CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 02790/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26383/21 Sardella [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza di primo grado di condanna nei confronti dell'imputato, per il delitto di evasione, all'esito di rito abbreviato, con le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, alla pena di anni uno di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio della motivazione, anche per travisamento della prova circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento al possibile equivoco circa il luogo di custodia domiciliare nonché alla mancata esclusione della recidiva; che la prima doglianza, oltre che manifestamente infondata, è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; che la Corte territoriale ha sottolineato che alla data del controllo il domicilio di Sardella era nella via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, come attestato dai Carabinieri e confermato dallo zio dell'imputato e che quindi il controllo era stato del tutto regolare; che, quanto al secondo motivo di ricorso, la censura relativa alla mancata esclusione della recidiva si palesa a-specifica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo ove si fa riferimento alle reiterate condotte delittuose e alle ripetute violazioni degli obblighi imposti, rispetto ai quali l'episodio di evasione si pone come ulteriore manifestazione di pericolosità dell'imputato; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]