CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 21809/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2556/2019 proposto da: 2\12 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, ?oz? rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via dei Gracchi n. 128; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - intimata - avverso la sentenza n. 4094/10/18 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 14/06/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1. Con sentenza n. 4094/10/18 della Commissione tributaria Regionale del Lazio (CTR), depositata il 14/06/2018, veniva confermata la decisione di primo grado della CTP di Latina che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Latina e relativo all'insufficienl:e versamento dell'imposta Ici per l'anno 2009. La CTR fondava la propria decisione sul rilievo che la contribuente aveva provato la natura fatiscente dell'immobile oggetto di imposta e che di ciò aveva dato comunicazione all'ente impositore. 2. Avverso tale sentenza il Comune di Latina propone ricorso per cassazione affidato ad un unico e articolato motivo. 5. La [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non si è costituita. Considerato che: 1. Il Comune di Latina lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 in combinato disposto con l'art. 15 del Regolamento ICI del Comune di Latina. A parere del ricorrente la CTR avrebbe violato l'art. 8 cit. in quanto non avrebbe tenuto conto del fatto che la contribuente non aveva adempiuto alla richiesta avanzata dall'ente territoriale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] di depositare idonea documentazione atta a dimostrare lo stato di fatiscenza dell'immobile oggetto dell'avviso di liquidazione, non risultando all'uopo rilevante la perizia di parte del 10.6.2010 tenuto conto che il suindicato avviso era riferito all'annualità 2009. La ricorrente deduce, altresì, il contrasto con la sentenza resa dalla CTR del Lazio (n. 1511/1/18 del 23.01.2018), passata in giudicato che, in relazione al medesimo immobile aveva dichiarato legittimo l'avviso di liquidazione ICI emesso dal Comune di Latina relativo all'anno 2010 e, dunque, escluso la natura fatiscente del bene. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1 Quanto alla dedotta violazione dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. va osservato che alla fattispecie in esame si applica la previsione di cui all'art. 348-ter, comma quinto, c.p.c., atteso che risulta dagli atti che il giudizio di appello è stato depositato il 7.1.2016, quindi in data successiva all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], come disposto dall'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012. La previsione in esame dispone che la disposizione di cui al quarto comma, relativa ai limiti di ricorso in cassazione per i motivi di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., trova applicazione anche per il ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che conferma, per le stesse ragioni di fatto, la decisione di primo grado: Nella specie la CTR ha confermato la sentenza di primo grado sulla base delle medesime argomentazioni spese dai giudici di prime cure. Secondo l'orientamento già espresso da questa Corte, nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348-ter c.p.c., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis Cass. n. 13040 del 2019; n. 26774 del 2016). Nell'articolare il presente motivo di ricorso il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto addotte dai giudici di merito siano diverse, incorrendo, in tal modo, nella non utilizzabilità del motivo di censura in esame configurata dal sopra citato art. 348--ter, c.p.c. 2.2 Quanto alla dedotta violazione di legge, la censura è irrimediabilmente destinata ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dalla CTR, che ha dato conto del fatto che il 17.4.2008 la contribuente aveva presentato al Comune di Latina documentazione attestante la situazione fatiscenza degli immobili di cui è giudizio (circostanza non contestata dalla ricorrente), della cui sussistenza, sempre secondo la CTR, la parte aveva dato ulteriore prova con la perizia del 10.6.2010 e risultava oggetto di intervenuto giudicato ad opera della sentenza della CTP n. 5:37/04/2011 del 12.7.2011. A fronte di tale iter motivazionale la censura, seppur pur formalmente abbigliata in veste di denuncia di una violazione di legge, si risole nella sostanza, in una del tutto inammissibile richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla CTR, muovendo all'impugnata sentenza censure del tutto irricevibili. Ed invero, la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzioni difensiva. In particolare, il ricorrente oblitera i suindicati passaggi motivazionali e, in modo del tutto inconferente rispetto alla denunciata violazione di legge, richiama: a) la nota del 12.11.2014 inviata alla contribuente (senza, peraltro, tener conto del fatto che oggetto del presente giudizio è un avviso ICI relativo all'anno 2009); b) la perizia di parte del 10.6.2010 per sostenerne la irrilevanza ai fini dell'imposta per l'anno 2009 (deduzione che, in realtà, richiederebbe un esame dello stesso atto); c) e un presunto intervenuto giudicato di cui parte ricorrente invoca l'estensione (rispetto al quale è sufficiente osservare che il ricorrente non ne ha fornito adeguata prova in tale sede mediante deposito della sentenza di merito con l'attestazione di cancelleria sull'avvenuto giudicato). 3. Nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cornma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a n