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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12999/2026

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igliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Isola, rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contestano il vizio di legge e il vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena applicata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché ai fini della determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che, il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato in quanto alla data della pronuncia della sentenza - ovvero il 24 giugno 2025 - il termine non era decorso; lo stesso risulta infatti spirato il 27 novembre 2025, tuttavia secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'articolo 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 21 del 11.11.1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903; Sez.

U., n. 32 del

22.11. 2000, D.L.

Rv. 217266). ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Isola, rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contestano il vizio di legge e il vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena applicata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché ai fini della determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che, il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato in quanto alla data della pronuncia della sentenza - ovvero il 24 giugno 2025 - il termine non era decorso; lo stesso risulta infatti spirato il 27 novembre 2025, tuttavia secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'articolo 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 21 del 11.11.1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903; Sez. U., n. 32 del 22.11. 2000, D.L. Rv. 217266). ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12999/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris