svolta in concomitanza con l'attività di lavoro dipendente per la quale essi sono iscritti presso altra gestione assicurativa obbligatoria; che avverso tale pronuncia l'ing. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri consorti nominativamente indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo otto motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l'INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 112, 342, 115, 324 e 329 c.p.c., nonché dell'art.2909 c.c., per avere la Corte di merito accolto l'appello nonostante non contenesse alcuna critica dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di prime cure, la cui statuizione doveva per ciò solo ritenersi coperta da giudicato interno; che, con il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di censura, i ricorrenti denunciano sotto vari profili violazione e falsa applicazione dell'art. 38 Cost., dell'art. 2, I. n. 1046/1971, dell'art. 2, commi 25 e 26, I. n. 335/1995, dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), dell'art. 8, comma 3, d.lgs. 103/1996, dell'art. 2, I. n. 509/1994, dell'art. 1, I. n. 133/2001, per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all'INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria; che il primo motivo è infondato, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui, ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno se non censurate e quindi devolute in appello, occorre aver riguardo all'unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato siccome individuata dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, di talché l'impugnazione motivata (come nella specie) anche in ordine ad uno solo degli aspetti di tale sequenza riapre la cognizione sull'intera statuizione che abbia affermato l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. in tal senso tra le più recenti Cass. nn. 2217 del 2016, 12202 del 2017, 16853 e 24783 del 2018, tutte sulla scorta di Cass. n. 6769 del 1998); che del pari infondate sono altresì le censure di cui dal secondo all'ottavo motivo, essendosi parimenti consolidato il principio secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26, I.n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 32166 del 2018, 30605 del 2019 e 5826 del 2021); che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi le spese del giudizio di legittimità in considerazione della novità della questione all'epoca della proposizione del ricorso per cassazione; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]
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