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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00103/2026

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ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale L idia G iorgio che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La C orte d’ A ppello di Trieste , con sentenza del l’ 8 luglio 202 5 , ha confermatola sentenza del G.U.P presso il Tribunale di Trieste di condanna nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80,comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 , commesso in Trieste e [OSCURATO:PERSONA]11 giugno 2021 (capo i ) alla pena di anni 5 di reclusione e euro 60.000 dimulta; [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80,comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Trieste , Aquileia e Aielloil 29 maggio 2021 (capo d ) alla pena di anni 6 mesi 8 di reclusione e euro 80.000di multa .

La stessa Corte, i n parziale riforma della sentenza di condanna diAdriano [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 , comma2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Trieste, Aquileia e Aiello il 29 maggio 2021 (capo d) , esclusa la recidiva e riconosciute le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, ha rideterminatola pena in anni 6 di reclusione e euro 80.000 di multa . 1.1.Secondola ricostruzione delle sentenze di merito conformi, attraverso l’attività di un infiltrato denominato Charlie01 che cooperava con la polizia colombiana, era stata organizzata una consegna controllata di stupefacente proveniente da u n’associa zione operante in Colombia; una partita di circa quattro tonnellate di cocaina era stata presa in carico, previ accordi con le autoritàcolombiane, dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA], tramite l’agente sotto copertura, conlo scopo di identificare gli intermediari e i compratori che agivano in Europa.

L’operazione,previamente autorizzata ex art. 9 legge 16 marzo 2006 n. 146 , erastata organizzata con la [OSCURATO:PERSONA] di Trieste.

In I talia eragiunto un emissario nel cartello colombiano, [OSCURATO:PERSONA], con il compito di organizzare e gestire la consegna della cocaina agli intermediarie acquirenti finali, coadiuvato dall’infiltrato Charlie01 , che fingeva di operare per detto cartello. [OSCURATO:PERSONA] aveva preso contatti anche l’agentesotto copertura, presentatosi come il soggetto che aveva ricevuto in consegna tutta la partita di droga e la custodiva in attesa della organizzazione delleconsegne dei singoli quantitativi.

Il trasporto della ingente quantit ativo di cocaina era avvenuto in fasi distinte.

La prima fase si era svolta tra il mese di maggio e il mese di giugno del2021 : in tale periodo erano state organizzate le prime sette consegne di cocainanel corso delle quali erano stati identificati , fra gli altri (oltre ad alcuni imputaticondannati e non ricorrenti) , anche i summenzionati imputati, i quali avevano agito come intermediari/depositari/trasportatori della sostanza stupefacente. 1.2.L’ attività posta in essere dagli imputati summenzionati, ovvero la consegnae il trasporto della cocaina , era avvenut a sotto il costante controllo dellapolizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile per aver ricevuto in deposito da un agentesotto copertura 59 kg . di cocaina con l’incarico di restituirla , a richiesta , al concorrente [OSCURATO:PERSONA] U j ka , per le successive consegne ai destinatari finali. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili per aver ricevuto, nel parcheggiodi un ristorante di Aquileia, da [OSCURATO:PERSONA] 100 kg. dicocaina, che [OSCURATO:PERSONA] aveva , poi , trasportato in Aiello del Friuli. 2.Avverso la sentenza , ha nno proposto ricorso i summenzionati imputati, ciascunoa mezzo del proprio difensore . 2.1.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato due motivi. 2.1.1.Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all’omessadeclaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestataaggravante.

La Corte aveva n egato detto riconoscimento , rilevando che [OSCURATO:PERSONA] av eva ammesso l’addebito solo quando , alla luce delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] , non era stato più possibile per lui continuare a negare la propria responsabilità, di talché la sua co nfessione n on poteva ritenersi spontanea , ma semmai frutto di opportunismo.

Tale percorso argomentativosarebbe illogico, in quanto la Corte non aveva chiarito sulla base di quali elementi avesse ritenuto che il ricorrente , al momento dell’interrogatoriodavanti al P ubblico M inistero del 22 luglio 2022 (nel corso del qualeaveva chiarito di aver trasportato 59 kg . e non 11 kg . come contestato nel capo di imputazione ) , fosse stato a conoscenza delle dichiarazioni rese dal coimputato: [OSCURATO:PERSONA], in realtà, aveva conosciuto il contenuto del fascicolo del PubblicoMinistero solo a seguito dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.

La motivazionesarebbe, inoltre , contraddittori a rispetto a quella dell’ordinanza del 5 giugno 2024 di sostituzione della misura del carcere con quella del divieto di allontanamento dal comune di residenza , con cui la Corte aveva dato atto dell’atteggiamentocollaborativo dell’imputato . 2.1.2.Con il secondo motivo , ha dedotto il vizio di motivazione in relazio ne alla mancata riduzione della pena.

La Corte di appello aveva ritenuto di n on poter mitigare il trattamento sanzionatorio, rilevando, quanto a l profilo soggettivo, che [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso l’addebito solo per opportunismo, e, quanto a l profilo oggettivo, che la condotta di reato , alla luce del dato ponderale, era grave.

Secondo il difensore tale percorso argomentativo sarebbe illogico, sia per le ragioni già indicate nel motivo sub 1, sia perché la significatività del dato ponderale era già stata valutata attraverso il riconoscimentodella circostanza aggravante di cui all’art. 80 , comma 2 , d.P.R. n. 309/90 .

La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria co n quanto affermato dalla Corte nell’ordinanza de libertate del 5 giugno 2024 in cui si era dato atto che il ruolo svolto dall’imputato era di secondo piano, ovvero di detenzioneper conto terzi della droga , dietro corresponsione di una somma di danaro. 2.2.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si è articolato in due motivi . 2.2.1Con il primo motivo ha chiesto la correzione dell’errore materiale nella indicazionedella pena inflitta con il dispositivo della sentenza depositata in data 7 ottobre 2024 dalla Corte di Appello di Trieste .

Il difensore rileva che nel dispositivoletto in udienza la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] era stata determinata in anni 4 di reclusione e euro 40.000 di multa, previa esclusione della recidiva e riconoscimento della circostanze attenuanti generiche i n regime di prevalenza rispettoalla circostanza aggravante di cui all’art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90 , operata la riduzione per il rito abbreviato.

Parimenti nella parte motiva della sentenzala Corte aveva indicato in anni 4 di reclusione e euro 40.000 di multa lapena finale inflitta al ricorrente , determina ndola nel modo seguente : pena base, esclusa la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante contestata, anni 9 di reclusione e d euro 90.000di multa, diminuita ex art. 62 bis cod. pen. a d anni 6 di reclusione e euro 60.000di multa, ridotta per il rito come sopra.

Ne l dispositivo della sentenza depositata,invece, la pena era stata indicata in anni 6 di reclusione e euro 80.000di multa. 2.2.2.Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e in specie dell’art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Secondo il difensore la pena base sarebbe stata rideterminata nellamisura di anni 9 di reclusione (rispetto alla pena di anni 10 individuata in primo grado) in assenza di motivazione.

La Corte nel procedere alla rideterminazione in melius della pena aveva dato atto della episodicità del comportamento delittuoso e del corretto comportamento processuale concretizzatosinel disvelamento di molti fatti sconosciuti agli inquirenti, senza , tuttavia, soffermarsi sulle ragione del significativo discostamento dal minimo edittale comunque operato.

Il fugace riferimento al “rilevante quantitativo di cocaina oggetto della condotta illecita” non sarebbe sufficiente, in quanto non espressamente riferito alla determinazione della pena base , ma anzi trattato qualeprofilo subvalente rispetto agli indicatori positivi ai fini della mitigazione del trattamentosanzionatorio. 2.3il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si è articolato in nove motivi . 2.3.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazionein relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta in giudizio abbreviato ex art. 603 cod. proc. pen. in merito a situazioni e condotte asseritamente accertate da ll’a utorità giudiziaria straniera e in relazionealla affermata irrilevanza della documentazione probatoria straniera .

La Corte di appello aveva dato atto che in Colombia vi era un’attività illecitadi traffico di droga preesistente all’intervento dell’ a gente sotto copertura dellaGuardia di [OSCURATO:PERSONA] e aveva affermato che nella presente indagine non si erafatto uso di alcuna prova acquisita all’estero , né di atti formati da autorità giudiziaria di altro paese.

Secondo il ricorrente , tuttavia, la Corte non avrebbe illustrato i criteri di valutazione della prova sulla cui base si era giunti a concludereche in Colombia vi erano indagini relative ad un sodalizio criminoso deditoall’invio di partite di droga in Italia; non avrebbe individuato neppure un componentedella presunta associazione; non avrebbe chiarito su quali prove siera fondata l’affermazione della partecipazione ad essa di [OSCURATO:PERSONA].

A frontedi una pluralità di rilievi difensivi , es plicitati anche in una memoria, che mettevano in dubbio ciascuno dei punti su elencati e specialmente quello secondo cui in Colomba esistessero indagini in corso da parte dell ’ autorità giudiziaria di quel paese relative al l’esistenza di un’associazione di narcotrafficanti,la Corte si sarebbe limita ta ad affermarne la sussistenza .

Infine, vi sarebbe contraddittorietà fra l’affermazione per cui vi erano indagini in C olombia e l’affermazione per cui tali indagini erano comunque irrilevanti nel presente giudizio . 2.3.2Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche sub specie del t ravisamento, in relazione ai presu pposti sostanziali legittimanti un ’ operazione sotto copertura , in relazione “all’accertamento di situazioni di rischio per la realizzazione della provocazione del reato e all’accertamento di situazioni prodromiche alla realizzazione di un reatoimpossibile per inidoneità dell’azione ex art. 49 cod. pen .”.

La Corte aveva affermato che alla data del 7 aprile 2021, quando fu autorizzata l’operazione speciale dal [OSCURATO:PERSONA] o n a le della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], era già in corso il traffico di stupefacenti provenienti dalla Colombia.

In realtà con i documenti allegati all’appello si era dimostrato che l’attivazione della operazione sotto copertura era avvenuta solo sulla base di notizie fornite da una fonte confidenziale e che in Italia fino al 10 maggio 2021 non era in corso alcun indagine.I documenti provenienti dalla Colombia (e in particolare una nota della ambasciata britannica dell’ 1 aprile 2021) valevano a dimostrare che fino al mese di aprile 2021 anche in Colombia l’unica attività di indagine era quella posta in essere dalla fonte confidenziale che si era preoccupata di avvicinare taluni soggetti .

I n tesi difensiva, dunque, si sarebbe realizzat o una sorta di cortocircuito: in I talia si era afferma ta la necessita di avviare un’operazione speciale per appoggiare le indagini anglo - colombiane ( di cui , peraltro, si ignorano portata e dettagli ) e in Colombia si era afferma ta identica necessità asupporto di indagini italiane.

In realtà al 21 aprile 2021 , sia in Colombia sia in Italia, vi erano solo le dichiarazioni della fonte confidenzial e, denominata Charlie01: l’operazione speciale prende avvio in Italia con l’autorizzazione del 7 aprilesolo sulla base della fonte e in Colombia con l’autorizzazione, tra il 10 e l’11aprile, all’impego d ell’ agente sotto copertura e alla consegna controllata .

LaCorte, nel replicare al motivo , avrebbe anche travisato gli argomenti dedotti, giacch é la denunciata falsità aveva ad oggetto il decreto colombiano dell’11aprile e non quello del [OSCURATO:PERSONA] della G uardia d i F inanza del7 aprile . [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che il ricorso alle indagini sotto copertura deveessere circoscritto in limiti definiti e che occorre tenere conto , al fine di verificareil rispetto del principio dell’equo processo , del modo in cui l’operazione èstata avviata ed eseguita .

In presenza di operazioni sotto copertura avviate per spalleggia r e l’inchiesta asseritamente in corso in Colombia, il fatto di non aver considerato le prove fornite in Colombia e le modalità di avvio dell’operazione sotto copertura nel nostro paese rende la sentenza illogica e totalmentecarente rispetto alle censure formulate con l’atto di impugnazione . 2.3.3 Con il terzo motivo, h a dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 178 cod. proc. pen. e dell’art. 6 Cedu e il vizio di motivazione in relazione alla omessa acquisizione della documentazione probatoria straniera .

Dopo che era stat a censurat a la mancata acquisizione in originale della richiestadi assistenza giudiziaria inviata dalla Colombia in data 8 maggio 2021 a mezzomail e degli atti in lingua originale allegati a d essa , la Corte di appello aveva rigettato il motivo con un percorso argomentativo manifestamente illogico, dando per certi fatti che , invece , avrebbero dovuto essere provati e affermandonel contempo che tali fatti erano irrilevanti ai fini dell’accertamento dellaresponsabilità del ricorrente . 2.3.4.Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all’accertamento di situazioni evocative della provocazione e alla omessa valutazione delle condotte poste in essere dalla interposta persona Charlie01; travisamentodella prova in ordine al suo ruolo , al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e al ruolo dell’agente sotto copertura.

Quantoa Charlie01, in sentenza si era dato atto : - che g razie al suo contributo e alla collaborazione con la polizia colombiana era stata organizza ta una consegna controllata di stupefacente ; - che costui a veva avuto contatti con l’emissario c olombiano [OSCURATO:PERSONA] CastanoRamon [OSCURATO:PERSONA] ; - c he costui era stato in contatto con [OSCURATO:PERSONA] , come riferito da quest’ultimo condichiarazioni che gli erano valse la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Atale ricostruzione il difensore obietta che , se è vero che Charlie01 aveva personalmenteprovveduto ad effettuare la consegna della prima partita di 300 kg.di cocain a alle forze di polizia colombiane , è altrettanto vero che non era stataprovata la provenienza della droga e i presunti venditori erano stati assolti (Prudente) o neppure processati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ); che l’unicoelemento per sostenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse un emissario del clan sudamericano è costituito dalle dichiarazioni d i Charlie0 1; che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la droga direttamente dall’agente sotto copertura e senza l’interposizionedi [OSCURATO:PERSONA] .

