CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 18114/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14366/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A. - [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 571/2024depositata il 17/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A.RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Foggia ha impugnato dinanzi a questa Corte la sentenza n.571/2024 della Corte di Appello di Bari, con la quale è stata respinta l’impugnazione del lodo emesso il 4.4.2022 dall’[OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] nella controversia promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro il dott. [OSCURATO:PERSONA], con la chiamata in causa dei terzi Provincia di Foggia e AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, condannando, altresì, l’Ente ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] ha solto difese con controricorso, sono rimaste intimate [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia. Con successiva memoria la Provincia ha evidenziato che sonostati sottoscritti degli accordi di conciliazione, anche con gli ex dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed è stata rinunciata l’azione di responsabilità promossa nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], concordandosi tra le parti di abbandonare il presente giudizio per cassazione, con integrale compensazione delle relative spese di lite e definitiva assegnazione al dott. [OSCURATO:PERSONA] delle spese legali liquidate in suo favore dalla Corte di Appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA] chiede quindi che la Corte voglia dichiarare cessata materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, allegando i relativi atti. Anche il controricorrente evidenzia nella memoria depositata che è stato raggiunto accordo transattivo e chiede che si dichiari cessata materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, rilevato che le parti hanno fatto pervenire telematicamente in data 25.02.2025 atto di rinuncia agli atti e contestuale accettazione della rinuncia, chiede che la Corte di Cassazione dichiari cessata la materia del contendere. Ciò permesso la memoria di parte ricorrente va qualificata, alla luce del suo tenore,come rinuncia agli atti del giudizio, in ragione della intervenuta conciliazione della lite, rinuncia accettata dalla parte costituita, e pertanto, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. Le spese, avendo le parti dichiarato di avere transattivamente definito il contenzioso, possono essere compensate. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 25485/2018). P.Q.M Dichiara estinto il giudizio.