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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 19457/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1848/20 14 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E C. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliat i unitamente al medesimo presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma al viale del Vignola n. 5; -ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona delDirettore pro tempore -resistente- avverso la sentenza n. 49 / 13/2013 emessa in data 27/05/2013 e depositata in data 14/06/2013, della Commissione tributaria regionale dellaPuglia; ACCERTAMENTO INDUTTIVOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate emetteva due avvisi di accertamento per maggiori ricavi e conseguente maggior reddito di impresa a fini Irap e Ivaper gli anni di imposta 2005 e 2006 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e c., esercente l ’attività d i commercio all’ingrosso di camicie, biancheria e maglieria, a seguito di PVC della Guardia di Finanza; emetteva altresì per i medesimi anni avvisi di accertamento Irpef nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci al 50%.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bari, riuniti i ricorsi separatamente proposti dalla società e dai soci, lirigettava.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello e condannava società e soci al pagamento delle spese di lite.

In particolare, rigettava il motivo relativo al difetto di motivazione dell’avviso; nel merito evidenziava che la Guardia di Finanza aveva rilevato una notevole differenza tra rimanenze contabili e fisiche nonché trale percentuali di ricarico dichia rate e quelle rilevate in sede di verifica, prova che la contabilità della società, benché formalmente regolare, non era attendibile, il che legittimava l’accertamento induttivo; riteneva corretta l’imputazione della differenza inventariale agli anni precedenti dal 2005 al 2008 mentre le argomentazioni della parte, affidate ad un parere t ecnico privo di adeguato valore probatorio, non erano idonee a contrastare l’operato dell’ufficio; rigettava altresì l’appello in relazione alle sanzioni.

4. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la società e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.L’Agenzia delle entrateha depositato memoria tardiva al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 25/05/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197.

Considerato che:

1. I ricorrent i propon gono quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ., deducono nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973,dell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972 e della l. n. 212/2000, lamentando che il giudice d’appello abbia ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento notificati alla società nonostante l’ufficio avesse operato mediante un accertamento induttivo, omettendo di evidenziare le specifiche ragioni, cioè le omissioni e le irregolarità della contabilità della s.n.c., che giustificassero tale metodo di accertamento.

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ., deducono nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma2, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, censurando la decisione laddove ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo pur non essendo in presenza di irregolarità della contabilità, come risultante dal verbale della Guardia di Finanza.

Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deducono nullità della sentenza per violazione dell’art.115 cod. proc. civ., per non aver i giudici posto a fondamento della decisione il parere sull’attendibilità della procedura di verifica a firma del dott.

D’Antuono nel quale era rappresentat o come il calcolo statistico matematico utilizzato dalla Guardia di Finanza per la determinazione della percentuale di ricarico recepita dall’ufficio non fosse rappresentativo della realtà, e le conseguenti memorie aggiuntive depositate in appello, atti non contestatidall’ufficio.

Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5 cod. proc. civ., deducono nullità della sentenza per insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, costituito dalla ricostruzione induttiva del maggior reddito operata negli atti accertativi dall’Agenzia che deve considerarsi arbitraria ed infondata, avendo il giudice di appello omesso di considerare e valutare gli elementi conoscitivi e documentali prodotti in giudizio dai ricorrenti.

2. Il primo motivo , con cui la ricorrente censura l’errata decisione circa l’eccepita nullità dell’avviso per mancata indicazione dei presupposti legittimanti l’accertamento induttivo, è inammissibile e comunque infondato.

In primo luogo, dagli stralci del ricorso introduttivo e del ricorso in appello, trascritti dai ricorrenti al fine di evidenziare la tempestiva e valida proposizione dell’eccezione nei gradi di merito, emerge che la doglianza era stata sempre genericamente proposta come difetto di motivazione (mancata indicazione dei fatti su cui è fondata la verifica, mancata indicazione degli elementi probatori, motivazione apparente, mera riproposizione del contenuto di atti elaborati aliunde), senza alcuno specifico riferimento alla questione ogg i invece dedotta, relativa alla necessità di indicare specificamente i presupposti dell’accertamento induttivo; e sul difetto di motivazione, con particolare riferimento alla relatio al verbale della Guardia di Finanza, i giudici della CTR hanno diffusamente motivato.Per cui tale questione, alla luce di quanto evidenziato dagli stessi ricorrenti, deve considerarsi nuova.

In secondo luogo, dalla trascrizione dell’avviso,come operata nel ricorso, emerge che vi era in esso il riferimento ai presupposti dell’accertamento induttivo di cui all’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972 (pagina 5, parte in i ziale, del ricorso).

3. Il secondo motivo , con cui i ricorrenti lamentano che , in presenza di contabilità regolare, all’ufficio fosse precluso l’accertamento induttivo, è infondato.

Il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico-induttivo e quello con metodoinduttivo c.d. puro sta, rispettivamen te, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la incompletezza, falsità od inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ.; nel secondo caso, invece, le omissioni o le false od inesatte indicazioni risultano tali da inficiare l'attendibilità e, dunque, l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento, anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntivaai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.

