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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38060/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 ottobre 2021 la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere impostagli nella ritenuta ricorrenza di ipotesi di reato di furto in abitazione aggravato in concorso. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, era stato sottoposto a misura custodiale dal 19 dicembre 2016 al 30 giugno 2017, per essere, poi, assolto dal Tribunale di Sondrio, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto.

1.1. La Corte di appello di Milano, quale giudice della riparazione, ha ritenuto, pur essendo stata esclusa la ricorrenza della penale responsabilità del Pascu, di non poter accogliere la richiesta di riconoscimento del beneficio invocato sul presupposto che l'istante aveva avuto contatti e frequentato suoi connazionali dediti ad attività delittuose, come comprovato dalla circostanza di essere stato rinvenuto a bordo di un'autovettura in compagnia di soggetti gravemente pregiudicati in occasione di un controllo effettuato dai Carabinieri, nonché confermato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva 'riferito di conoscere e frequentare il Pascu.

Tale ultimo, poi, aveva in uso utenze talora tracciate in luoghi e orari compatibili con la partecipazione ai contestati furti, e si era avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia, rinunciando a chiarire la propria posizione e contribuendo a garantire la protrazione della misura.

2. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza, erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen.

Lamenta, in particolare, il ricorrente l'erroneità dell'ordinanza gravata per aver desunto la sussistenza di elementi ostativi al suo diritto alla riparazione dalla mera frequentazione di altri coimputati, senza che sia mai stata comprovata la consumazione, da parte sua, di una qualche c:ondotta criminosa.

La sola circostanza di essere stato identificato, in epoca successiva ai delitti contestatigli, in compagnia di connazionali gravati da precedenti penali non rappresenterebbe, a suo dire, elemento sufficiente a poter giustificare l'avvenuta adozione della misura cautelare a suo carico, non risultando comprovata la ricorrenza di nessuna connivenza con tali soggetti.

Non gli sarebbe imputabile, pertanto, nessuna condotta di colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, non risultando neppure giudizialmente comprovata la circostanza, evidenziata dal giudice della riparazione, per cui utenze in suo uso sarebbero state tracciate in luoghi e orari compatibili con la partecipazione ai contestati furti.

Sarebbe, poi, del tutto illegittima la motivazione con cui la Corte territoriale ha rigettato la sua domanda ex art. 314 cod. proc. pen. per il fatto di aver deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Ciò, infatti, si porrebbe in palese contrasto con l'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale il ricorso alla suddetta facoltà costituisce un legittimo esercizio del diritto di difesa, inidoneo a pregiudicare il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

2. Deve essere osservato, infatti, in termini generali, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale.

A tale riguardo deve essere rilevato che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il suddetto diritto in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (cfr. Sez.

U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636-01); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (così anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.).

È altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350-01).

3. Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, il Collegio rileva come il giudice della riparazione non abbia fatto buon governo di essi, non avendo motivato in maniera adeguata il provvedimento reiettivo, atteso che la ricorrenza di una condotta colposa, sinergica alla detenzione cautelare, è stata fondata essenzialmente sul fatto che il Pascu avesse avuto contatti e frequentato soggetti dediti all'espletamento di attività criminose.

Ciò, in particolare, ha trovato duplice conforto nel fatto che l'istante fosse stato trovato in compagnia di connazionali gravemente pregiudicati in occasione di un controllo effettuato dalle forze dell'ordine, nonché dalle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di conoscere e frequentare il Pascu.

Il percorso argonnentativo seguito dal giudice della riparazione, pertanto, non appare coerente con i principi giuridici precedentemente richiamati, essendo stata data valorizzazione ad un elemento indiziario, quale la frequentazione di soggetti ambigui e dediti al crimine, invero inidoneo a giustificare l'esclusione della riparazione, stante la carenza di adeguata motivazione in ordine alla natura, al contesto e alla rilevanza delle suddette frequentazioni.

Questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte precisato che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta obiettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità, potendo, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436-01; SeZ. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv 258610-01), a patto, tuttavia, che il giudice fornisca motivazione adeguata in ordine alla sua oggettiva idoneità ad essere interpretata quale indizio di complicità.