In tesi difensiva l’infiltrato Charlie01 , lungi da svolgere una mera osservazione del traffico allo scopo di riferir ne agli inquirenti , si era intromesso nelle dinamiche delle consegne, orientandole con interventi effettuatiin prima persona.

Peraltro Chiarlie01 era stato i ncaricato quale agente infiltratodi svolgere attività di acquisizione della prova e , a tal fine , era stato dotatodi un telefono controllato ed intercettato , ma ciò nonostante in atti non risultaacquisita alcuna delle conversazioni con le quali il medesimo prendeva i contatti con gli interlocutor i .

Laddove i documenti indicat i dalla difesa fossero statipresi in considerazione , sarebbe emerso che lo stupefacente , la cui origine eradel tutto misteriosa , era stato proposto a i soggetti individuati direttamente dall'interpostapersona, anche per mezzo di suoi collaboratori .

È verosimile che [OSCURATO:PERSONA],menzionato da L azzarato come soggetto che gli propose di custodire la cocainaa fronte del corrispettivo di 1.000 eu r o al chilogrammo , fosse proprio un collaboratore di Charlie 01 .

È ragionevole , inoltre, ipotizzare che anche CastanoCastano fosse un collaboratore di Charlie 01, di cui questi si era servito perle prime tre consegne controllate .

L'unica fonte di prova d a cui emergerebbe che C astano C astano era un partecipe dell'associazione colombiana è rappresentata dalle dichiarazioni di Charlie 01 , sulla cui affidabilità e credibilità , nonostantetutti gli argomenti spese negli atti difensivi , la Corte d'appello n on si erasoffermata.

La sentenza sarebbe manifestamente illogica , perché , nell'ottica della consegnacontrollata, non tiene c onto che coloro che a posteriori sono risultati destinataridello stupefacente furono contattati da Charlie 01 o da chi per lui , nel periodomaggio-giugno 2021 , quando lo stupefacente era giunto in Italia , di tal chedifett erebbe la prova in ordine all'esistenza di accordi pregressi tra fornitori didestinatari, precedenti l'intervento dell'agente provocatore . 2.3.5.Con il quinto motivo , ha de dotto il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni e del ruolo di Charlie 01 ; in ordine alla valutazionedella rilevanza dell ’as soluzione di P rudente sopravvenuta al giudizio abbreviato;l'omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione dibattimentale exart. 603 cod . proc . pen . mediante acquisizione dei verbali di prova relativi all'esame del brigadiere V annini e di Charlie 01 .

Con memoria d el 10 maggio 2024 contenente nuovi motivi di impugnazione erano state prodotte le trascrizionidella deposizione testimoniale resa da Charlie 01 nel dibattimento a carico di P rudente , nonché della deposizione testimoniale del brigadiere Vannini, già in forza la Guardia di finanza di Trento , con cui Charlie 01 aveva avuto il primo contatt o nel mese di m arzo del 20 21 ed era stato chiesto di procedere all'escussione dei p redetti sog getti ai sensi dell'art . 603 cod. proc. pen.La Corte , tuttavia, aveva omesso totalmente di prendere in considerazione siala memoria , sia le trascrizioni e neppure aveva svolto alcuna considerazione perrespingere le istanze i struttor i e . 2.3.6.Con il sesto motivo , ha dedotto il vizio di motivazione , anche sub specie del travisamento della prova , in ordine all’ accertamento della responsabilitàpenale con riferimento all'elemento soggettivo e alla valutazione dellachiamata in correità operata da L azzarato ; violazione di legge ed i n specie dell'art. 192 co d. p roc . pen , dell'art . 546 cod . proc . pen ., dell'art . 73 d.P.R. n. 309/90e dell’art. 43 cod . pen .

Il difensore osserva che , pacifica la consegna da CastanoCastano a M asc i oli d elle scatole contenent i 100 kg di cocaina nel retro d i un ristorante, l a Corte avrebbe ritenuto provata la consapevolezza i n capoal ricorrente d el contenuto di tali scatole sulla base di prove logiche (e in particolare sulla inverosimiglianza della tesi per cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe taciutoa [OSCURATO:PERSONA] il contenuto degli scatoloni , non potendo correre il rischio che egli non prestasse la massima diligenza nel custodirl i) e sulla base delle dichiarazionidel [OSCURATO:PERSONA] , secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sapeva che si trattava di droga .

Intal modo i giudici non avrebbero tenuto conto della versione fornita da [OSCURATO:PERSONA],il quale aveva sostenuto di essersi prestato a portare gli scatoloni nel magazzinodella società [OSCURATO:PERSONA] srl , frequentato regolarmente per lavoro daalmeno quindici persone , ad Aiello per fare un favore a [OSCURATO:PERSONA] , suo amico di vecchia data, senza sapere quale fosse il contenuto .

L e conversazioni intercettatetramite il telefono di [OSCURATO:PERSONA], su cui era stato inoculato il Trojan, conferma vano che , alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] , mai si era fatta menzione dellacocaina, piuttosto che de lla necessità di “occultare” le scatole. [OSCURATO:PERSONA] – argomenta il difensore - nell’accusare [OSCURATO:PERSONA] era mosso dalla speranza di vederepremiata la sua collaborazione con gli inquirenti.

In ogni caso il tenore letterale delle sue dichiarazioni non era nel senso che [OSCURATO:PERSONA] con certezza sapessequale fosse il contenuto delle scatole . 2.3.7.Con il settimo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del reato impossibile per inidoneitàdell’azione.

Secondo la Corte , la consegna della droga era avvenuta su iniziativa non già dell’agente sotto copertura, ma d i [OSCURATO:PERSONA], che, infatti, aveva contattato [OSCURATO:PERSONA] per proporgli l’affare e aveva poi dato incaricoall’agente sotto copertura di prelevare la cocaina da l deposito della [OSCURATO:PERSONA] .

Il difensore, in proposito , rileva che, pur nota la materialità deifatti a partire da quand o lo stupefacente era stato preso in carico a [OSCURATO:PERSONA] dallaGuardia di [OSCURATO:PERSONA] , tuttavia, non era no not e la provenienza della droga, né le ragioni per cui , ad un certo punto , lo sconosciuto [OSCURATO:PERSONA] ave sse chiamatoLazzarato e [OSCURATO:PERSONA] av esse contattato [OSCURATO:PERSONA].

Inrealtà, le indagini avevano chiarito che [OSCURATO:PERSONA] era in contatto con Charlie01, sicch é la mancanza di conoscenza in ordine alle modalità di ingaggio fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] doveva indurre a ipotizzare u na situazione di provocazione per effetto del fattivo intervento di Charlie01 , ovvero della interposta persona : in altri termini , secondoil difensore , [OSCURATO:PERSONA] era una figura di pura fantasia inventata ad arte daCharlie01 e [OSCURATO:PERSONA], lungi dall’appartenere ad un sodalizio operante in Colombia, era piuttosto un o dei tanti collaboratori dell ’infiltrato Charlie01 .

Secondogli indirizzi giurisprudenziali della Corte Edu , l’intervento degli agenti infiltrati deve essere assistito da garanzie, e non possono essere utilizzabili elementiraccolti a seguito di provocazione .

La cocaina , nella vicenda in esame, era r imasta sempre sotto la sorveglianza delle forze dell’ordine ed era stata sequestratapoche ore dopo la consegna , dov endosi perciò escluder e, ex ante , lapossibilità di lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice per latotale inidoneità della condotta . 2.3.8Con l’ottavo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell’art.9 della legge n. 146/2006 e dell’art. 723 cod. proc . pen. e il vizio di motivazione in relazione alla illegittim a esportazione d i cocaina in Italia in violazionedelle norme convenzionali colombiane .

Quantoalla violazione dell’art. 9 della legge 146/2006 , s econdo il difensore al 7 aprile non vi erano i presupposti sostanziali e formali per l’operazione specialein quanto : a) a quella data nessuna indagine era stata avviata, b) la competenza al rilascio dell’autorizzazione è del Comando Generale e non di quello [OSCURATO:PERSONA], c) mancava l’atto di intesa con la DCSA (non essendo sufficienteil mero nulla osta).

Quantoalla violazione dell’art. 723 cod. proc. pen. , secondo il difensore non si era tenuto conto che la sostanza stupefacente era giunta dalla Colombia, anchese aveva fatto scalo in Spagna; la Corte avrebbe affermato in maniera apoditticala regolarità del trasporto. 2.3.9 C on il nono motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazionein relazione al riconoscimento della recidiva e alla determinazione deltrattamento sanzionatorio.

L a recidiva sarebbe stata affermata in ragione di unaprecedente condanna riguardante fatti commessi nel 2016 , che in realtà era divenuta irrevocabile dopo i fatti oggetto del presente processo.

Nella determinazionedella pena base non si sarebbe in ogni caso tenuto conto che il ricorrente aveva avuto un ruolo marginale e , dopo i fatti di cui al processo, aveva immediatamente in terrotto i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] .

Inoltre la Corte in manieraimmotivata avrebbe riservato a [OSCURATO:PERSONA] un trattamento sanzionatorio deteriorerispetto a quello riservato al coimputato [OSCURATO:PERSONA].

3. In data 16 settembre 2025 , il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una memoria,con cui, oltre a reiterare le doglianze esposte nei motivi suesposti , ha dedotto: - la violazione di legge e in specie del principio di correlazione fra imputazionee sentenza essendo stata pronunciata condanna per un fatto diverso rispetto a quello contestato : mentre nella sentenza di primo grado era stato ritenutoche la compravendita di droga si fosse conclusa tra l’Italia e la Colombia eche il pagamento del prezzo fosse stato versato antecedentemente rispetto alla spedizione in Italia della sostanza stupefacente, nella sentenza impugnata si era,invece, ritenuto che il reato fosse stato commesso interamente in Italia e cheCastano [OSCURATO:PERSONA] avesse personalmente raccomandato a [OSCURATO:PERSONA] di occultare lacocaina; - il vizio di motivazione nella valutazione della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA].

4. In data 30 settembre 2025 , il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato l’ordinanza del 26 settembre 2025 con cui la Corte di appello di Trieste ha dispostola correzione dell’errore materiale contenuto ne lla sentenza impugnata nelsenso che nel dispositivo la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] deve intendersi di anni4 di reclusione e euro 40.000 di multa . 5.Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATOIN DIRITTO

1. I l ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di ammissibilità . 1.1.Il primo motivo, con cui si censura la motivazione della mancata declaratoriadi prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, è inammissibil e, perché non autosufficiente e manifestamente infondato.

Occorrericordare che, ai fini dell’ade mpimento dell' onere di motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee , è sufficiente che il giudice dimostridi avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto : quando la motivazione sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e non manifestamenteillogica, non può essere sindacata in sede di legittimità.

Ciòpremesso, il difensore lamenta che le ragioni individuate dalla Corte nel negare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della ingente quantità della droga trattata, ovvero l’essersi [OSCURATO:PERSONA] determinato alla confessione solo dopo essere venuto a conoscenza della confessione del concorrente [OSCURATO:PERSONA], non sarebbero fondate, in quanto, a suodire, [OSCURATO:PERSONA] aveva reso interrogatorio prima di aver preso contezza degli atti edelle dichiarazioni del concorrente.

La Corte, tuttavia, ha spiegato c h e [OSCURATO:PERSONA] aveva reso interrogatorio i n data 13/6/2022, mentre il [OSCURATO:PERSONA] solo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il ricorrente , nel contestare che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato a conoscenza delledichiarazioni del coimputato , non ha documentato quali fossero stat e le fonti di prova a lui contestate da parte dell’organo inquirente ex art. 65 cod. proc.pen., sicchè sotto tale profilo il ricorso non è autosufficiente (in ordine alla nonammissibilità p er violazione del principio di autosufficienza e per genericità dei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione e pur richiamando atti specificamente indicati,non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione si vedano: Sez.4, n.46979 del 10/11/2015, Rv. 265053; s ez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv.270071; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419) .

Ciò posto la valorizzazione da parte della C orte della natura utilitaristica dellaconfessione appare aderente ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità,secondo cui “i n tema di circostanze, la confessione spontanea del reo rientra tra gli elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle attenuantigeneriche, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza nelcaso in cui essa sia contrastata da specifici elementi di disvalore emergenti dagliatti o in quelli in cui si sostanzi in una mera presa d'atto dell'ineluttabilità probatoria dell'accusa , ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria sia, comunque, probatoriamenteinerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere costoro già confessi o per altro plausibile motivo ” ( Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Rv. 288738 – 07; nellostesso senso: Sez. 2 n. 27547 del 10/05/2019, Rv. 276108 – 01; Sez. 6, n. 11732del 27 /01/ 2012, Rv. 252229) .

Manifestamente infondata è la censura di contraddittorietà della motivazione adottata dalla Corte rispetto a quella di cui al provvedimento de libertatea sostegno della attenuazione della misura cautelare in cui si era dato attodella intervenuta confessione del ricorrente.

T ale ultima valutazione , infatti, erainerente al differente piano della pregnanza delle esigenze cautelari e non già a qu ello relativo alla determinazione della pena . 1.2.Il secondo motivo, con cui si duole della determinazione della pena, è inammissibileper difetto di specificità, o, comunque, per manifesta infondat ezza .

Lagraduazione della pena, invero , rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiegodei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. , e ssendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quandola pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).

A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificatoche la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimoedittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anniche separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenutoal minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).

