CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 07721/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23624-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' n. 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 2992/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23624/2020 Numero sezionale 2227/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 7721/2022Data pubblicazione 09/03/2022 Con ricorso depositato a mezzo del servizio postale [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso un verbale di contravvenzione al codice della strada. Con ordinanza del 23.12.2011 il Giudice di Pace di Roma convalidava la sanzione impugnata. Interponeva appello avverso detta decisione lo Scardini ed il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14877/2016, dichiarava la tardività del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e, di conseguenza, inammissibile il gravame. Con atto di citazione notificato il 6.2.2017 lo Scardini impugnava per revocazione la decisione del giudice di secondo grado, poiché il ricorso era stato depositato a mezzo posta, con plico spedito nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale oggetto di impugnazione. Con la sentenza impugnata, n. 2992/2020, il Tribunale di Roma accoglieva la revocazione, dichiarando la nullità della sentenza di prime cure, emessa in violazione del contraddittorio, e la restituzione degli atti al Giudice di Pace, e compensava le spese “della presente fase”. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. La parte intimate non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del primo motivo e ASSORBIMENTO del secondo. Il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Giudice di Pace di Roma che aveva F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23624/2020 rigettato l’opposizione proposta contro un verbale di violazione al Numero sezionale 2227/2022Numero di raccolta generale 7721/2022 codice della strada. In particolare, il giudice di secondo grado aveva Data pubblicazione 09/03/2022 ritenuto che il ricorso introduttivo del giudizio fosse stato proposto oltre 60 giorni dopo la notificazione del verbale opposto. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di secondo grado. Nello specifico, si accertava che il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure era avvenuto mediante invio di plico per posta, la cui data di spedizione era compresa nell’ambito del termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione del verbale opposto. Con la sentenza di revocazione, veniva disposta la compensazione delle spese “della presente fase di giudizio”. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 91, 92, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe compensato le spese del giudizio di revocazione in assenza di una ipotesi di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione, valorizzando erroneamente la mancata costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA]. La censura è fondata, posto il principio secondo cui “In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis") può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23624/2020 che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della Numero sezionale 2227/2022Numero di raccolta generale 7721/2022 suddivisione del carico delle spese” (Cass. Sez. 3, Sentenza Data pubblicazione 09/03/2022n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492). Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c. e 24 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché il giudice della revocazione avrebbe omesso di liquidare le spese del giudizio di appello, è assorbito. Peraltro, sul punto va ribadito che “A seguito dell'accoglimento dell'impugnazione per revocazione di una sentenza non definitiva emessa in secondo grado, il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio in qualità di giudice d'appello, ha il potere-dovere di regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 381 del 26/01/1985, Rv. 438588; conf. Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 17552 del 03/09/2015, Rv. 636395 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 975 del 16/01/2019, Rv. 652302)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P