Ne consegue che la formale correttezzadellescritture contabili non è ostativa ad un accertamentoinduttivo puro nel caso in cui, proprio a seguito di un loro esame analitico, se ne accerti la totale inattendibilità per le omissioni o anche solo per le false od inesatte indicazioni in esse contenute, che evidentemente quell'analisi presuppone(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10583).

Nel caso di specie la C.T.R. ha quindi correttamente affermato che la legittimità della rettifica non è subordinata alla irregolare tenuta della contabilità quando la stessa contabilità contrasti con criteri di ragionevolezza anche sotto il profilo dell’antieconomicità,e ritenuto, in fatto, che nel caso di specie la notevole differenza tra la quantità di merce rilevata in sede di verifica e quella risultante dalle scritture contabili, nonché la differenza tra la percentuale di ricarico dichiarata e quella rilevata in sede di verifica, giustificassero il ricorso all’accertamento induttivo. 4.Il terzo motivo, con cui i ricorrenti lamentano che non sia stata data rilevanza alla non contestata perizia di parte e alla memoria difensiva,è infondato.

In tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dallaparte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di noncontestazione, ai sensi dell'art. 115 cod. p roc . c iv ., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione daparte del giudice (Cass. 23/11/2022 , n. 34450).

Correttamente, quindi, i giudici di appello, pur valutandola perizia (pag. 9), l’hanno ritenuta insuffici ente a contrastare l’operato dell’ufficio.

Né può configurarsi alcuna non contestazione rispetto alla memoria difensiva perché il principio di non contestazione ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazionedi documenti o le tesi difensive (Cass. 5/03/2020, n. 6172; Cass. 17/11/2021, n. 35037).

5. Il quarto motivo, rubricato come insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio (la deduzione della insufficienza della motivazione è peraltro più volte reiterata anche nel corpo del motivo),è inammissibile, poiché oggetto di impugnazione è una sentenza pubblicata in epoca successiva al 12 settembre 2012, data dalla quale è entrato in vigore il nuovo testo del n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., che consente l’impugnazione per la diversa ipotesi di omesso esame di un fatto, inteso in senso storico-naturalistico, decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Del resto dalla stessa formulazione del motivo appare evidente che esso costituisce una complessiva critica all’apprezzamento delle risultanze istruttorie e mira a un inammissibile riesame del merito della vicenda.

