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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 21336/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA].DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso unitariamente proposto nell'intenesse di [OSCURATO:PERSONA]Uggento e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto deve ritenersi manifestamente infondato quello inerente la configurazione ascritta al fatto contestato (non ricondotto all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 TUS) a fronte di una motivazione ( pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) che compiutamente considera tutti gli elementi costitutivi della diversa fattispecie rivendicata dalla difesa, escludendone coerentemente l'applicabilità grazie alla puntuale valorizzazione del preponderante rilievo da ascrivere al dato quantitativo e qualitativo della sostanza commercializzata dai ricorrenti radicalmente inammissibile quello afferente alla determinazione del trattamento punitivo sia perchè la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, sia perchè la doglianza si sostanzia in una indebita sollecitazione rivolta alla Corte di legittimità a rivalutare nel merito la relativa decisione senza addurre effettivi vuoti o incongruenze argomentative rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] ) Fidelbo [OSCURATO:PERSONA]•y [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA].DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso unitariamente proposto nell'intenesse di [OSCURATO:PERSONA]Uggento e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto deve ritenersi manifestamente infondato quello inerente la configurazione ascritta al fatto contestato (non ricondotto all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 TUS) a fronte di una motivazione ( pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) che compiutamente considera tutti gli elementi costitutivi della diversa fattispecie rivendicata dalla difesa, escludendone coerentemente l'applicabilità grazie alla puntuale valorizzazione del preponderante rilievo da ascrivere al dato quantitativo e qualitativo della sostanza commercializzata dai ricorrenti radicalmente inammissibile quello afferente alla determinazione del trattamento punitivo sia perchè la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, sia perchè la doglianza si sostanzia in una indebita sollecitazione rivolta alla Corte di legittimità a rivalutare nel merito la relativa decisione senza addurre effettivi vuoti o incongruenze argomentative rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] ) Fidelbo [OSCURATO:PERSONA]•y [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21336/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris