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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 27186/2026

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appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con decreto del 4 febbraio 2026, la Corte di appello di Palermo, sezioneper le misure di prevenzione, dichiarava l’inammissibilità dell’istanza presentatada [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la revoca della misura di prevenzionedella sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicatagli dalla medesimaCorte con decreto del 19 aprile 1994 e rimasta sospesa nel corso della, ancoracondanna del [OSCURATO:PERSONA] all’ergastolo.L’istanza era stata avanzata al fine di essere, il prevenuto, ammesso asvolgere attività di volontariato o lavorativa nell’ambito di progetti di pubblicautilità, ai sensi dell’art. 20 ter O.P, attività che il permanere della misura diprevenzione gli avrebbe impedito come gli avrebbe precluso di conseguire lapatente di guida.2.

Propone ricorso il prevenuto, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Giambruno, deducendo, con l’unico complesso motivo, la violazione di legge - edin particolare degli artt. 4 bis, 20 ter, 41 bis O.P., 11 e 14 d.lgs. n. 159/2011 e3, 13, 27 e 117 Cost., 2, 3, 5, 6, 7 e 17 Convenzione EDU – ed il vizio dimotivazione.L’istanza era stata motivata, ai sensi della sentenza della Cortecostituzionale n. 291 del 2013, dall’essere cessata la pericolosità del proposto.E, tuttavia, la Corte l’aveva dichiarata inammissibile assumendo che ilMadonia non ne aveva interesse posto che stava scontando la penadell’ergastolo, aveva riportato plurime condanne per il delitto di cui all’art. 416bis cod. pen. ed era attualmente sottoposto al regime detentivo differenziato dicui all’art. 41 bis O.P. (prorogato negli anni 2023/2024) e che i detenuti per ildelitto di cui all’art. 416 bis e per i delitti commessi avvalendosi delle condizionipreviste dal medesimo articolo o al fine di agevolare l’attività di tali associazioninon consentivano di accedere al beneficio.Il ricorrente riteneva tale decisione errata per una serie di ragioni.Innanzitutto, la Corte costituzionale aveva ritenuto illegittimo l’art. 12 dellalegge n. 1423/1956 nella parte in cui non prevedeva che potesse chiedersi larevoca della misura di prevenzione anche nel caso in cui il proposto si trovi instato di detenzione.Nella giurisprudenza della Corte di cassazione, era, invece, sorto uncontrasto sull’interesse del detenuto sottoposto alla pena dell’ergastolo achiedere la revoca della misura prima che detta pena sia scontata (in tal sensoSez. 1 n. 18243 del 2019 n.m. e Sez. 6 n. 40270 del 2018 Rv. 273845; Rv n.279612; di diverso avviso Sez. 5 n. 42678/2021).Si era poi prodotta l’ordinanza con la quale la Corte d’appello di Palermoaveva dichiarato l’estinzione della pena temporanea, restando pertanto dascontare la sola pena dell’ergastolo.La decisione sulla revoca della misura di prevenzione avrebbe inoltreconsentito di rinnovare la richiesta di revoca del regime carcerario in atto, cosìrendendo possibili i benefici prospettati.Si erano poi sottoposti al giudice dati e circostanze da cui doveva trarsi cheil prevenuto aveva da tempo intrapreso un percorso di risocializzazione.Doveva infine considerarsi che l’orientamento giurisprudenziale che richiede,per chiedere la revoca della misura di prevenzione personale, un interesseconcreto ed attuale si pone in contrasto con i principi della Costituzione.3.

Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nellapersona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, con memoria scritta, ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente dedotto l’interessead ottenere la revoca della misura di prevenzione dalla conseguente possibilità diriformulare la richiesta di revoca del regime detentivo, ma ciò aveva sostenutosolo a seguito dell’argomentazione spesa dalla Corte di appello, posto che, conl’originaria istanza, si era chiesta la revoca della misura al solo fine di ottenere ibenefici di cui all’art. 20 ter O.P.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile, per una pluralità di ragioni.1.

Deve, innanzitutto, rilevarsi come l’istanza che ha dato origine al presenteprocedimento, redatta personalmente dal [OSCURATO:PERSONA], era volta ad ottenere larevoca della misura di prevenzione personale, perché questa, a suo dire, anchese sospesa – il prevenuto era detenuto dovendo scontare la pena dell’ergastolo esi trovava sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41 bis O.P. – gliimpediva di ottenere i benefici previsti dall’art. 20 ter O.P. (e gli negava ilconseguimento della patente di guida).Nell’istanza stessa nulla l’odierno ricorrente affermava in ordine allacessazione della sua pericolosità sociale, limitandosi a ricordare l’estinzione dellapena comminatagli per il reato accessorio di cui all’art. 416 bis cod. pen.2.