6. In conclusione, il ricorso va respinto.

Non vi è a provvedere sulle spese in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Agenzia.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a tit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1848/20 14 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E C. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliat i unitamente al medesimo presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma al viale del Vignola n. 5; -ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona delDirettore pro tempore -resistente- avverso la sentenza n. 49 / 13/2013 emessa in data 27/05/2013 e depositata in data 14/06/2013, della Commissione tributaria regionale dellaPuglia; ACCERTAMENTO INDUTTIVOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate emetteva due avvisi di accertamento per maggiori ricavi e conseguente maggior reddito di impresa a fini Irap e Ivaper gli anni di imposta 2005 e 2006 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e c., esercente l ’attività d i commercio all’ingrosso di camicie, biancheria e maglieria, a seguito di PVC della Guardia di Finanza; emetteva altresì per i medesimi anni avvisi di accertamento Irpef nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci al 50%. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bari, riuniti i ricorsi separatamente proposti dalla società e dai soci, lirigettava. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello e condannava società e soci al pagamento delle spese di lite. In particolare, rigettava il motivo relativo al difetto di motivazione dell’avviso; nel merito evidenziava che la Guardia di Finanza aveva rilevato una notevole differenza tra rimanenze contabili e fisiche nonché trale percentuali di ricarico dichia rate e quelle rilevate in sede di verifica, prova che la contabilità della società, benché formalmente regolare, non era attendibile, il che legittimava l’accertamento induttivo; riteneva corretta l’imputazione della differenza inventariale agli anni precedenti dal 2005 al 2008 mentre le argomentazioni della parte, affidate ad un parere t ecnico privo di adeguato valore probatorio, non erano idonee a contrastare l’operato dell’ufficio; rigettava altresì l’appello in relazione alle sanzioni. 4. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la società e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.L’Agenzia delle entrateha depositato memoria tardiva al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 25/05/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197. Considerato che: 1. I ricorrent i propon gono quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ., deducono nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973,dell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972 e della l. n. 212/2000, lamentando che il giudice d’appello abbia ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento notificati alla società nonostante l’ufficio avesse operato mediante un accertamento induttivo, omettendo di evidenziare le specifiche ragioni, cioè le omissioni e le irregolarità della contabilità della s.n.c., che giustificassero tale metodo di accertamento. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ., deducono nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma2, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, censurando la decisione laddove ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo pur non essendo in presenza di irregolarità della contabilità, come risultante dal verbale della Guardia di Finanza. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deducono nullità della sentenza per violazione dell’art.115 cod. proc. civ., per non aver i giudici posto a fondamento della decisione il parere sull’attendibilità della procedura di verifica a firma del dott. D’Antuono nel quale era rappresentat o come il calcolo statistico matematico utilizzato dalla Guardia di Finanza per la determinazione della percentuale di ricarico recepita dall’ufficio non fosse rappresentativo della realtà, e le conseguenti memorie aggiuntive depositate in appello, atti non contestatidall’ufficio. Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5 cod. proc. civ., deducono nullità della sentenza per insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, costituito dalla ricostruzione induttiva del maggior reddito operata negli atti accertativi dall’Agenzia che deve considerarsi arbitraria ed infondata, avendo il giudice di appello omesso di considerare e valutare gli elementi conoscitivi e documentali prodotti in giudizio dai ricorrenti. 2. Il primo motivo , con cui la ricorrente censura l’errata decisione circa l’eccepita nullità dell’avviso per mancata indicazione dei presupposti legittimanti l’accertamento induttivo, è inammissibile e comunque infondato. In primo luogo, dagli stralci del ricorso introduttivo e del ricorso in appello, trascritti dai ricorrenti al fine di evidenziare la tempestiva e valida proposizione dell’eccezione nei gradi di merito, emerge che la doglianza era stata sempre genericamente proposta come difetto di motivazione (mancata indicazione dei fatti su cui è fondata la verifica, mancata indicazione degli elementi probatori, motivazione apparente, mera riproposizione del contenuto di atti elaborati aliunde), senza alcuno specifico riferimento alla questione ogg i invece dedotta, relativa alla necessità di indicare specificamente i presupposti dell’accertamento induttivo; e sul difetto di motivazione, con particolare riferimento alla relatio al verbale della Guardia di Finanza, i giudici della CTR hanno diffusamente motivato.Per cui tale questione, alla luce di quanto evidenziato dagli stessi ricorrenti, deve considerarsi nuova. In secondo luogo, dalla trascrizione dell’avviso,come operata nel ricorso, emerge che vi era in esso il riferimento ai presupposti dell’accertamento induttivo di cui all’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972 (pagina 5, parte in i ziale, del ricorso). 3. Il secondo motivo , con cui i ricorrenti lamentano che , in presenza di contabilità regolare, all’ufficio fosse precluso l’accertamento induttivo, è infondato. Il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico-induttivo e quello con metodoinduttivo c.d. puro sta, rispettivamen te, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la incompletezza, falsità od inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ.; nel secondo caso, invece, le omissioni o le false od inesatte indicazioni risultano tali da inficiare l'attendibilità e, dunque, l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento, anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntivaai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. Ne consegue che la formale correttezzadellescritture contabili non è ostativa ad un accertamentoinduttivo puro nel caso in cui, proprio a seguito di un loro esame analitico, se ne accerti la totale inattendibilità per le omissioni o anche solo per le false od inesatte indicazioni in esse contenute, che evidentemente quell'analisi presuppone(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10583). Nel caso di specie la C.T.R. ha quindi correttamente affermato che la legittimità della rettifica non è subordinata alla irregolare tenuta della contabilità quando la stessa contabilità contrasti con criteri di ragionevolezza anche sotto il profilo dell’antieconomicità,e ritenuto, in fatto, che nel caso di specie la notevole differenza tra la quantità di merce rilevata in sede di verifica e quella risultante dalle scritture contabili, nonché la differenza tra la percentuale di ricarico dichiarata e quella rilevata in sede di verifica, giustificassero il ricorso all’accertamento induttivo. 4.Il terzo motivo, con cui i ricorrenti lamentano che non sia stata data rilevanza alla non contestata perizia di parte e alla memoria difensiva,è infondato. In tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dallaparte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di noncontestazione, ai sensi dell'art. 115 cod. p roc . c iv ., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione daparte del giudice (Cass. 23/11/2022 , n. 34450). Correttamente, quindi, i giudici di appello, pur valutandola perizia (pag. 9), l’hanno ritenuta insuffici ente a contrastare l’operato dell’ufficio. Né può configurarsi alcuna non contestazione rispetto alla memoria difensiva perché il principio di non contestazione ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazionedi documenti o le tesi difensive (Cass. 5/03/2020, n. 6172; Cass. 17/11/2021, n. 35037). 5. Il quarto motivo, rubricato come insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio (la deduzione della insufficienza della motivazione è peraltro più volte reiterata anche nel corpo del motivo),è inammissibile, poiché oggetto di impugnazione è una sentenza pubblicata in epoca successiva al 12 settembre 2012, data dalla quale è entrato in vigore il nuovo testo del n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., che consente l’impugnazione per la diversa ipotesi di omesso esame di un fatto, inteso in senso storico-naturalistico, decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Del resto dalla stessa formulazione del motivo appare evidente che esso costituisce una complessiva critica all’apprezzamento delle risultanze istruttorie e mira a un inammissibile riesame del merito della vicenda. 6. In conclusione, il ricorso va respinto. Non vi è a provvedere sulle spese in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Agenzia. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a tit