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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2024

Cassazione n. 37794/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. - La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati in relazione agli artt. 110, 349 cod.pen.2. - Avverso la sentenza gli imputati ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione sull'affermazione della responsabilità penale e la condanna in violazione del ragionevole dubbio.

3. - I ricorsi sono inammissibili, perché privi della necessaria critica censoria della decisione e dunque generici.

I ricorrenti non operano alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che vi sarebbe stata una motivazione per relationem senza risposta ai motivi di appello sull'affermazione della responsabilità penale.

Si tratta, il primo profilo, di un assunto puntualmente smentito dalla semplice lettura della sentenza, dalla quale emerge che il giudice dell'impugnazione ha ricostruito la vicenda dal punto di vista fattuale, ha condiviso la decisione del primo giudice secondo cui gli imputati avevano violato i sigilli apposti all'immobile abusivo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], risultando alla data dell'accertamento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], adibito l'immobile in parte a ricovero del bestiame e in parte ad abitazione, ed ha offerto puntuale risposta a tutti i rilievi difensivi, dando atto della documentazione acquisita (cfr. 4).

Quanto al profilo della violazione del canone della condanna al di là del ragionevole dubbio, il ricorso è connotato da assoluta genericità e come tale inammissibile.

4. - I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 D E POSIT T\ , ConsiglesQensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati in relazione agli artt. 110, 349 cod.pen.2. - Avverso la sentenza gli imputati ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione sull'affermazione della responsabilità penale e la condanna in violazione del ragionevole dubbio. 3. - I ricorsi sono inammissibili, perché privi della necessaria critica censoria della decisione e dunque generici. I ricorrenti non operano alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che vi sarebbe stata una motivazione per relationem senza risposta ai motivi di appello sull'affermazione della responsabilità penale. Si tratta, il primo profilo, di un assunto puntualmente smentito dalla semplice lettura della sentenza, dalla quale emerge che il giudice dell'impugnazione ha ricostruito la vicenda dal punto di vista fattuale, ha condiviso la decisione del primo giudice secondo cui gli imputati avevano violato i sigilli apposti all'immobile abusivo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], risultando alla data dell'accertamento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], adibito l'immobile in parte a ricovero del bestiame e in parte ad abitazione, ed ha offerto puntuale risposta a tutti i rilievi difensivi, dando atto della documentazione acquisita (cfr. 4). Quanto al profilo della violazione del canone della condanna al di là del ragionevole dubbio, il ricorso è connotato da assoluta genericità e come tale inammissibile. 4. - I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 D E POSIT T\ , ConsiglesQensore [OSCURATO:PERSONA]
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