CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 25284/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 045PQ9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 4 ottobre 2024 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Prato del 2 marzo 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto, giorni 20, di reclusione ed euro 23000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi: violazione di legge con riferimento all'art.99 cod. pen., per la conferma dell'applicazione della contestata aggravante della recidiva specifica infraquinquennale; vizio di motivazione in relazione alla pena inflitta; vizio di motivazione rispetto all'art.86 d.P.R. 309/1990 con riferimento alla disposta espulsione dell'imputato dal territorio nazionale a pena espiata. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, poiché essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, di fatto reiterano le medesime considerazioni critiche espresse nell'atto d'appello e vagliate dalla Corte territoriale. I motivi prospettati risultano non consentiti anche rispetto al trattamento punitivo, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, e da un adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte di appello di Firenze, invero, ha ragionevolmente indicato che la pena comminata risulta congrua guardando alla personalità dell'imputato: rispetto alla recidiva specifica infraquinquennale, invero, la Corte ha sottolineato che l'appellante, pur risultando già condannato nel 2014 per traffico illecito di sostanze stupefacenti, ha dimostrato una mancanza di resipiscenza commettendo analogo reato nel 2017 e nel 2018 (pag. 3 della sent. impugnata); ancora, con riguardo la disposta espulsione, la Corte ha valorizzato la spiccata pericolosità sociale del soggetto desumibile dal suo modus vivendi e l'assenza di un'attività lavorativa lecita, indice che l'attività di spaccio sia l'unica modalità sostentamento (pag. 5 della sent. impugnata). All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso il 10 giugno 2025. e [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C re DoneI Ferranti DEPOi