Nelcaso in esame la Corte ha confermato la determinazione della pena base in anni 7 e mesi 6 di reclusione e euro 90.000 di multa, giustificando il discostamentodal minimo , in ragione della capacità a delinquere e della gravità oggettiva della condotta, avente ad oggetto una partita di cocaina di peso notevole.

Afronte di tale percorso argomentativo, i l motivo, in parte, richiama i rilievi già disattesi nella trattazione del punto sub

1. 1, a cui si rinvi a , e , in parte , lamentala duplice considerazione del dato ponderale, ai fini della circostanza aggravantedi cui all’art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90 e ai fini della pena, senza considerareche la Corte ha valorizzato, in maniera non illogica, il quantitativo di drogatrattato dal ricorrente come indice di una particolare gravità del reato complessivamenteconsiderato, nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi. 2.Il ricorso di L azzarato deve essere rigettato. 2.1.La sentenza impugnata era effettivamente affetta dall’errore materiale nellaindicazione nel dispositivo della pena inflitta al ricorrente, ma nel le more èintervenuta la correzione da parte della stessa Corte di appello. 2.2.Il motivo inerente il trattamento sanzionatorio è infondato.

LaCorte di appello, riformando la sentenza di primo grado , ha mitigato il trattamento sanzionatorio ivi previsto e rideterminato la pena in anni 4 di reclusione e 40.000 euro di multa, muovendo dalla pena base di anni 9 di reclusione e euro 90.000 di multa.

Nel richiamare i principi già evocati nella trattazione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si deve dare atto che la Corte ha adeguatamente assolto all’onere di indicare le ragioni del discostamento della penadal mimino edittale, sottolineando, nella motivazione, che [OSCURATO:PERSONA] aveva trattatola consegna di un quantitativo di cocaina pari a 100 kg.

In tal senso, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il richiamo alla gravitàoggettiva del fatto è stato operato dalla Corte proprio in relazione alla determinazionedel trattamento sanzionatorio . 3.Ilricorso di Ugo M ascioli deve essere , nel complesso , rigettato. 3.1.Occorre premettere che , come già ricordato, l’episodio ascritto a [OSCURATO:PERSONA] si inserisce nell’ambito una più ampia operazione attuata mediante agenti sotto copertura attraverso la quale era stata organizzata una consegna controllatadi sostanze stupefacent i provenient i da un ’associazione operante in Colombia e precisamente nell’ambito della prima di sette distinte fasi di consegnadella droga, avvenuta tr a il mese di maggio e il mese di giugno del 2021.

Ilcompendio probatorio relativo al reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] è rappresentato dalsequestro della droga e dalle risultanze delle attività di osservazione e dalle dichiarazionidel coimputato [OSCURATO:PERSONA] .

Nelle sentenze di merito si dà atto che nel mese di aprile del 2021 Lazzaratoera stato contattato da tale [OSCURATO:PERSONA], cittadino colombiano che vive va a [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva chiesto di custodire una partita di 40 kg . di cocaina .

Lazzaratonulla aveva più saputo in merito alla proposta fino ai primi giorni del mese di maggio, quando [OSCURATO:PERSONA] lo aveva chiamato presentandosicome il referente colombiano che doveva organizzare l a consegna dicui aveva parlato [OSCURATO:PERSONA] ; con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva concordato il compenso della somma di euro 1000 per ogni chilogrammo di cocaina preso in carico.

Al momento di concretizzare la consegna , [OSCURATO:PERSONA] aveva incaricatol’agente sotto copertura di prelevare 100 kg . dal quantitativo maggiore dicocaina giunta a T rieste dalla Colombia e custodita dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA]; prelevati 100 pani di cocaina , l’agente si era incontrato a Monfalcone con CastanoCastano e insieme a questi si era recato a Aqu i leia ; qui i due si era no incontraticon L azzarato e [OSCURATO:PERSONA] : nel retro di un ristorante , dopo il pranzo, era avvenutoil trasbordo degli scatoloni contenenti la droga dall’auto condotta da Castanoal mezzo di [OSCURATO:PERSONA] .

3.2. Incontestata la ricostruzione dei fatti come esposti, i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo attengono tutti alla sussistenza dei pres upposti giuridici dell’attività sotto copertura svolta e alla legittimitàdella consegna controllata di cocaina , sotto vari profili .

Inparticolare il ricorrente osserva : (i)che non era sta to accertato se , prima della autorizzazione alle indagini sottocopertura, fossero in corso in Colombia indagini relative ad un sodalizio deditoal narcotraffico e che non era stato accertato se [OSCURATO:PERSONA] fosse stato o meno ivi condannato o anche solo indagato ; in proposito la Corte avrebbedovuto attivare i poteri di rinnovazione istruttoria di cui all’art. 603 cod. proc. pen. e avrebbe dovuto acquisire, così come richiesto, in originale la domandadi assistenza giudiziaria della autorità colombiana e la documentazione adessa allegata (primo motivo e terzo motivo); (ii)che non sussiste vano i presupposti sostanziali legittimanti l’indagine sotto copertura: quest’ultima era stata avviata solo sulla base di una fonte confidenziale, sia in Italia , sia in Colombia e l’autorizzazione alle operazioni sarebbe stata rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] anziché dal comandante Generale della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di atto di intesa con la DCSA (secondomotivo e ottavo motivo) ; (iii) che non era stata valutata la provocazione da parte della interposta persona Charile01 ed era stata travisata la prova anche in ordine al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e dell’agente sotto copertura; Chiarlie01 si era in re a ltà intromesso nelle dinamiche delle consegne , orientandole e d era , altresì, verosimileche [OSCURATO:PERSONA] fosse un collaboratore di Charlie01, sicchè non esistevano accordi pregressi fra destinatari e fornitori prima dell’intervento dell’agenteprovocatore che, quindi, aveva in realtà dato impulso al reato (quarto motivo); (iv)che la Corte aveva omesso di attivare i poteri istruttori ex art. 603 cod. proc. pen. ai fini dell’acquisizione dei verbali di prova relativi all'esame del brigadiereVannini e di Charlie01 resi in altro procedimento (quinto motivo) ; (v)che non era stata riconosciuta la sussistenza del reato impossibile per inidoneità dell’azione: la consegna della stupefacente a Masciol i sarebbe avvenuta su impulso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, in realtà, erano collaboratori dell’agente sotto copertura, sicchè essendo la cocaina rimasta sempresotto la sorveglianza delle forze dell’ordine doveva essere esclusa ex antela possibilità di lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (settimomotivo); (vi)che non erano state osservate le disposizioni in materia di rogatoria , sottoil profilo del mancato vaglio da parte del Ministro della Giustizia (ottavo motivo). 3.3.Tutte tali censure sono state prese in esame dalla Corte di Appello e disattese con una motivazione coerente e rispettosa della disciplina delle attivitàsotto copertura.

3.3.1. Infondata è la doglianza relativa alla mancata acquisizione degli atti compiuti dall ’autorità colombiana .

L a Corte ha rilevato che non sono stati utilizzatiin alcun modo , ai fini della prova del fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto una partita di cocaina giunta in territorio italiano per mezzo di rogatoria e accertat o grazie ad attività sotto copertura “debitamente autorizzata”, gli atti di indagine eseguiti in Colombia e ha anche ribadito l a impossibilitàdi sindacare l’attività svolta da un’autorità giudiziaria e/o inquirente straniera, che opera sulla base di proprie leggi nell’ambito di uno spazio di sovranitàintangibile.

All’assunto della Corte per cui nel processo celebrato in Italia non si era fatto uso di alcuna prova acquisita all’estero, né di atti formati da autorità giudiziariadi altro paese (essendosi fondata l’affermazione della responsabilità diMascioli solo sul contenuto delle intercettazioni, sull’attività di osservazione dellapolizia giudiziaria che aveva monitorato in diretta la consegna della droga alricorrente e aveva poi proceduto al sequestro e sulla chiamata in correità del coimputatoLazzarato ), il difensore ha opposto un rilievo solo generico , senza allegare alcun elemento a sostegno della decisività degli atti che la Corte avrebbe omesso di acquisire.

Né appare sussistere la lamentata contraddizione fral’affermazione per cui non era possibile neanche in astratto sindacare la legittimitàdegli atti di indagine effettuati in Colombia e l’affermazione per cui di tali atti non si era comunque fatto uso, in quanto nel percorso argomentativo dellaCorte è proprio tale secondo aspetto ad essere stato messo in risalto.

3.3.2. Analogamente è infondata la doglianza relativa alla illegittimità dell’operazione sotto copertura, in quanto posta in essere in violazione dei principidettati dalla legge n. 146/2006 .

L’art.9 di detta legge, nel dettare uno statuto generale delle operazioni sotto copertura, prevede una causa di giustificazione ad hoc, speciale rispetto alla scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., applicabile agli ufficiali di polizia giudiziaria, nonché agli agenti, ausiliari ed interposte persone della cui opera i primi dovessero avvalersi, i quali, nel corso di specifiche operazioni sotto copertura debitamente autorizzate e documentate, al solo fine di acquisire elementidi prova in ordine ad una serie di gravi delitti tassativamente elencati fra cui quelli inerenti gli stupefacenti , per quanto di rilievo in questa sede, acquistano, ricevono o occultano sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel contestodi tale disciplina, i commi 3 e 4 dell’art. 9 richiedono che tali operazioni investigativesiano previamente autorizzate per iscritto dagli organi di vertice del personale di polizia giudiziaria coinvolto, oppure su apposita delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale e che il loro avvio sia previamente comunicato, a cura dei medesimi soggetti, all’autorità giudiziaria competente per le indagini.

La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che “in tema di operazioni sotto copertura, l'inosservanza degli obblighi comunicativi nei confronti del pubblico ministero e la mancanza delle specificheautorizzazioni previste dall'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 nondeterminano l'inutilizzabilità in giudizio dei risultati dell'attività investigativa svoltadall'agente infiltrato, non potendosi ipotizzare patologie invalidanti degli atti processuali non previste dalla legge e non concretando lo svolgimento di attività di indagine prima che ne sia data notizia al pubblico ministero alcuna lesionedi diritti fondamentali traducentesi nella violazione dell'art. 6 Conv.

EDU” (Sez.6, n. 27160 del 09/02/2022, Rv. 283467 – 03 ; nello stesso senso Sez. 6, n. 12204 del 04/02/2020, non massimata sul punto ).

Si è sottolineato che l a sanzionedi inutilizzabilità non è espressamente prevista né dal citato art. 9, né da altra specifica disposizione di legge e che, a nzi, tutto il sottosistema normativo apprestato dal medesimo art. 9, per la disciplina delle attività investigative "sotto copertura", è volto, più che a limitare l'utilizzabilità processualedei relativi esiti, a tracciare i confini dell'area di non punibilità degli operatoridi polizia.

Ragione per cui, soltanto con un evidente salto logico, detta disciplina potrebbe essere utilizzata per individuare delle garanzie ulteriori, rispetto a quelle previste dal codice di rito, per chi con tali agenti entri in contattoe commetta reati .

LaCorte di appello ha richiamato tali principi e ha, comunque, precisato che l’autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] era intervenutail 7 aprile 2021, quando già era attiva in Colombia l’organizzazione deditaal traffico di droga, mentre l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] per i ServiziAntidroga era intervenuta ancora prima, ovvero il 2 aprile 2021 .

Alpercorso argomentativo su indicato, il ricorrente oppone una censura in parteavversativa e in parte non rispettosa dei principi su indicati.

Sotto il primo profilo,l’assunto per cui non sussistevano i presupposti legittimanti l’indagine sottocopertura, in quanto, nel momento in cui era intervenuta l’autorizzazione, nonesisteva una notizia di reato, bensì solo fonti confidenziali , è smentito dalla stessa scansione cronologica richiamata nel ricorso, in cui si dà atto che alla datadel rilascio della autorizzazione le indagini in C olombia erano in corso e in Italia era g ià stato aperto a fine marzo un procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Sotto il secondo profilo, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti, nessun rilievo assumono le eventuali irregolarità della procedura. 3.3.3.Infondate sono anche le censur e con cui si lamenta che nel caso di specienon esistevano pregressi accordi fra destinatari e fornitor i, ma era stata lainterposta persona Charile 01 , di cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati collaboratori, a orientare le dinamiche delle consegne , sicch é le prove sarebbero inutilizzabili o si configurerebbe comunque un’ipotesi di reato impossibileper inidoneità dell’azione .

Inlinea generale, c omportano la responsabilità penale dell'agente infiltrato, e la conseguente inutilizzabilità della prova acquisita, le operazioni sotto copertura consistenti nell'incitamento o nell'induzione alla commissione di un reato da partedel soggetto indagato ( Sez. 6 n. 12204 del 04/02/2020 , Rv. 278730 - 01 Sez.3, n. 31415 del 15/01/2016, Rv. 267517 – 01; Sez. 3, n. 37805/2013, Rv.257675); non così, in vece, l'azione che si limiti a disvelare un'intenzione criminalealtrui già esistente, ma allo stato latente, e che perciò fornisca soltanto l'occasioneperché questa si concretizzi, senza determinarla in modo essenziale (Sez.3, n. 20238 del 07/02/2014, Rv. 260081).

L'esclusione della punibilità per il"provocato", dunque, presuppone necessariamente la derivazione assoluta ed esclusiva della sua azione delittuosa dall'istigazione dell'infiltrato e non può, pertanto, ammettersi quando la determinazione a compiere il reato sia provenienteanche da attività di soggetti diversi da costui.

In tal caso, infatti, l'attività dell'agente provocatore costituisce un fattore estrinseco, che dà solo spunto all'azione delittuosa, ma non esclude che questa sia stata voluta e realizzata dal reo, secondo impulsi e modalità allo stesso autonomamente riconducibili(Sez. 6, n. 16163 del 24/01/2008, Rv. 239640).