Se, di regola, la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite integra una condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, deve, tuttavia, essere chiarito come non tutte le frequentazioni malavitose siano tali da integrare la colpa, ma solo quelle che siano da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr. Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565-01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498-01).

Al giudice della riparazione, cioè, spetta il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397-01).

4. Sotto altro profilo, poi, deve essere osservato come la Corte di appello abbia desunto la ricorrenza di un ulteriore elemento di colpa imputabile al Pascu, ostativo al riconoscimento in suo favore dell'invocato diritto alla riparazione, dal fatto che costui si fosse avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia, così rinunciando a fornire chiarimenti sulla sua posizione e contribuendo alla protrazione della misura cautelare inflittagli.

Orbene, rispetto alla superiore argomentazione deve essere osservato come, allo stato, il giudice della riparazione debba tener conto anche di quanto disposto dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 [pubblicato sulla GU n. 284 del 29 novembre 2021, con vigenza dal 14 dicembre 2021], conformemente alla delega ricevuta con la legge 22 aprile 2021, n. 53, con cui il Governo ha emanato "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali".

Per dare corrispondenza alle specifiche indicazioni contenute nei pareri resi dalle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, infatti, è stata completata l'attuazione dell'art. 7 della Direttiva, sul diritto al silenzio e sul diritto a non autoincrinninarsi, già ampiamente garantito dalla disciplina contenuta nell'art. 64 cod. proc. pen., operando uno specifico intervento sulla disposizione dell'art. 314 cod. proc. pen., nella quale è stato espressamente specificato che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione.

L'attuale formulazione del primo comma di tale articolo prevede, infatti, il conclusivo incisivo per cui «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo».

E' chiaro, pertanto, che trattasi di innovazione normativa, introdotta nella disciplina primaria, di cui la Corte territoriale dovrà tener conto nel nuovo giudizio, ai fini della rivalutazione dell'istanza di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA].5.

