CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 44284/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che, con i primi due motivi, si contesta la sussistenza del reato di cui all'art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sia contestando la sostanziale mancanza di motivazione della sentenza di primo grado, sia l'assenza di accertamenti sull'efficacia drogante e sul principio attivo contenuto; rilevato che entrambe le questioni sono state risolte dalla Corte di appello con motivazione immune da censure, in particolare, deve richiamarsi il consolidato principio secondo cui l'accertamento del principio attivo non è indispensabile, ben potendosi desumere la natura dello stupefacente da altri elementi di prova; rilevato che i restanti motivi, concernenti il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, sollecitano una non consentita rivalutazione nel merito della offensività della condotta, ritenuta dalla Corte di appello - con motivazione logica e coerente - non riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, in considerazione delle complessive modalità della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell'a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]