Nelcaso di specie i l ricorrente ipotizza la illegittimità della intera operazione sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] e , prima di lui , [OSCURATO:PERSONA] fossero in realtà collaboratori dell’infiltrato Charlie01 e dell’agente sotto copertura e non già appartenential sodalizio operante in Colombia; da tale circostanza discende, secondo il ricorrente, che la realizzazione del reato sarebbe stata frutto della esclusiva organizzazione dei tali agenti under cover e che, pertanto, le prove sarebbero state inutilizzabili e, in ogni, caso si configurerebbe un reato impossibile per inidoneità ex ante del tentativo.

E’ chiaro, dunque, che è la stessacensura, per come congegnata , a fondarsi su un presupposto, ovvero sullaqualità di infiltrati di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non solo non dimostrato, ma addirittura prospettato dallo stesso ricorrente solo come “ probabile ” e “verosimile”,in assenza di qualsivoglia elemento concreto e fattuale di riscontro.

Vero è piuttosto che la Corte di appello e, prima ancora, il Giudice dell’UdienzaPreliminare hanno affermato che la consegna dello stupefacente a Mascioliera avvenuta su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenenti al cartellocolombiano , e non già dall’agente sotto copertura.

Nella ricostruzione dell’episodio effettuata dai giudici di merito [OSCURATO:PERSONA], dopo aver contattatoLazzarato di sua iniziativa, aveva ordinato all’agente sotto copertura di consegnare una parte della droga importata allo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale siera fatto coadiuvare da [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che non può essere invocata nelcaso in esame la sanzione processuale di inutilizzabili tà delle prove assunte per l'assenza dei relativi presupposti nella concreta fattispecie oggetto di giudizio.

Analogamentenon può essere invocata la categoria del reato imposs ibile per inidoneità dell ’azione .

A tale ultimo proposito si è precisato che non è configurabile il reato impossibile, in presenza dell'attività di agenti "infiltrati" o "provocatori",quando l'azione criminosa non deriva esclusivamente dagli spunti edalle sollecitazioni istigatrici di questi u ltimi , ma costituisce l'effetto di stimoli ed elementi condizionanti autonomamente riferibili all'agente e ciò in quanto l'inidoneitàdella condotta deve essere valutata oggettivamente con giudizio "ex ante", nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell'"infiltrato"(Sez. 2 , n. 45852 del 15/09/2023 , Rv. 285416 – 01 ; Sez. 6, n. 39216 del 09/04/2013, Rv. 256592 - 01; Sez. 5, n. 33835 del 2021, in motivazionepag. 5; Sez. 7, ord. n. 5640 del 2019, in motivazione pag. 2 ).

Nel casoin e same , come detto , nella rico struzione operata dai g iudici di merito ( solo avversativamentecensurata dal ricorrente), l ’ iniziativa d i consegnare la droga a Mascioliera stata assunta n on già dall ’ infi ltra to , ben sì da Castan o [OSCURATO:PERSONA] che , facendola prelevare dall ’ agente sotto copertura , ne aveva assunto l ’ autonoma disponibilitàe l ’ aveva consegna ta al ric orrente , incaric ato del trasp orto e della custodia.Né assume rilievo il fatto che la ricezione della droga si sia svolta sotto ildiretto controllo della polizia giudiziaria, posto che, ai fini della configurabilità del reato impossibile, l' inidoneità dell' azione deve risultare già " ex ante " assolutamentepriva di potenzialità per la determinazione causale dell'evento ( in talsenso, ex plurimis , S ez. 6 , n. 35511 del 21/05/2013 , Rv. 256443 ) . 3.3.4 Infondato è anche il motivo con cui si lamenta la mancata acquisizione dei verbali di prova resi in altro procedimento, utili, secondo il ricorrente, a chiarire meglio i contorni della vicenda processuale e la ritualità dell’operatodell’agente sotto copertura.

Inproposito non possono che richiamarsi le stesse osservazioni sulla natura congetturale dei rilievi del ricorrente a proposito dei legami dell’agente sotto coperturacon coloro che le sentenze di merito hanno indicato come emissari del cartellocolombiano.

A ciò deve aggiungersi che l ’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. conferisce al giudice di appello il potere di disporre di ufficio la rinnovazione dell' istruzione dibattimentale, quando la ritiene assolutamente necessariaai fini della decisione, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti.

Deve ribadirsi in proposito che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i fenomeni di integrazione probatoria in appello rispondono ad una logica di eccezionalità,in coerenza con la presunzione di completezza dell'accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado (Sez. 6 n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Rv. 262620; sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Rv. 257062; sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Rv. 228353) e che n el giudizio di appello avverso la sentenza resa all'esito di ritoabbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmenteidonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti(Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024 , d ep. 2025 , Rv. 287482 – 02 ) .

3.3.5. Manifestamente i nfondate sono le doglianze relative al mancato rispettodella disciplina dettata dall’art. 723 cod. proc. pen. in tema di rogatoria, anchecon riferimento agli articoli del trattato stipulato tra Italia e Colombia con riguardoalla esecuzione delle operazioni sotto copertu ra.

LaCorte in proposito ha ricordato: -cheil trattato tra Italia e Colombia ratificato con la legge 17 luglio 2020 n. 82, nel disciplinare i rapporti fra i due paesi e in particolare le richieste di assistenza, prevede anche lo scambio spontaneo di informazioni, finalizzato a iniziaree/o orientare una indagine; -che il Ministro della Giustizia non ha alcun potere di vietare rogatorie fra Italia e Colombia, fondate su una convenzione regolarmene ratificata che prevedel’obbligo per le parti di dare corso alle richieste; -che nella vicenda in esame una prima partita di cocaina, pari a 300 kg., è giuntain Italia tramite la Spagna e le autorità della Colombia si sono rapportate conle autorità spagnole con riferimento al percorso Colombia - Spagna, mentre il trasportodalla Spagna in Italia è avvenuto in forza di una rogatoria transitata peril Ministero; analogamente anche le successive 4 tonnellate di cocaina sono giuntein Italia vi a Spagna e il Ministro della Giustizia era stato informato della interaoperazione; -che l’art. 723 cod. proc. pen. non prevede alcuna autorizzazione da parte delMinistero per la esecuzione della rogatoria, ma gli attribuisce solo un potere dinon dare corso alla esecuzione in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza oaltri interessi essenziali dello Stato, potere di blocco che nel caso di specie il Ministronon aveva inteso esercitare , essendo, peraltro, evidente che nessuno di taliinteressi fosse minacciato dalla attività oggetto della rogatoria; - che l’attività dell’agente sotto copertura si era svolta nel rispetto delle disposizionidettate dalla Convenzione stipulata fra l’Italia e la Colombia.

A tale percorso argomentativo, il ricorrente ha contrapposto una censura generica,reiterativa degli stessi argomenti già sottoposti al vaglio della Corte, in assenzadi indicazione del fondamento giuridico delle ragioni invocate , e come tale inammissibile alla luce dei principi espressi da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Rv. 268822 .

3.4. Esaurita la trattazione delle doglianz e attinenti alla legittimità delle operazioni svolte tramite l’agente sotto copertura, devono essere valutati i motiviattinenti al merito della affermazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

3.4.1. Il sesto motivo, incentrato sul vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, è inammissibile per plurime convergenti ragioni.

LaCorte di appello (pagg . 16 e 17) ha ripercorsi i fatti non contestati nella loro materialità, consistiti nella consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA], nel parcheggiodi un ristorante, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di alcuni scatoloni contenenti 100kg. di cocaina.

Indi la Corte si è confrontata con tutti gli argomenti svolti in sededi impugnazione e reiterati in questa sede e ha ri tenuto: - inverosimile che [OSCURATO:PERSONA] non fosse al corrente del contenuto degli scatoloni, considerate le modalità dell’intera operazione, il fatto che gli era stato chiesto di nasconderli in un luogo sicuro, il valore del carico (pari a 3 milionidi euro) tale per cui non era pensabile che potesse essere lasciato ad un soggettoignaro; -che nessun rilievo poteva assumere, rispetto alla prova logica della sua consapevolezza di prendere in carico della droga, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avessepartecipato al primo incontro con [OSCURATO:PERSONA] , cos ì come il fatto che avessepoi riposto le scatole presso un magazzino della società dove lavorava, posto che neppure tale collocazione era incompatibile con la conoscenza del lorocontenuto; -che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso che sia a lui che a [OSCURATO:PERSONA] erastato detto che le scatole contenevano droga ; - che la mancata reazione del ricorrente alla notizia del sequestro della droga valeva a confermare che e gli conosceva il contenuto delle scatole, posto chein caso contrario sarebbe stata naturale una sua richiesta di spiegazione al [OSCURATO:PERSONA].

Le inferenze tratte dai dati di fatto esposti non sono manifestamente illogichee non si rileva nel percorso argomentativo alcun travisamento del dato probatoriorappresentato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Ilmotivo di ricorso , di contro, in primo luogo , si limita a contestare in manieragenerica e inammissibile l’efficacia dimostrativa degli elementi di prova richiamati.

A tale fine deve ribadirsi che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).

Sono, perciò, estraneialla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essereapprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorsogiustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibilio dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudicedel merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482).

Ilmotivo, in secondo luogo, lamenta un travisamento da parte della Corte delledichiarazioni del coimputato collaborante [OSCURATO:PERSONA], in realtà in sussi stente.

Il vizio di travisamento consiste non già nell’errata interpretazione della prov a, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla sua assunzionee quelli che il giudice di merito ne abbia tratto , compiendo un errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Rv.262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18/06/2009,Rv. 244623; Sez.5. n. 39048 del 25 /09/2 007, Rv. 238215 ) .

N el casoin esame la Corte, nel riportare letteralmente la risposta di [OSCURATO:PERSONA] alla domandase lui e [OSCURATO:PERSONA] fossero stati informati che le scatole contenevano cocaina(“cosi ci è stato detto… senza voler esimermi da nessuna responsabilità, noncredo che neanche lui abbia controllato”) e nell’affermare, dunque, che Masciolisapeva che la merce a lui consegnata era droga , non è incorsa in alcuna distorsionedel significante, nel senso su indicato.

Inammissibileper difetto di specificità è la doglianza relativa alla valutazione dellachiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto è sufficiente ricordare che la affermazionedi responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata fondata, in primis , sull’attività di osservazione della polizia giudiziaria, che in diretta aveva monitorato la consegnadella droga da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e il trasporto della sostanza da parte di [OSCURATO:PERSONA] sul proprio mezzo e che aveva, indi, provveduto al sequestro,sicché le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono intervenute a conferma di un quadro probatorio da esse indipendenti.

Anche la prova della conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contenuto delle scatole è stata desunta dal complessodelle circostanze emerse nel corso dell’attività di osservazione e degli argomentilogici di cui già si è detto, sicché anche sotto profilo la motivazione dellaCorte non si presta alle censure dedotte.

Di contro l’affermazione per cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incolpato [OSCURATO:PERSONA] solo per trarne vantaggi in punto trattamento sanzionatorio, oltre ad essere apodittica e congetturale, non si confrontacon il complessivo percorso argomentativo della sentenza impugnata. 3.4.2.Il nono motivo, incentrato sul riconoscimento della recidiva e più in generalesul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.

Premessoche in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumentodi pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez.

U, n.35738 del 27/5/2010, Rv. 247839; Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664;Sez.

U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044, Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, da ultimo Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018,dep. 2019, Rv. 275319, in motivazione) , nel caso di specie la Corte ha adeguatamente assolto all’onere di motivare in ordine all’esistenza dei presuppostiformali e sostanziali della recidiva.

I giudici, infatti, hanno osservato cheMascioli aveva già riportato plurime condanne definitive per reati contro il patrimonio e recentemente era stato condannato anche per un delitto della stessa specie di quello per cui si procede commesso nell’anno 2016 ; hanno , pertanto, ritenuto che i fatti di reato oggetto del presente processo fossero espressione di accresciuta responsabilità.

Invero, anche a prescindere dal riferimento alla recente condanna per reato inerente gli stupefacenti, effettivamente passata in giudicato in epoca successiva alla commissione del reatoper cui si procede, il giudizio sul presupposto formale e sostanziale della recidivaè stato , in ogni caso , ancorato, in maniera ragionevole e perciò non sindacabile, ai numerosi precedenti penali del ricorrente , alcuni dei quali specifici.

A t ale ultimo proposito, si ricorda che i n tema di recidiva, devono intendersi "reati della stessa indole " ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violanouna medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni,in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hannodeterminati ( Sez. 3 n. 20351 del 02/04/2024 , Rv. 286324 – 01 ; Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166 ) e che , pr oprio perché determinati da motividi lucro , sono considerati della stessa indole i reati contro il patrim onio e ireati inerenti gli stupefacenti ( Sez. 6 , n. 53590 del 20/11/2014 .

Rv. 261869 –01).

Manifestamenteinfondata è la doglianza relativa alla eccessività della pena.

Richiamandosii principi già esposti trattando del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che laCorte di appello , nel confermare la pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione e euro80.000 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ha ritenuto tale penacongrua in relazione alla gravità del reato, avente ad oggetto un rilevante quantitativodi cocaina, e alla capacità a delinquere del ricorrente, comprovata daiplurimi precedenti a suo carico.

A tale motivazione, il difensore ha opposto argoment i meramente avversativie non già ragioni in fatto o in diritto tali da minarne la tenuta logica.

