CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 18055/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22764-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22764/2017 Numero sezionale 1127/2022 Numero di raccolta generale 18055/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1261/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1261/2017 della Corte d’appello di Roma, depositata il 27 febbraio 2017. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive. 2) Il giudizio ebbe inizio con la domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA], volta ad accertare la consistenza della massa ereditaria di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 21 gennaio 2005, ricomprendendo nella stessa i beni specificati in citazione (conti correnti bancari e postali, quote di fondi di investimento, libretti di deposito, assegni pagabili, cassette di sicurezza), ed a procedere alla conseguente divisione ereditaria. I convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aderendo alla domanda di divisione, dedussero tuttavia che il certificato al portatore relativo a 25.773,75 quote del Fondo DWS Liquidità era stato oggetto di donazione del de cuius in favore del nipote [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22764/2017 Numero sezionale 1127/2022 Numero di raccolta generale 18055/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 L’adito Tribunale di Roma con sentenza del 3 febbraio 2011 rigettò la domanda di divisione con riguardo alle quote del Fondo DWS Liquidità, giacché, appunto, trasferite sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] presso la filiale della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara e quindi non più appartenenti al patrimonio ereditario. La Corte d’appello ha poi respinto il gravame avanzato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osservando che le quote del fondo di investimento erano state donate dal de cuius al nipote [OSCURATO:PERSONA], che la domanda degli attori volta a “ricomprendere” i beni indicati in citazione nella massa ereditaria non potesse intendersi come domanda di inefficacia del negozio di trasferimento di tali quote del fondo e che non poteva rilevarsi d’ufficio la nullità del contratto di donazione per difetto della forma essenziale. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. 4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt. 1421 c.c. e 345 c.p.c., osservando che la donazione delle quote del Fondo DWS Liquidità dal de cuius [OSCURATO:PERSONA] al nipote [OSCURATO:PERSONA] era stata oggetto di eccezione nella comparsa di costituzione di quest’ultimo e perciò la nullità di tale contratto poteva essere rilevata anche d’ufficio. Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c., evidenziando come dalle difese delle parti e da un documento richiamato sarebbe F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22764/2017 Numero sezionale 1127/2022 Numero di raccolta generale 18055/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 emerso che il trasferimento delle quote sul conto di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto dopo l’apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei sensi di seguito chiariti in motivazione. 5.1. E’ noto che, in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, sorge l’obbligo della collazione ereditaria, giacché essa - in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione - è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione, e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Perciò l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione (Cass. Sez. 2, 01/02/1995, n. 1159; Cass. Sez. 2, 18/07/2005, n. 15131; Cass. Sez. 2, 12/08/2010, n. 18625). 5.2. E’ stato anche già chiarito da questa Corte che l'eventuale accertamento giudiziale della nullità della donazione operata dal de cuius non provoca, ai fini della divisione, risultati dissimili F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22764/2017 Numero sezionale 1127/2022 Numero di raccolta generale 18055/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 dalla collazione, ma solo più radicali, in quanto fa rientrare nel patrimonio ereditario, come se non ne fossero mai usciti, i beni che ne erano stati oggetto, atteso che per l'ordinamento gli effetti di un contratto nullo e, quindi, anche le attribuzioni patrimoniali con esso operate, si considerano come mai verificati (così Cass. Sez. 2, 11/06/2019, n. 15666; Cass. Sez. 2, 02/01/1997, n. 1). 5.3. Nella specie, a fronte della domanda di divisione dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA] proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia il Tribunale che la Corte d’appello di Roma non hanno ritenuto di dover ricomprendere nel relictum le quote del Fondo DWS Liquidità oggetto di donazione effettuata dal de cuius in favore del nipote [OSCURATO:PERSONA], pur trattandosi, in realtà, di operazione già implicitamente contenuta nella domanda introduttiva. Ancora in appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano domandato che le quote del Fondo DWS Liquidità, oggetto di donazione, fossero comprese nella massa ereditaria da ricostruire e dividere ed avevano dedotto che comunque la donazione in questione fosse nulla, perché avrebbe necessitato della forma dell’atto pubblico. Invero, il trasferimento di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico ex art. 782 c.c., salvo che sia di modico valore (Cass. Sez. Unite 27/07/2017, n. 18725). La nullità della donazione, per difetto del requisito di forma, sulla quale non vi era a stata pronunzia da parte del giudice di primo grado, era stata, quindi, oggetto di specifico motivo di gravame. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22764/2017 Numero sezionale 1127/2022 Numero di raccolta generale 18055/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 In ogni caso, essendo invocata l’applicazione del contratto di donazione ed il riconoscimento dei diritti ad esso connessi, nella specie allo scopo di escludere dall’asse ereditario da dividere l’oggetto della medesima donazione, il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio l’invocata causa di nullità, verificando l'esistenza dei requisiti di forma prescritti dalla legge per la validità dell'atto. Come affermato da Cass. Sez. Unite, 22/03/2017, n. 7294, il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta, invero, anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia -, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. 6. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo, il quale perde di immediata rilevanza decisoria. 10. Consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale riesaminerà la causa tenendo conto del rilievo svolto e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22764/2017 Numero sezionale 1127/2022 Numero di raccolta generale 18055/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 20 maggio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r