La Corte di appello aveva osservato che, comunque, l’obiettivo(l’applicazione dei benefici di cui all’art. 20 ter O.P.) al quale l’istanza era voltaera vanificato dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] era stato raggiunto da piùcondanne per l’art. 416 bis cod. pen. ed era tuttora sottoposto al regimedetentivo previsto dall’art. 41 bis O.P., due condizioni che, appunto, loescludevano.3.

Considerando la motivazione del rigetto, nel ricorso si mutavano le ragionisostenute nell’istanza di revoca della misura di prevenzione personaleaggiungendo che la medesima – a cui il prevenuto aveva comunque interesse –era avanzata anche al fine di ottenere la revoca del regime detentivodifferenziato (per, infine, accedere ai benefici oggetto dell’originaria istanza).4.

In tal modo però, il ricorrente aveva:- in primo luogo, mutato la struttura della istanza proponendo a questaCorte un quadro diverso da quello sottoposto al giudice del merito;- in secondo luogo, non si erano, né nell’istanza né nel ricorso,adeguatamente precisate le ragioni per le quali si sarebbe dovuto giudicarecessata la pericolosità sociale del prevenuto (solo genericamente richiamate inricorso), limitandosi, nell’istanza originaria, ad affermare come fosse estinta lapena del delitto associativo, una circostanza che, al più (la Corte di merito,tuttavia, aveva affermato come plurime fossero state le condanne per l’art. 416bis cod. pen.), avrebbe rilievo al fine di ottenere i benefici di cui all’art. 20 terO.P. e non la revoca della misura di prevenzione;- in terzo luogo, si era collegata la revoca della misura di prevenzione allafutura revoca del regime detentivo differenziato, quando, invece, questo erastato di recente confermato (la sentenza di questa Corte, di rigetto del relativoricorso, è del 2024) proprio sul presupposto, proprio a tale istituto, delpermanente legame del detenuto con il contesto associativo di riferimento (unacircostanza che, al più, deporrebbe per la permanente pericolosità sociale delMadonia piuttosto che per la sua cessazione).Tutte ragioni, quelle elencate, che rendono inammissibile (anche perchémanifestamente infondato) il ricorso.5.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso, in Roma l’11 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con decreto del 4 febbraio 2026, la Corte di appello di Palermo, sezioneper le misure di prevenzione, dichiarava l’inammissibilità dell’istanza presentatada [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la revoca della misura di prevenzionedella sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicatagli dalla medesimaCorte con decreto del 19 aprile 1994 e rimasta sospesa nel corso della, ancoracondanna del [OSCURATO:PERSONA] all’ergastolo.L’istanza era stata avanzata al fine di essere, il prevenuto, ammesso asvolgere attività di volontariato o lavorativa nell’ambito di progetti di pubblicautilità, ai sensi dell’art. 20 ter O.P, attività che il permanere della misura diprevenzione gli avrebbe impedito come gli avrebbe precluso di conseguire lapatente di guida.2. Propone ricorso il prevenuto, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Giambruno, deducendo, con l’unico complesso motivo, la violazione di legge - edin particolare degli artt. 4 bis, 20 ter, 41 bis O.P., 11 e 14 d.lgs. n. 159/2011 e3, 13, 27 e 117 Cost., 2, 3, 5, 6, 7 e 17 Convenzione EDU – ed il vizio dimotivazione.L’istanza era stata motivata, ai sensi della sentenza della Cortecostituzionale n. 291 del 2013, dall’essere cessata la pericolosità del proposto.E, tuttavia, la Corte l’aveva dichiarata inammissibile assumendo che ilMadonia non ne aveva interesse posto che stava scontando la penadell’ergastolo, aveva riportato plurime condanne per il delitto di cui all’art. 416bis cod. pen. ed era attualmente sottoposto al regime detentivo differenziato dicui all’art. 41 bis O.P. (prorogato negli anni 2023/2024) e che i detenuti per ildelitto di cui all’art. 416 bis e per i delitti commessi avvalendosi delle condizionipreviste dal medesimo articolo o al fine di agevolare l’attività di tali associazioninon consentivano di accedere al beneficio.Il ricorrente riteneva tale decisione errata per una serie di ragioni.Innanzitutto, la Corte costituzionale aveva ritenuto illegittimo l’art. 12 dellalegge n. 1423/1956 nella parte in cui non prevedeva che potesse chiedersi larevoca della misura di prevenzione anche nel caso in cui il proposto si trovi instato di detenzione.Nella giurisprudenza della Corte di cassazione, era, invece, sorto uncontrasto sull’interesse del detenuto sottoposto alla pena dell’ergastolo achiedere la revoca della misura prima che detta pena sia scontata (in tal sensoSez. 