Infine, deve ricordarsi che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospettacome identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (explurimis Sez. 3,n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839): nel caso in esame, il ricorrentenon sì è confrontato con il passaggio della motivazione della sentenza impugnata, con cui è stata valorizzata, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio del coimputato [OSCURATO:PERSONA], la sua proficua collaborazione,sicché le situazioni che il ricorrente prospetta c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale L idia G iorgio che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La C orte d’ A ppello di Trieste , con sentenza del l’ 8 luglio 202 5 , ha confermatola sentenza del G.U.P presso il Tribunale di Trieste di condanna nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80,comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 , commesso in Trieste e [OSCURATO:PERSONA]11 giugno 2021 (capo i ) alla pena di anni 5 di reclusione e euro 60.000 dimulta; [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80,comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Trieste , Aquileia e Aielloil 29 maggio 2021 (capo d ) alla pena di anni 6 mesi 8 di reclusione e euro 80.000di multa . La stessa Corte, i n parziale riforma della sentenza di condanna diAdriano [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 , comma2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Trieste, Aquileia e Aiello il 29 maggio 2021 (capo d) , esclusa la recidiva e riconosciute le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, ha rideterminatola pena in anni 6 di reclusione e euro 80.000 di multa . 1.1.Secondola ricostruzione delle sentenze di merito conformi, attraverso l’attività di un infiltrato denominato Charlie01 che cooperava con la polizia colombiana, era stata organizzata una consegna controllata di stupefacente proveniente da u n’associa zione operante in Colombia; una partita di circa quattro tonnellate di cocaina era stata presa in carico, previ accordi con le autoritàcolombiane, dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA], tramite l’agente sotto copertura, conlo scopo di identificare gli intermediari e i compratori che agivano in Europa. L’operazione,previamente autorizzata ex art. 9 legge 16 marzo 2006 n. 146 , erastata organizzata con la [OSCURATO:PERSONA] di Trieste. In I talia eragiunto un emissario nel cartello colombiano, [OSCURATO:PERSONA], con il compito di organizzare e gestire la consegna della cocaina agli intermediarie acquirenti finali, coadiuvato dall’infiltrato Charlie01 , che fingeva di operare per detto cartello. [OSCURATO:PERSONA] aveva preso contatti anche l’agentesotto copertura, presentatosi come il soggetto che aveva ricevuto in consegna tutta la partita di droga e la custodiva in attesa della organizzazione delleconsegne dei singoli quantitativi. Il trasporto della ingente quantit ativo di cocaina era avvenuto in fasi distinte. La prima fase si era svolta tra il mese di maggio e il mese di giugno del2021 : in tale periodo erano state organizzate le prime sette consegne di cocainanel corso delle quali erano stati identificati , fra gli altri (oltre ad alcuni imputaticondannati e non ricorrenti) , anche i summenzionati imputati, i quali avevano agito come intermediari/depositari/trasportatori della sostanza stupefacente. 1.2.L’ attività posta in essere dagli imputati summenzionati, ovvero la consegnae il trasporto della cocaina , era avvenut a sotto il costante controllo dellapolizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile per aver ricevuto in deposito da un agentesotto copertura 59 kg . di cocaina con l’incarico di restituirla , a richiesta , al concorrente [OSCURATO:PERSONA] U j ka , per le successive consegne ai destinatari finali. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili per aver ricevuto, nel parcheggiodi un ristorante di Aquileia, da [OSCURATO:PERSONA] 100 kg. dicocaina, che [OSCURATO:PERSONA] aveva , poi , trasportato in Aiello del Friuli. 2.Avverso la sentenza , ha nno proposto ricorso i summenzionati imputati, ciascunoa mezzo del proprio difensore . 2.1.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato due motivi. 2.1.1.Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all’omessadeclaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestataaggravante. La Corte aveva n egato detto riconoscimento , rilevando che [OSCURATO:PERSONA] av eva ammesso l’addebito solo quando , alla luce delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] , non era stato più possibile per lui continuare a negare la propria responsabilità, di talché la sua co nfessione n on poteva ritenersi spontanea , ma semmai frutto di opportunismo. Tale percorso argomentativosarebbe illogico, in quanto la Corte non aveva chiarito sulla base di quali elementi avesse ritenuto che il ricorrente , al momento dell’interrogatoriodavanti al P ubblico M inistero del 22 luglio 2022 (nel corso del qualeaveva chiarito di aver trasportato 59 kg . e non 11 kg . come contestato nel capo di imputazione ) , fosse stato a conoscenza delle dichiarazioni rese dal coimputato: [OSCURATO:PERSONA], in realtà, aveva conosciuto il contenuto del fascicolo del PubblicoMinistero solo a seguito dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. La motivazionesarebbe, inoltre , contraddittori a rispetto a quella dell’ordinanza del 5 giugno 2024 di sostituzione della misura del carcere con quella del divieto di allontanamento dal comune di residenza , con cui la Corte aveva dato atto dell’atteggiamentocollaborativo dell’imputato . 2.1.2.Con il secondo motivo , ha dedotto il vizio di motivazione in relazio ne alla mancata riduzione della pena. La Corte di appello aveva ritenuto di n on poter mitigare il trattamento sanzionatorio, rilevando, quanto a l profilo soggettivo, che [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso l’addebito solo per opportunismo, e, quanto a l profilo oggettivo, che la condotta di reato , alla luce del dato ponderale, era grave. Secondo il difensore tale percorso argomentativo sarebbe illogico, sia per le ragioni già indicate nel motivo sub 1, sia perché la significatività del dato ponderale era già stata valutata attraverso il riconoscimentodella circostanza aggravante di cui all’art. 80 , comma 2 , d.P.R. n. 309/90 . La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria co n quanto affermato dalla Corte nell’ordinanza de libertate del 5 giugno 2024 in cui si era dato atto che il ruolo svolto dall’imputato era di secondo piano, ovvero di detenzioneper conto terzi della droga , dietro corresponsione di una somma di danaro. 2.2.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si è articolato in due motivi . 2.2.1Con il primo motivo ha chiesto la correzione dell’errore materiale nella indicazionedella pena inflitta con il dispositivo della sentenza depositata in data 7 ottobre 2024 dalla Corte di Appello di Trieste . Il difensore rileva che nel dispositivoletto in udienza la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] era stata determinata in anni 4 di reclusione e euro 40.000 di multa, previa esclusione della recidiva e riconoscimento della circostanze attenuanti generiche i n regime di prevalenza rispettoalla circostanza aggravante di cui all’art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90 , operata la riduzione per il rito abbreviato. Parimenti nella parte motiva della sentenzala Corte aveva indicato in anni 4 di reclusione e euro 40.000 di multa lapena finale inflitta al ricorrente , determina ndola nel modo seguente : pena base, esclusa la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante contestata, anni 9 di reclusione e d euro 90.000di multa, diminuita ex art. 62 bis cod. pen. a d anni 6 di reclusione e euro 60.000di multa, ridotta per il rito come sopra. Ne l dispositivo della sentenza depositata,invece, la pena era stata indicata in anni 6 di reclusione e euro 80.000di multa. 2.2.2.Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e in specie dell’art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Secondo il difensore la pena base sarebbe stata rideterminata nellamisura di anni 9 di reclusione (rispetto alla pena di anni 10 individuata in primo grado) in assenza di motivazione. La Corte nel procedere alla rideterminazione in melius della pena aveva dato atto della episodicità del comportamento delittuoso e del corretto comportamento processuale concretizzatosinel disvelamento di molti fatti sconosciuti agli inquirenti, senza , tuttavia, soffermarsi sulle ragione del significativo discostamento dal minimo edittale comunque operato. Il fugace riferimento al “rilevante quantitativo di cocaina oggetto della condotta illecita” non sarebbe sufficiente, in quanto non espressamente riferito alla determinazione della pena base , ma anzi trattato qualeprofilo subvalente rispetto agli indicatori positivi ai fini della mitigazione del trattamentosanzionatorio. 2.3il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si è articolato in nove motivi . 2.3.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazionein relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta in giudizio abbreviato ex art. 603 cod. proc. pen. in merito a situazioni e condotte asseritamente accertate da ll’a utorità giudiziaria straniera e in relazionealla affermata irrilevanza della documentazione probatoria straniera . La Corte di appello aveva dato atto che in Colombia vi era un’attività illecitadi traffico di droga preesistente all’intervento dell’ a gente sotto copertura dellaGuardia di [OSCURATO:PERSONA] e aveva affermato che nella presente indagine non si erafatto uso di alcuna prova acquisita all’estero , né di atti formati da autorità giudiziaria di altro paese. Secondo il ricorrente , tuttavia, la Corte non avrebbe illustrato i criteri di valutazione della prova sulla cui base si era giunti a concludereche in Colombia vi erano indagini relative ad un sodalizio criminoso deditoall’invio di partite di droga in Italia; non avrebbe individuato neppure un componentedella presunta associazione; non avrebbe chiarito su quali prove siera fondata l’affermazione della partecipazione ad essa di [OSCURATO:PERSONA]. A frontedi una pluralità di rilievi difensivi , es plicitati anche in una memoria, che mettevano in dubbio ciascuno dei punti su elencati e specialmente quello secondo cui in Colomba esistessero indagini in corso da parte dell ’ autorità giudiziaria di quel paese relative al l’esistenza di un’associazione di narcotrafficanti,la Corte si sarebbe limita ta ad affermarne la sussistenza . Infine, vi sarebbe contraddittorietà fra l’affermazione per cui vi erano indagini in C olombia e l’affermazione per cui tali indagini erano comunque irrilevanti nel presente giudizio . 2.3.2Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche sub specie del t ravisamento, in relazione ai presu pposti sostanziali legittimanti un ’ operazione sotto copertura , in relazione “all’accertamento di situazioni di rischio per la realizzazione della provocazione del reato e all’accertamento di situazioni prodromiche alla realizzazione di un reatoimpossibile per inidoneità dell’azione ex art. 49 cod. pen .”. La Corte aveva affermato che alla data del 7 aprile 2021, quando fu autorizzata l’operazione speciale dal [OSCURATO:PERSONA] o n a le della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], era già in corso il traffico di stupefacenti provenienti dalla Colombia. In realtà con i documenti allegati all’appello si era dimostrato che l’attivazione della operazione sotto copertura era avvenuta solo sulla base di notizie fornite da una fonte confidenziale e che in Italia fino al 10 maggio 2021 non era in corso alcun indagine.I documenti provenienti dalla Colombia (e in particolare una nota della ambasciata britannica dell’ 1 aprile 2021) valevano a dimostrare che fino al mese di aprile 2021 anche in Colombia l’unica attività di indagine era quella posta in essere dalla fonte confidenziale che si era preoccupata di avvicinare taluni soggetti . I n tesi difensiva, dunque, si sarebbe realizzat o una sorta di cortocircuito: in I talia si era afferma ta la necessita di avviare un’operazione speciale per appoggiare le indagini anglo - colombiane ( di cui , peraltro, si ignorano portata e dettagli ) e in Colombia si era afferma ta identica necessità asupporto di indagini italiane. In realtà al 21 aprile 2021 , sia in Colombia sia in Italia, vi erano solo le dichiarazioni della fonte confidenzial e, denominata Charlie01: l’operazione speciale prende avvio in Italia con l’autorizzazione del 7 aprilesolo sulla base della fonte e in Colombia con l’autorizzazione, tra il 10 e l’11aprile, all’impego d ell’ agente sotto copertura e alla consegna controllata . LaCorte, nel replicare al motivo , avrebbe anche travisato gli argomenti dedotti, giacch é la denunciata falsità aveva ad oggetto il decreto colombiano dell’11aprile e non quello del [OSCURATO:PERSONA] della G uardia d i F inanza del7 aprile . [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che il ricorso alle indagini sotto copertura deveessere circoscritto in limiti definiti e che occorre tenere conto , al fine di verificareil rispetto del principio dell’equo processo , del modo in cui l’operazione èstata avviata ed eseguita . In presenza di operazioni sotto copertura avviate per spalleggia r e l’inchiesta asseritamente in corso in Colombia, il fatto di non aver considerato le prove fornite in Colombia e le modalità di avvio dell’operazione sotto copertura nel nostro paese rende la sentenza illogica e totalmentecarente rispetto alle censure formulate con l’atto di impugnazione . 2.3.3 Con il terzo motivo, h a dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 178 cod. proc. pen. e dell’art. 6 Cedu e il vizio di motivazione in relazione alla omessa acquisizione della documentazione probatoria straniera . Dopo che era stat a censurat a la mancata acquisizione in originale della richiestadi assistenza giudiziaria inviata dalla Colombia in data 8 maggio 2021 a mezzomail e degli atti in lingua originale allegati a d essa , la Corte di appello aveva rigettato il motivo con un percorso argomentativo manifestamente illogico, dando per certi fatti che , invece , avrebbero dovuto essere provati e affermandonel contempo che tali fatti erano irrilevanti ai fini dell’accertamento dellaresponsabilità del ricorrente . 2.3.4.Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all’accertamento di situazioni evocative della provocazione e alla omessa valutazione delle condotte poste in essere dalla interposta persona Charlie01; travisamentodella prova in ordine al suo ruolo , al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e al ruolo dell’agente sotto copertura. Quantoa Charlie01, in sentenza si era dato atto : - che g razie al suo contributo e alla collaborazione con la polizia colombiana era stata organizza ta una consegna controllata di stupefacente ; - che costui a veva avuto contatti con l’emissario c olombiano [OSCURATO:PERSONA] CastanoRamon [OSCURATO:PERSONA] ; - c he costui era stato in contatto con [OSCURATO:PERSONA] , come riferito da quest’ultimo condichiarazioni che gli erano valse la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Atale ricostruzione il difensore obietta che , se è vero che Charlie01 aveva personalmenteprovveduto ad effettuare la consegna della prima partita di 300 kg.di cocain a alle forze di polizia colombiane , è altrettanto vero che non era stataprovata la provenienza della droga e i presunti venditori erano stati assolti (Prudente) o neppure processati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ); che l’unicoelemento per sostenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse un emissario del clan sudamericano è costituito dalle dichiarazioni d i Charlie0 1; che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la droga direttamente dall’agente sotto copertura e senza l’interposizionedi [OSCURATO:PERSONA] . In tesi difensiva l’infiltrato Charlie01 , lungi da svolgere una mera osservazione del traffico allo scopo di riferir ne agli inquirenti , si era intromesso nelle dinamiche delle consegne, orientandole con interventi effettuatiin prima persona. Peraltro Chiarlie01 era stato i ncaricato quale agente infiltratodi svolgere attività di acquisizione della prova e , a tal fine , era stato dotatodi un telefono controllato ed intercettato , ma ciò nonostante in atti non risultaacquisita alcuna delle conversazioni con le quali il medesimo prendeva i contatti con gli interlocutor i . Laddove i documenti indicat i dalla difesa fossero statipresi in considerazione , sarebbe emerso che lo stupefacente , la cui origine eradel tutto misteriosa , era stato proposto a i soggetti individuati direttamente dall'interpostapersona, anche per mezzo di suoi collaboratori . È verosimile che [OSCURATO:PERSONA],menzionato da L azzarato come soggetto che gli propose di custodire la cocainaa fronte del corrispettivo di 1.000 eu r o al chilogrammo , fosse proprio un collaboratore di Charlie 01 . È ragionevole , inoltre, ipotizzare che anche CastanoCastano fosse un collaboratore di Charlie 01, di cui questi si era servito perle prime tre consegne controllate . L'unica fonte di prova d a cui emergerebbe che C astano C astano era un partecipe dell'associazione colombiana è rappresentata dalle dichiarazioni di Charlie 01 , sulla cui affidabilità e credibilità , nonostantetutti gli argomenti spese negli atti difensivi , la Corte d'appello n on si erasoffermata. La sentenza sarebbe manifestamente illogica , perché , nell'ottica della consegnacontrollata, non tiene c onto che coloro che a posteriori sono risultati destinataridello stupefacente furono contattati da Charlie 01 o da chi per lui , nel periodomaggio-giugno 2021 , quando lo stupefacente era giunto in Italia , di tal chedifett erebbe la prova in ordine all'esistenza di accordi pregressi tra fornitori didestinatari, precedenti l'intervento dell'agente provocatore . 2.3.5.Con il quinto motivo , ha de dotto il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni e del ruolo di Charlie 01 ; in ordine alla valutazionedella rilevanza dell ’as soluzione di P rudente sopravvenuta al giudizio abbreviato;l'omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione dibattimentale exart. 603 cod . proc . pen . mediante acquisizione dei verbali di prova relativi all'esame del brigadiere V annini e di Charlie 01 . Con memoria d el 10 maggio 2024 contenente nuovi motivi di impugnazione erano state prodotte le trascrizionidella deposizione testimoniale resa da Charlie 01 nel dibattimento a carico di P rudente , nonché della deposizione testimoniale del brigadiere Vannini, già in forza la Guardia di finanza di Trento , con cui Charlie 01 aveva avuto il primo contatt o nel mese di m arzo del 20 21 ed era stato chiesto di procedere all'escussione dei p redetti sog getti ai sensi dell'art . 603 cod. proc. pen.La Corte , tuttavia, aveva omesso totalmente di prendere in considerazione siala memoria , sia le trascrizioni e neppure aveva svolto alcuna considerazione perrespingere le istanze i struttor i e . 2.3.6.Con il sesto motivo , ha dedotto il vizio di motivazione , anche sub specie del travisamento della prova , in ordine all’ accertamento della responsabilitàpenale con riferimento all'elemento soggettivo e alla valutazione dellachiamata in correità operata da L azzarato ; violazione di legge ed i n specie dell'art. 192 co d. p roc . pen , dell'art . 546 cod . proc . pen ., dell'art . 73 d.P.R. n. 309/90e dell’art. 43 cod . pen . Il difensore osserva che , pacifica la consegna da CastanoCastano a M asc i oli d elle scatole contenent i 100 kg di cocaina nel retro d i un ristorante, l a Corte avrebbe ritenuto provata la consapevolezza i n capoal ricorrente d el contenuto di tali scatole sulla base di prove logiche (e in particolare sulla inverosimiglianza della tesi per cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe taciutoa [OSCURATO:PERSONA] il contenuto degli scatoloni , non potendo correre il rischio che egli non prestasse la massima diligenza nel custodirl i) e sulla base delle dichiarazionidel [OSCURATO:PERSONA] , secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sapeva che si trattava di droga . Intal modo i giudici non avrebbero tenuto conto della versione fornita da [OSCURATO:PERSONA],il quale aveva sostenuto di essersi prestato a portare gli scatoloni nel magazzinodella società [OSCURATO:PERSONA] srl , frequentato regolarmente per lavoro daalmeno quindici persone , ad Aiello per fare un favore a [OSCURATO:PERSONA] , suo amico di vecchia data, senza sapere quale fosse il contenuto . L e conversazioni intercettatetramite il telefono di [OSCURATO:PERSONA], su cui era stato inoculato il Trojan, conferma vano che , alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] , mai si era fatta menzione dellacocaina, piuttosto che de lla necessità di “occultare” le scatole. [OSCURATO:PERSONA] – argomenta il difensore - nell’accusare [OSCURATO:PERSONA] era mosso dalla speranza di vederepremiata la sua collaborazione con gli inquirenti. In ogni caso il tenore letterale delle sue dichiarazioni non era nel senso che [OSCURATO:PERSONA] con certezza sapessequale fosse il contenuto delle scatole . 2.3.7.Con il settimo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del reato impossibile per inidoneitàdell’azione. Secondo la Corte , la consegna della droga era avvenuta su iniziativa non già dell’agente sotto copertura, ma d i [OSCURATO:PERSONA], che, infatti, aveva contattato [OSCURATO:PERSONA] per proporgli l’affare e aveva poi dato incaricoall’agente sotto copertura di prelevare la cocaina da l deposito della [OSCURATO:PERSONA] . Il difensore, in proposito , rileva che, pur nota la materialità deifatti a partire da quand o lo stupefacente era stato preso in carico a [OSCURATO:PERSONA] dallaGuardia di [OSCURATO:PERSONA] , tuttavia, non era no not e la provenienza della droga, né le ragioni per cui , ad un certo punto , lo sconosciuto [OSCURATO:PERSONA] ave sse chiamatoLazzarato e [OSCURATO:PERSONA] av esse contattato [OSCURATO:PERSONA]. Inrealtà, le indagini avevano chiarito che [OSCURATO:PERSONA] era in contatto con Charlie01, sicch é la mancanza di conoscenza in ordine alle modalità di ingaggio fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] doveva indurre a ipotizzare u na situazione di provocazione per effetto del fattivo intervento di Charlie01 , ovvero della interposta persona : in altri termini , secondoil difensore , [OSCURATO:PERSONA] era una figura di pura fantasia inventata ad arte daCharlie01 e [OSCURATO:PERSONA], lungi dall’appartenere ad un sodalizio operante in Colombia, era piuttosto un o dei tanti collaboratori dell ’infiltrato Charlie01 . Secondogli indirizzi giurisprudenziali della Corte Edu , l’intervento degli agenti infiltrati deve essere assistito da garanzie, e non possono essere utilizzabili elementiraccolti a seguito di provocazione . La cocaina , nella vicenda in esame, era r imasta sempre sotto la sorveglianza delle forze dell’ordine ed era stata sequestratapoche ore dopo la consegna , dov endosi perciò escluder e, ex ante , lapossibilità di lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice per latotale inidoneità della condotta . 2.3.8Con l’ottavo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell’art.9 della legge n. 146/2006 e dell’art. 723 cod. proc . pen. e il vizio di motivazione in relazione alla illegittim a esportazione d i cocaina in Italia in violazionedelle norme convenzionali colombiane . Quantoalla violazione dell’art. 9 della legge 146/2006 , s econdo il difensore al 7 aprile non vi erano i presupposti sostanziali e formali per l’operazione specialein quanto : a) a quella data nessuna indagine era stata avviata, b) la competenza al rilascio dell’autorizzazione è del Comando Generale e non di quello [OSCURATO:PERSONA], c) mancava l’atto di intesa con la DCSA (non essendo sufficienteil mero nulla osta). Quantoalla violazione dell’art. 723 cod. proc. pen. , secondo il difensore non si era tenuto conto che la sostanza stupefacente era giunta dalla Colombia, anchese aveva fatto scalo in Spagna; la Corte avrebbe affermato in maniera apoditticala regolarità del trasporto. 2.3.9 C on il nono motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazionein relazione al riconoscimento della recidiva e alla determinazione deltrattamento sanzionatorio. L a recidiva sarebbe stata affermata in ragione di unaprecedente condanna riguardante fatti commessi nel 2016 , che in realtà era divenuta irrevocabile dopo i fatti oggetto del presente processo. Nella determinazionedella pena base non si sarebbe in ogni caso tenuto conto che il ricorrente aveva avuto un ruolo marginale e , dopo i fatti di cui al processo, aveva immediatamente in terrotto i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] . Inoltre la Corte in manieraimmotivata avrebbe riservato a [OSCURATO:PERSONA] un trattamento sanzionatorio deteriorerispetto a quello riservato al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 3. In data 16 settembre 2025 , il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una memoria,con cui, oltre a reiterare le doglianze esposte nei motivi suesposti , ha dedotto: - la violazione di legge e in specie del principio di correlazione fra imputazionee sentenza essendo stata pronunciata condanna per un fatto diverso rispetto a quello contestato : mentre nella sentenza di primo grado era stato ritenutoche la compravendita di droga si fosse conclusa tra l’Italia e la Colombia eche il pagamento del prezzo fosse stato versato antecedentemente rispetto alla spedizione in Italia della sostanza stupefacente, nella sentenza impugnata si era,invece, ritenuto che il reato fosse stato commesso interamente in Italia e cheCastano [OSCURATO:PERSONA] avesse personalmente raccomandato a [OSCURATO:PERSONA] di occultare lacocaina; - il vizio di motivazione nella valutazione della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA]. 4. In data 30 settembre 2025 , il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato l’ordinanza del 26 settembre 2025 con cui la Corte di appello di Trieste ha dispostola correzione dell’errore materiale contenuto ne lla sentenza impugnata nelsenso che nel dispositivo la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] deve intendersi di anni4 di reclusione e euro 40.000 di multa . 5.Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. I l ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di ammissibilità . 1.1.Il primo motivo, con cui si censura la motivazione della mancata declaratoriadi prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, è inammissibil e, perché non autosufficiente e manifestamente infondato. Occorrericordare che, ai fini dell’ade mpimento dell' onere di motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee , è sufficiente che il giudice dimostridi avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto : quando la motivazione sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e non manifestamenteillogica, non può essere sindacata in sede di legittimità. Ciòpremesso, il difensore lamenta che le ragioni individuate dalla Corte nel negare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della ingente quantità della droga trattata, ovvero l’essersi [OSCURATO:PERSONA] determinato alla confessione solo dopo essere venuto a conoscenza della confessione del concorrente [OSCURATO:PERSONA], non sarebbero fondate, in quanto, a suodire, [OSCURATO:PERSONA] aveva reso interrogatorio prima di aver preso contezza degli atti edelle dichiarazioni del concorrente. La Corte, tuttavia, ha spiegato c h e [OSCURATO:PERSONA] aveva reso interrogatorio i n data 13/6/2022, mentre il [OSCURATO:PERSONA] solo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il ricorrente , nel contestare che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato a conoscenza delledichiarazioni del coimputato , non ha documentato quali fossero stat e le fonti di prova a lui contestate da parte dell’organo inquirente ex art. 65 cod. proc.pen., sicchè sotto tale profilo il ricorso non è autosufficiente (in ordine alla nonammissibilità p er violazione del principio di autosufficienza e per genericità dei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione e pur richiamando atti specificamente indicati,non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione si vedano: Sez.4, n.46979 del 10/11/2015, Rv. 265053; s ez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv.270071; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419) . Ciò posto la valorizzazione da parte della C orte della natura utilitaristica dellaconfessione appare aderente ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità,secondo cui “i n tema di circostanze, la confessione spontanea del reo rientra tra gli elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle attenuantigeneriche, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza nelcaso in cui essa sia contrastata da specifici elementi di disvalore emergenti dagliatti o in quelli in cui si sostanzi in una mera presa d'atto dell'ineluttabilità probatoria dell'accusa , ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria sia, comunque, probatoriamenteinerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere costoro già confessi o per altro plausibile motivo ” ( Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Rv. 288738 – 07; nellostesso senso: Sez. 2 n. 27547 del 10/05/2019, Rv. 276108 – 01; Sez. 6, n. 11732del 27 /01/ 2012, Rv. 252229) . Manifestamente infondata è la censura di contraddittorietà della motivazione adottata dalla Corte rispetto a quella di cui al provvedimento de libertatea sostegno della attenuazione della misura cautelare in cui si era dato attodella intervenuta confessione del ricorrente. T ale ultima valutazione , infatti, erainerente al differente piano della pregnanza delle esigenze cautelari e non già a qu ello relativo alla determinazione della pena . 1.2.Il secondo motivo, con cui si duole della determinazione della pena, è inammissibileper difetto di specificità, o, comunque, per manifesta infondat ezza . Lagraduazione della pena, invero , rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiegodei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. , e ssendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quandola pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificatoche la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimoedittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anniche separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenutoal minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). Nelcaso in esame la Corte ha confermato la determinazione della pena base in anni 7 e mesi 6 di reclusione e euro 90.000 di multa, giustificando il discostamentodal minimo , in ragione della capacità a delinquere e della gravità oggettiva della condotta, avente ad oggetto una partita di cocaina di peso notevole. Afronte di tale percorso argomentativo, i l motivo, in parte, richiama i rilievi già disattesi nella trattazione del punto sub 1. 