Deve, conclusivamente, essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese di lite tra le parti per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano cui demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite tra le parti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 ottobre 2021 la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere impostagli nella ritenuta ricorrenza di ipotesi di reato di furto in abitazione aggravato in concorso. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, era stato sottoposto a misura custodiale dal 19 dicembre 2016 al 30 giugno 2017, per essere, poi, assolto dal Tribunale di Sondrio, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto. 1.1. La Corte di appello di Milano, quale giudice della riparazione, ha ritenuto, pur essendo stata esclusa la ricorrenza della penale responsabilità del Pascu, di non poter accogliere la richiesta di riconoscimento del beneficio invocato sul presupposto che l'istante aveva avuto contatti e frequentato suoi connazionali dediti ad attività delittuose, come comprovato dalla circostanza di essere stato rinvenuto a bordo di un'autovettura in compagnia di soggetti gravemente pregiudicati in occasione di un controllo effettuato dai Carabinieri, nonché confermato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva 'riferito di conoscere e frequentare il Pascu. Tale ultimo, poi, aveva in uso utenze talora tracciate in luoghi e orari compatibili con la partecipazione ai contestati furti, e si era avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia, rinunciando a chiarire la propria posizione e contribuendo a garantire la protrazione della misura. 2. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza, erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, il ricorrente l'erroneità dell'ordinanza gravata per aver desunto la sussistenza di elementi ostativi al suo diritto alla riparazione dalla mera frequentazione di altri coimputati, senza che sia mai stata comprovata la consumazione, da parte sua, di una qualche c:ondotta criminosa. La sola circostanza di essere stato identificato, in epoca successiva ai delitti contestatigli, in compagnia di connazionali gravati da precedenti penali non rappresenterebbe, a suo dire, elemento sufficiente a poter giustificare l'avvenuta adozione della misura cautelare a suo carico, non risultando comprovata la ricorrenza di nessuna connivenza con tali soggetti. Non gli sarebbe imputabile, pertanto, nessuna condotta di colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, non risultando neppure giudizialmente comprovata la circostanza, evidenziata dal giudice della riparazione, per cui utenze in suo uso sarebbero state tracciate in luoghi e orari compatibili con la partecipazione ai contestati furti. Sarebbe, poi, del tutto illegittima la motivazione con cui la Corte territoriale ha rigettato la sua domanda ex art. 314 cod. proc. pen. per il fatto di aver deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ciò, infatti, si porrebbe in palese contrasto con l'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale il ricorso alla suddetta facoltà costituisce un legittimo esercizio del diritto di difesa, inidoneo a pregiudicare il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. Deve essere osservato, infatti, in termini generali, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale riguardo deve essere rilevato che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il suddetto diritto in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (cfr. Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636-01); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (così anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.). È altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350-01). 3. Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, il Collegio rileva come il giudice della riparazione non abbia fatto buon governo di essi, non avendo motivato in maniera adeguata il provvedimento reiettivo, atteso che la ricorrenza di una condotta colposa, sinergica alla detenzione cautelare, è stata fondata essenzialmente sul fatto che il Pascu avesse avuto contatti e frequentato soggetti dediti all'espletamento di attività criminose. Ciò, in particolare, ha trovato duplice conforto nel fatto che l'istante fosse stato trovato in compagnia di connazionali gravemente pregiudicati in occasione di un controllo effettuato dalle forze dell'ordine, nonché dalle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di conoscere e frequentare il Pascu. Il percorso argonnentativo seguito dal giudice della riparazione, pertanto, non appare coerente con i principi giuridici precedentemente richiamati, essendo stata data valorizzazione ad un elemento indiziario, quale la frequentazione di soggetti ambigui e dediti al crimine, invero inidoneo a giustificare l'esclusione della riparazione, stante la carenza di adeguata motivazione in ordine alla natura, al contesto e alla rilevanza delle suddette frequentazioni. Questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte precisato che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta obiettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità, potendo, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436-01; SeZ. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv 258610-01), a patto, tuttavia, che il giudice fornisca motivazione adeguata in ordine alla sua oggettiva idoneità ad essere interpretata quale indizio di complicità. Se, di regola, la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite integra una condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, deve, tuttavia, essere chiarito come non tutte le frequentazioni malavitose siano tali da integrare la colpa, ma solo quelle che siano da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr. Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565-01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498-01). Al giudice della riparazione, cioè, spetta il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397-01). 4. Sotto altro profilo, poi, deve essere osservato come la Corte di appello abbia desunto la ricorrenza di un ulteriore elemento di colpa imputabile al Pascu, ostativo al riconoscimento in suo favore dell'invocato diritto alla riparazione, dal fatto che costui si fosse avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia, così rinunciando a fornire chiarimenti sulla sua posizione e contribuendo alla protrazione della misura cautelare inflittagli. Orbene, rispetto alla superiore argomentazione deve essere osservato come, allo stato, il giudice della riparazione debba tener conto anche di quanto disposto dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 [pubblicato sulla GU n. 284 del 29 novembre 2021, con vigenza dal 14 dicembre 2021], conformemente alla delega ricevuta con la legge 22 aprile 2021, n. 53, con cui il Governo ha emanato "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali". Per dare corrispondenza alle specifiche indicazioni contenute nei pareri resi dalle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, infatti, è stata completata l'attuazione dell'art. 7 della Direttiva, sul diritto al silenzio e sul diritto a non autoincrinninarsi, già ampiamente garantito dalla disciplina contenuta nell'art. 64 cod. proc. pen., operando uno specifico intervento sulla disposizione dell'art. 314 cod. proc. pen., nella quale è stato espressamente specificato che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione. L'attuale formulazione del primo comma di tale articolo prevede, infatti, il conclusivo incisivo per cui «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». E' chiaro, pertanto, che trattasi di innovazione normativa, introdotta nella disciplina primaria, di cui la Corte territoriale dovrà tener conto nel nuovo giudizio, ai fini della rivalutazione dell'istanza di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA].5. Deve, conclusivamente, essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese di lite tra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano cui demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite tra le parti
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