1 n. 18243 del 2019 n.m. e Sez. 6 n. 40270 del 2018 Rv. 273845; Rv n.279612; di diverso avviso Sez. 5 n. 42678/2021).Si era poi prodotta l’ordinanza con la quale la Corte d’appello di Palermoaveva dichiarato l’estinzione della pena temporanea, restando pertanto dascontare la sola pena dell’ergastolo.La decisione sulla revoca della misura di prevenzione avrebbe inoltreconsentito di rinnovare la richiesta di revoca del regime carcerario in atto, cosìrendendo possibili i benefici prospettati.Si erano poi sottoposti al giudice dati e circostanze da cui doveva trarsi cheil prevenuto aveva da tempo intrapreso un percorso di risocializzazione.Doveva infine considerarsi che l’orientamento giurisprudenziale che richiede,per chiedere la revoca della misura di prevenzione personale, un interesseconcreto ed attuale si pone in contrasto con i principi della Costituzione.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nellapersona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, con memoria scritta, ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente dedotto l’interessead ottenere la revoca della misura di prevenzione dalla conseguente possibilità diriformulare la richiesta di revoca del regime detentivo, ma ciò aveva sostenutosolo a seguito dell’argomentazione spesa dalla Corte di appello, posto che, conl’originaria istanza, si era chiesta la revoca della misura al solo fine di ottenere ibenefici di cui all’art. 20 ter O.P.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile, per una pluralità di ragioni.1. Deve, innanzitutto, rilevarsi come l’istanza che ha dato origine al presenteprocedimento, redatta personalmente dal [OSCURATO:PERSONA], era volta ad ottenere larevoca della misura di prevenzione personale, perché questa, a suo dire, anchese sospesa – il prevenuto era detenuto dovendo scontare la pena dell’ergastolo esi trovava sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41 bis O.P. – gliimpediva di ottenere i benefici previsti dall’art. 20 ter O.P. (e gli negava ilconseguimento della patente di guida).Nell’istanza stessa nulla l’odierno ricorrente affermava in ordine allacessazione della sua pericolosità sociale, limitandosi a ricordare l’estinzione dellapena comminatagli per il reato accessorio di cui all’art. 416 bis cod. pen.2. La Corte di appello aveva osservato che, comunque, l’obiettivo(l’applicazione dei benefici di cui all’art. 20 ter O.P.) al quale l’istanza era voltaera vanificato dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] era stato raggiunto da piùcondanne per l’art. 416 bis cod. pen. ed era tuttora sottoposto al regimedetentivo previsto dall’art. 41 bis O.P., due condizioni che, appunto, loescludevano.3. Considerando la motivazione del rigetto, nel ricorso si mutavano le ragionisostenute nell’istanza di revoca della misura di prevenzione personaleaggiungendo che la medesima – a cui il prevenuto aveva comunque interesse –era avanzata anche al fine di ottenere la revoca del regime detentivodifferenziato (per, infine, accedere ai benefici oggetto dell’originaria istanza).4. In tal modo però, il ricorrente aveva:- in primo luogo, mutato la struttura della istanza proponendo a questaCorte un quadro diverso da quello sottoposto al giudice del merito;- in secondo luogo, non si erano, né nell’istanza né nel ricorso,adeguatamente precisate le ragioni per le quali si sarebbe dovuto giudicarecessata la pericolosità sociale del prevenuto (solo genericamente richiamate inricorso), limitandosi, nell’istanza originaria, ad affermare come fosse estinta lapena del delitto associativo, una circostanza che, al più (la Corte di merito,tuttavia, aveva affermato come plurime fossero state le condanne per l’art. 416bis cod. pen.), avrebbe rilievo al fine di ottenere i benefici di cui all’art. 20 terO.P. e non la revoca della misura di prevenzione;- in terzo luogo, si era collegata la revoca della misura di prevenzione allafutura revoca del regime detentivo differenziato, quando, invece, questo erastato di recente confermato (la sentenza di questa Corte, di rigetto del relativoricorso, è del 2024) proprio sul presupposto, proprio a tale istituto, delpermanente legame del detenuto con il contesto associativo di riferimento (unacircostanza che, al più, deporrebbe per la permanente pericolosità sociale delMadonia piuttosto che per la sua cessazione).Tutte ragioni, quelle elencate, che rendono inammissibile (anche perchémanifestamente infondato) il ricorso.5. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso, in Roma l’11 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]
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