1, a cui si rinvi a , e , in parte , lamentala duplice considerazione del dato ponderale, ai fini della circostanza aggravantedi cui all’art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90 e ai fini della pena, senza considerareche la Corte ha valorizzato, in maniera non illogica, il quantitativo di drogatrattato dal ricorrente come indice di una particolare gravità del reato complessivamenteconsiderato, nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi. 2.Il ricorso di L azzarato deve essere rigettato. 2.1.La sentenza impugnata era effettivamente affetta dall’errore materiale nellaindicazione nel dispositivo della pena inflitta al ricorrente, ma nel le more èintervenuta la correzione da parte della stessa Corte di appello. 2.2.Il motivo inerente il trattamento sanzionatorio è infondato. LaCorte di appello, riformando la sentenza di primo grado , ha mitigato il trattamento sanzionatorio ivi previsto e rideterminato la pena in anni 4 di reclusione e 40.000 euro di multa, muovendo dalla pena base di anni 9 di reclusione e euro 90.000 di multa. Nel richiamare i principi già evocati nella trattazione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si deve dare atto che la Corte ha adeguatamente assolto all’onere di indicare le ragioni del discostamento della penadal mimino edittale, sottolineando, nella motivazione, che [OSCURATO:PERSONA] aveva trattatola consegna di un quantitativo di cocaina pari a 100 kg. In tal senso, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il richiamo alla gravitàoggettiva del fatto è stato operato dalla Corte proprio in relazione alla determinazionedel trattamento sanzionatorio . 3.Ilricorso di Ugo M ascioli deve essere , nel complesso , rigettato. 3.1.Occorre premettere che , come già ricordato, l’episodio ascritto a [OSCURATO:PERSONA] si inserisce nell’ambito una più ampia operazione attuata mediante agenti sotto copertura attraverso la quale era stata organizzata una consegna controllatadi sostanze stupefacent i provenient i da un ’associazione operante in Colombia e precisamente nell’ambito della prima di sette distinte fasi di consegnadella droga, avvenuta tr a il mese di maggio e il mese di giugno del 2021. Ilcompendio probatorio relativo al reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] è rappresentato dalsequestro della droga e dalle risultanze delle attività di osservazione e dalle dichiarazionidel coimputato [OSCURATO:PERSONA] . Nelle sentenze di merito si dà atto che nel mese di aprile del 2021 Lazzaratoera stato contattato da tale [OSCURATO:PERSONA], cittadino colombiano che vive va a [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva chiesto di custodire una partita di 40 kg . di cocaina . Lazzaratonulla aveva più saputo in merito alla proposta fino ai primi giorni del mese di maggio, quando [OSCURATO:PERSONA] lo aveva chiamato presentandosicome il referente colombiano che doveva organizzare l a consegna dicui aveva parlato [OSCURATO:PERSONA] ; con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva concordato il compenso della somma di euro 1000 per ogni chilogrammo di cocaina preso in carico. Al momento di concretizzare la consegna , [OSCURATO:PERSONA] aveva incaricatol’agente sotto copertura di prelevare 100 kg . dal quantitativo maggiore dicocaina giunta a T rieste dalla Colombia e custodita dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA]; prelevati 100 pani di cocaina , l’agente si era incontrato a Monfalcone con CastanoCastano e insieme a questi si era recato a Aqu i leia ; qui i due si era no incontraticon L azzarato e [OSCURATO:PERSONA] : nel retro di un ristorante , dopo il pranzo, era avvenutoil trasbordo degli scatoloni contenenti la droga dall’auto condotta da Castanoal mezzo di [OSCURATO:PERSONA] . 3.2. Incontestata la ricostruzione dei fatti come esposti, i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo attengono tutti alla sussistenza dei pres upposti giuridici dell’attività sotto copertura svolta e alla legittimitàdella consegna controllata di cocaina , sotto vari profili . Inparticolare il ricorrente osserva : (i)che non era sta to accertato se , prima della autorizzazione alle indagini sottocopertura, fossero in corso in Colombia indagini relative ad un sodalizio deditoal narcotraffico e che non era stato accertato se [OSCURATO:PERSONA] fosse stato o meno ivi condannato o anche solo indagato ; in proposito la Corte avrebbedovuto attivare i poteri di rinnovazione istruttoria di cui all’art. 603 cod. proc. pen. e avrebbe dovuto acquisire, così come richiesto, in originale la domandadi assistenza giudiziaria della autorità colombiana e la documentazione adessa allegata (primo motivo e terzo motivo); (ii)che non sussiste vano i presupposti sostanziali legittimanti l’indagine sotto copertura: quest’ultima era stata avviata solo sulla base di una fonte confidenziale, sia in Italia , sia in Colombia e l’autorizzazione alle operazioni sarebbe stata rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] anziché dal comandante Generale della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di atto di intesa con la DCSA (secondomotivo e ottavo motivo) ; (iii) che non era stata valutata la provocazione da parte della interposta persona Charile01 ed era stata travisata la prova anche in ordine al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e dell’agente sotto copertura; Chiarlie01 si era in re a ltà intromesso nelle dinamiche delle consegne , orientandole e d era , altresì, verosimileche [OSCURATO:PERSONA] fosse un collaboratore di Charlie01, sicchè non esistevano accordi pregressi fra destinatari e fornitori prima dell’intervento dell’agenteprovocatore che, quindi, aveva in realtà dato impulso al reato (quarto motivo); (iv)che la Corte aveva omesso di attivare i poteri istruttori ex art. 603 cod. proc. pen. ai fini dell’acquisizione dei verbali di prova relativi all'esame del brigadiereVannini e di Charlie01 resi in altro procedimento (quinto motivo) ; (v)che non era stata riconosciuta la sussistenza del reato impossibile per inidoneità dell’azione: la consegna della stupefacente a Masciol i sarebbe avvenuta su impulso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, in realtà, erano collaboratori dell’agente sotto copertura, sicchè essendo la cocaina rimasta sempresotto la sorveglianza delle forze dell’ordine doveva essere esclusa ex antela possibilità di lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (settimomotivo); (vi)che non erano state osservate le disposizioni in materia di rogatoria , sottoil profilo del mancato vaglio da parte del Ministro della Giustizia (ottavo motivo). 3.3.Tutte tali censure sono state prese in esame dalla Corte di Appello e disattese con una motivazione coerente e rispettosa della disciplina delle attivitàsotto copertura. 3.3.1. Infondata è la doglianza relativa alla mancata acquisizione degli atti compiuti dall ’autorità colombiana . L a Corte ha rilevato che non sono stati utilizzatiin alcun modo , ai fini della prova del fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto una partita di cocaina giunta in territorio italiano per mezzo di rogatoria e accertat o grazie ad attività sotto copertura “debitamente autorizzata”, gli atti di indagine eseguiti in Colombia e ha anche ribadito l a impossibilitàdi sindacare l’attività svolta da un’autorità giudiziaria e/o inquirente straniera, che opera sulla base di proprie leggi nell’ambito di uno spazio di sovranitàintangibile. All’assunto della Corte per cui nel processo celebrato in Italia non si era fatto uso di alcuna prova acquisita all’estero, né di atti formati da autorità giudiziariadi altro paese (essendosi fondata l’affermazione della responsabilità diMascioli solo sul contenuto delle intercettazioni, sull’attività di osservazione dellapolizia giudiziaria che aveva monitorato in diretta la consegna della droga alricorrente e aveva poi proceduto al sequestro e sulla chiamata in correità del coimputatoLazzarato ), il difensore ha opposto un rilievo solo generico , senza allegare alcun elemento a sostegno della decisività degli atti che la Corte avrebbe omesso di acquisire. Né appare sussistere la lamentata contraddizione fral’affermazione per cui non era possibile neanche in astratto sindacare la legittimitàdegli atti di indagine effettuati in Colombia e l’affermazione per cui di tali atti non si era comunque fatto uso, in quanto nel percorso argomentativo dellaCorte è proprio tale secondo aspetto ad essere stato messo in risalto. 3.3.2. Analogamente è infondata la doglianza relativa alla illegittimità dell’operazione sotto copertura, in quanto posta in essere in violazione dei principidettati dalla legge n. 146/2006 . L’art.9 di detta legge, nel dettare uno statuto generale delle operazioni sotto copertura, prevede una causa di giustificazione ad hoc, speciale rispetto alla scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., applicabile agli ufficiali di polizia giudiziaria, nonché agli agenti, ausiliari ed interposte persone della cui opera i primi dovessero avvalersi, i quali, nel corso di specifiche operazioni sotto copertura debitamente autorizzate e documentate, al solo fine di acquisire elementidi prova in ordine ad una serie di gravi delitti tassativamente elencati fra cui quelli inerenti gli stupefacenti , per quanto di rilievo in questa sede, acquistano, ricevono o occultano sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel contestodi tale disciplina, i commi 3 e 4 dell’art. 9 richiedono che tali operazioni investigativesiano previamente autorizzate per iscritto dagli organi di vertice del personale di polizia giudiziaria coinvolto, oppure su apposita delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale e che il loro avvio sia previamente comunicato, a cura dei medesimi soggetti, all’autorità giudiziaria competente per le indagini. La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che “in tema di operazioni sotto copertura, l'inosservanza degli obblighi comunicativi nei confronti del pubblico ministero e la mancanza delle specificheautorizzazioni previste dall'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 nondeterminano l'inutilizzabilità in giudizio dei risultati dell'attività investigativa svoltadall'agente infiltrato, non potendosi ipotizzare patologie invalidanti degli atti processuali non previste dalla legge e non concretando lo svolgimento di attività di indagine prima che ne sia data notizia al pubblico ministero alcuna lesionedi diritti fondamentali traducentesi nella violazione dell'art. 6 Conv. EDU” (Sez.6, n. 27160 del 09/02/2022, Rv. 283467 – 03 ; nello stesso senso Sez. 6, n. 12204 del 04/02/2020, non massimata sul punto ). Si è sottolineato che l a sanzionedi inutilizzabilità non è espressamente prevista né dal citato art. 9, né da altra specifica disposizione di legge e che, a nzi, tutto il sottosistema normativo apprestato dal medesimo art. 9, per la disciplina delle attività investigative "sotto copertura", è volto, più che a limitare l'utilizzabilità processualedei relativi esiti, a tracciare i confini dell'area di non punibilità degli operatoridi polizia. Ragione per cui, soltanto con un evidente salto logico, detta disciplina potrebbe essere utilizzata per individuare delle garanzie ulteriori, rispetto a quelle previste dal codice di rito, per chi con tali agenti entri in contattoe commetta reati . LaCorte di appello ha richiamato tali principi e ha, comunque, precisato che l’autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] era intervenutail 7 aprile 2021, quando già era attiva in Colombia l’organizzazione deditaal traffico di droga, mentre l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] per i ServiziAntidroga era intervenuta ancora prima, ovvero il 2 aprile 2021 . Alpercorso argomentativo su indicato, il ricorrente oppone una censura in parteavversativa e in parte non rispettosa dei principi su indicati. Sotto il primo profilo,l’assunto per cui non sussistevano i presupposti legittimanti l’indagine sottocopertura, in quanto, nel momento in cui era intervenuta l’autorizzazione, nonesisteva una notizia di reato, bensì solo fonti confidenziali , è smentito dalla stessa scansione cronologica richiamata nel ricorso, in cui si dà atto che alla datadel rilascio della autorizzazione le indagini in C olombia erano in corso e in Italia era g ià stato aperto a fine marzo un procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Sotto il secondo profilo, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti, nessun rilievo assumono le eventuali irregolarità della procedura. 3.3.3.Infondate sono anche le censur e con cui si lamenta che nel caso di specienon esistevano pregressi accordi fra destinatari e fornitor i, ma era stata lainterposta persona Charile 01 , di cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati collaboratori, a orientare le dinamiche delle consegne , sicch é le prove sarebbero inutilizzabili o si configurerebbe comunque un’ipotesi di reato impossibileper inidoneità dell’azione . Inlinea generale, c omportano la responsabilità penale dell'agente infiltrato, e la conseguente inutilizzabilità della prova acquisita, le operazioni sotto copertura consistenti nell'incitamento o nell'induzione alla commissione di un reato da partedel soggetto indagato ( Sez. 6 n. 12204 del 04/02/2020 , Rv. 278730 - 01 Sez.3, n. 31415 del 15/01/2016, Rv. 267517 – 01; Sez. 3, n. 37805/2013, Rv.257675); non così, in vece, l'azione che si limiti a disvelare un'intenzione criminalealtrui già esistente, ma allo stato latente, e che perciò fornisca soltanto l'occasioneperché questa si concretizzi, senza determinarla in modo essenziale (Sez.3, n. 20238 del 07/02/2014, Rv. 260081). L'esclusione della punibilità per il"provocato", dunque, presuppone necessariamente la derivazione assoluta ed esclusiva della sua azione delittuosa dall'istigazione dell'infiltrato e non può, pertanto, ammettersi quando la determinazione a compiere il reato sia provenienteanche da attività di soggetti diversi da costui. In tal caso, infatti, l'attività dell'agente provocatore costituisce un fattore estrinseco, che dà solo spunto all'azione delittuosa, ma non esclude che questa sia stata voluta e realizzata dal reo, secondo impulsi e modalità allo stesso autonomamente riconducibili(Sez. 6, n. 16163 del 24/01/2008, Rv. 239640). Nelcaso di specie i l ricorrente ipotizza la illegittimità della intera operazione sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] e , prima di lui , [OSCURATO:PERSONA] fossero in realtà collaboratori dell’infiltrato Charlie01 e dell’agente sotto copertura e non già appartenential sodalizio operante in Colombia; da tale circostanza discende, secondo il ricorrente, che la realizzazione del reato sarebbe stata frutto della esclusiva organizzazione dei tali agenti under cover e che, pertanto, le prove sarebbero state inutilizzabili e, in ogni, caso si configurerebbe un reato impossibile per inidoneità ex ante del tentativo. E’ chiaro, dunque, che è la stessacensura, per come congegnata , a fondarsi su un presupposto, ovvero sullaqualità di infiltrati di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non solo non dimostrato, ma addirittura prospettato dallo stesso ricorrente solo come “ probabile ” e “verosimile”,in assenza di qualsivoglia elemento concreto e fattuale di riscontro. Vero è piuttosto che la Corte di appello e, prima ancora, il Giudice dell’UdienzaPreliminare hanno affermato che la consegna dello stupefacente a Mascioliera avvenuta su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenenti al cartellocolombiano , e non già dall’agente sotto copertura. Nella ricostruzione dell’episodio effettuata dai giudici di merito [OSCURATO:PERSONA], dopo aver contattatoLazzarato di sua iniziativa, aveva ordinato all’agente sotto copertura di consegnare una parte della droga importata allo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale siera fatto coadiuvare da [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che non può essere invocata nelcaso in esame la sanzione processuale di inutilizzabili tà delle prove assunte per l'assenza dei relativi presupposti nella concreta fattispecie oggetto di giudizio. Analogamentenon può essere invocata la categoria del reato imposs ibile per inidoneità dell ’azione . A tale ultimo proposito si è precisato che non è configurabile il reato impossibile, in presenza dell'attività di agenti "infiltrati" o "provocatori",quando l'azione criminosa non deriva esclusivamente dagli spunti edalle sollecitazioni istigatrici di questi u ltimi , ma costituisce l'effetto di stimoli ed elementi condizionanti autonomamente riferibili all'agente e ciò in quanto l'inidoneitàdella condotta deve essere valutata oggettivamente con giudizio "ex ante", nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell'"infiltrato"(Sez. 2 , n. 45852 del 15/09/2023 , Rv. 285416 – 01 ; Sez. 6, n. 39216 del 09/04/2013, Rv. 256592 - 01; Sez. 5, n. 33835 del 2021, in motivazionepag. 5; Sez. 7, ord. n. 5640 del 2019, in motivazione pag. 2 ). Nel casoin e same , come detto , nella rico struzione operata dai g iudici di merito ( solo avversativamentecensurata dal ricorrente), l ’ iniziativa d i consegnare la droga a Mascioliera stata assunta n on già dall ’ infi ltra to , ben sì da Castan o [OSCURATO:PERSONA] che , facendola prelevare dall ’ agente sotto copertura , ne aveva assunto l ’ autonoma disponibilitàe l ’ aveva consegna ta al ric orrente , incaric ato del trasp orto e della custodia.Né assume rilievo il fatto che la ricezione della droga si sia svolta sotto ildiretto controllo della polizia giudiziaria, posto che, ai fini della configurabilità del reato impossibile, l' inidoneità dell' azione deve risultare già " ex ante " assolutamentepriva di potenzialità per la determinazione causale dell'evento ( in talsenso, ex plurimis , S ez. 6 , n. 35511 del 21/05/2013 , Rv. 256443 ) . 3.3.4 Infondato è anche il motivo con cui si lamenta la mancata acquisizione dei verbali di prova resi in altro procedimento, utili, secondo il ricorrente, a chiarire meglio i contorni della vicenda processuale e la ritualità dell’operatodell’agente sotto copertura. Inproposito non possono che richiamarsi le stesse osservazioni sulla natura congetturale dei rilievi del ricorrente a proposito dei legami dell’agente sotto coperturacon coloro che le sentenze di merito hanno indicato come emissari del cartellocolombiano. A ciò deve aggiungersi che l ’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. conferisce al giudice di appello il potere di disporre di ufficio la rinnovazione dell' istruzione dibattimentale, quando la ritiene assolutamente necessariaai fini della decisione, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti. Deve ribadirsi in proposito che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i fenomeni di integrazione probatoria in appello rispondono ad una logica di eccezionalità,in coerenza con la presunzione di completezza dell'accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado (Sez. 6 n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Rv. 262620; sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Rv. 257062; sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Rv. 228353) e che n el giudizio di appello avverso la sentenza resa all'esito di ritoabbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmenteidonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti(Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024 , d ep. 2025 , Rv. 287482 – 02 ) . 3.3.5. Manifestamente i nfondate sono le doglianze relative al mancato rispettodella disciplina dettata dall’art. 723 cod. proc. pen. in tema di rogatoria, anchecon riferimento agli articoli del trattato stipulato tra Italia e Colombia con riguardoalla esecuzione delle operazioni sotto copertu ra. LaCorte in proposito ha ricordato: -cheil trattato tra Italia e Colombia ratificato con la legge 17 luglio 2020 n. 82, nel disciplinare i rapporti fra i due paesi e in particolare le richieste di assistenza, prevede anche lo scambio spontaneo di informazioni, finalizzato a iniziaree/o orientare una indagine; -che il Ministro della Giustizia non ha alcun potere di vietare rogatorie fra Italia e Colombia, fondate su una convenzione regolarmene ratificata che prevedel’obbligo per le parti di dare corso alle richieste; -che nella vicenda in esame una prima partita di cocaina, pari a 300 kg., è giuntain Italia tramite la Spagna e le autorità della Colombia si sono rapportate conle autorità spagnole con riferimento al percorso Colombia - Spagna, mentre il trasportodalla Spagna in Italia è avvenuto in forza di una rogatoria transitata peril Ministero; analogamente anche le successive 4 tonnellate di cocaina sono giuntein Italia vi a Spagna e il Ministro della Giustizia era stato informato della interaoperazione; -che l’art. 723 cod. proc. pen. non prevede alcuna autorizzazione da parte delMinistero per la esecuzione della rogatoria, ma gli attribuisce solo un potere dinon dare corso alla esecuzione in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza oaltri interessi essenziali dello Stato, potere di blocco che nel caso di specie il Ministronon aveva inteso esercitare , essendo, peraltro, evidente che nessuno di taliinteressi fosse minacciato dalla attività oggetto della rogatoria; - che l’attività dell’agente sotto copertura si era svolta nel rispetto delle disposizionidettate dalla Convenzione stipulata fra l’Italia e la Colombia. A tale percorso argomentativo, il ricorrente ha contrapposto una censura generica,reiterativa degli stessi argomenti già sottoposti al vaglio della Corte, in assenzadi indicazione del fondamento giuridico delle ragioni invocate , e come tale inammissibile alla luce dei principi espressi da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Rv. 268822 . 3.4. Esaurita la trattazione delle doglianz e attinenti alla legittimità delle operazioni svolte tramite l’agente sotto copertura, devono essere valutati i motiviattinenti al merito della affermazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio. 3.4.1. Il sesto motivo, incentrato sul vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, è inammissibile per plurime convergenti ragioni. LaCorte di appello (pagg . 16 e 17) ha ripercorsi i fatti non contestati nella loro materialità, consistiti nella consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA], nel parcheggiodi un ristorante, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di alcuni scatoloni contenenti 100kg. di cocaina. Indi la Corte si è confrontata con tutti gli argomenti svolti in sededi impugnazione e reiterati in questa sede e ha ri tenuto: - inverosimile che [OSCURATO:PERSONA] non fosse al corrente del contenuto degli scatoloni, considerate le modalità dell’intera operazione, il fatto che gli era stato chiesto di nasconderli in un luogo sicuro, il valore del carico (pari a 3 milionidi euro) tale per cui non era pensabile che potesse essere lasciato ad un soggettoignaro; -che nessun rilievo poteva assumere, rispetto alla prova logica della sua consapevolezza di prendere in carico della droga, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avessepartecipato al primo incontro con [OSCURATO:PERSONA] , cos ì come il fatto che avessepoi riposto le scatole presso un magazzino della società dove lavorava, posto che neppure tale collocazione era incompatibile con la conoscenza del lorocontenuto; -che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso che sia a lui che a [OSCURATO:PERSONA] erastato detto che le scatole contenevano droga ; - che la mancata reazione del ricorrente alla notizia del sequestro della droga valeva a confermare che e gli conosceva il contenuto delle scatole, posto chein caso contrario sarebbe stata naturale una sua richiesta di spiegazione al [OSCURATO:PERSONA]. Le inferenze tratte dai dati di fatto esposti non sono manifestamente illogichee non si rileva nel percorso argomentativo alcun travisamento del dato probatoriorappresentato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Ilmotivo di ricorso , di contro, in primo luogo , si limita a contestare in manieragenerica e inammissibile l’efficacia dimostrativa degli elementi di prova richiamati. A tale fine deve ribadirsi che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). Sono, perciò, estraneialla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essereapprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorsogiustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibilio dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudicedel merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). Ilmotivo, in secondo luogo, lamenta un travisamento da parte della Corte delledichiarazioni del coimputato collaborante [OSCURATO:PERSONA], in realtà in sussi stente. Il vizio di travisamento consiste non già nell’errata interpretazione della prov a, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla sua assunzionee quelli che il giudice di merito ne abbia tratto , compiendo un errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Rv.262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18/06/2009,Rv. 244623; Sez.5. n. 39048 del 25 /09/2 007, Rv. 238215 ) . N el casoin esame la Corte, nel riportare letteralmente la risposta di [OSCURATO:PERSONA] alla domandase lui e [OSCURATO:PERSONA] fossero stati informati che le scatole contenevano cocaina(“cosi ci è stato detto… senza voler esimermi da nessuna responsabilità, noncredo che neanche lui abbia controllato”) e nell’affermare, dunque, che Masciolisapeva che la merce a lui consegnata era droga , non è incorsa in alcuna distorsionedel significante, nel senso su indicato. Inammissibileper difetto di specificità è la doglianza relativa alla valutazione dellachiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto è sufficiente ricordare che la affermazionedi responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata fondata, in primis , sull’attività di osservazione della polizia giudiziaria, che in diretta aveva monitorato la consegnadella droga da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e il trasporto della sostanza da parte di [OSCURATO:PERSONA] sul proprio mezzo e che aveva, indi, provveduto al sequestro,sicché le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono intervenute a conferma di un quadro probatorio da esse indipendenti. Anche la prova della conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contenuto delle scatole è stata desunta dal complessodelle circostanze emerse nel corso dell’attività di osservazione e degli argomentilogici di cui già si è detto, sicché anche sotto profilo la motivazione dellaCorte non si presta alle censure dedotte. Di contro l’affermazione per cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incolpato [OSCURATO:PERSONA] solo per trarne vantaggi in punto trattamento sanzionatorio, oltre ad essere apodittica e congetturale, non si confrontacon il complessivo percorso argomentativo della sentenza impugnata. 3.4.2.Il nono motivo, incentrato sul riconoscimento della recidiva e più in generalesul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Premessoche in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumentodi pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. U, n.35738 del 27/5/2010, Rv. 247839; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664;Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044, Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, da ultimo Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018,dep. 2019, Rv. 275319, in motivazione) , nel caso di specie la Corte ha adeguatamente assolto all’onere di motivare in ordine all’esistenza dei presuppostiformali e sostanziali della recidiva. I giudici, infatti, hanno osservato cheMascioli aveva già riportato plurime condanne definitive per reati contro il patrimonio e recentemente era stato condannato anche per un delitto della stessa specie di quello per cui si procede commesso nell’anno 2016 ; hanno , pertanto, ritenuto che i fatti di reato oggetto del presente processo fossero espressione di accresciuta responsabilità. Invero, anche a prescindere dal riferimento alla recente condanna per reato inerente gli stupefacenti, effettivamente passata in giudicato in epoca successiva alla commissione del reatoper cui si procede, il giudizio sul presupposto formale e sostanziale della recidivaè stato , in ogni caso , ancorato, in maniera ragionevole e perciò non sindacabile, ai numerosi precedenti penali del ricorrente , alcuni dei quali specifici. A t ale ultimo proposito, si ricorda che i n tema di recidiva, devono intendersi "reati della stessa indole " ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violanouna medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni,in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hannodeterminati ( Sez. 3 n. 20351 del 02/04/2024 , Rv. 286324 – 01 ; Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166 ) e che , pr oprio perché determinati da motividi lucro , sono considerati della stessa indole i reati contro il patrim onio e ireati inerenti gli stupefacenti ( Sez. 6 , n. 53590 del 20/11/2014 . Rv. 261869 –01). Manifestamenteinfondata è la doglianza relativa alla eccessività della pena. Richiamandosii principi già esposti trattando del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che laCorte di appello , nel confermare la pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione e euro80.000 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ha ritenuto tale penacongrua in relazione alla gravità del reato, avente ad oggetto un rilevante quantitativodi cocaina, e alla capacità a delinquere del ricorrente, comprovata daiplurimi precedenti a suo carico. A tale motivazione, il difensore ha opposto argoment i meramente avversativie non già ragioni in fatto o in diritto tali da minarne la tenuta logica. Infine, deve ricordarsi che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospettacome identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (explurimis Sez. 3,n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839): nel caso in esame, il ricorrentenon sì è confrontato con il passaggio della motivazione della sentenza impugnata, con cui è stata valorizzata, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio del coimputato [OSCURATO:PERSONA], la sua proficua collaborazione,sicché le situazioni che il ricorrente prospetta c
Sentenza Cassazione n. 00103/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris