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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46665/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, inammissibilità nel resto; per [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p., illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

E' altresì presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. presso il Tribunale di Roma il 9 luglio 2021, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, relativi alla detenzione illecita di arma comune da sparo e ricettazione dell'arma medesima, provento di furto, e ha rideterminato la pena inflitta in relazione al reato di cui al capo A), artt. 110 cod.pen. 73 comma 1 bis e 4, 80 lettera d DPR 309/90, in anni quattro di reclusione ed euro 26.667,00 di multa, depurando la pena inflittadal giudice di primo grado dell'aumento a titolo di continuazione per i capi B) e C);ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto. 2.Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo: I) violazioni di legge ex ad 59, 62 bis e 69 cod.pen. in relazione all'art. 80 lett.

D) DPR 309/90 in quanto la Corte territoriale, pur avendo assolto con la formula per non aver commesso il fatto l'imputato dai reati relativi alla detenzione illecita della pistola risultata di esclusiva appartenenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non aveva tratto in sede di rideterminazione della pena le dovute conseguenze derivanti dall'eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 80 lett. d) DPR 309/90, che era stata dichiarata equivalente dal primo giudice alle attenuanti generiche.

II) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione del quadro indiziario in riferimento al capo A) e in particolare nell'aver tratto elementi di prova della responsabilità dell'imputato per l'attività di spaccio in concorso con [OSCURATO:PERSONA] da mere congetture, quali il possesso delle chiavi dell'appartamento del [OSCURATO:PERSONA] ( chiavi che quest'ultimo aveva in realtà dimenticato nel cruscotto dell'autovettura del ricorrente) e lo scambio di un involucro contenente sostanza stupefacente ceduto al Liguori, senza che vi sia certezza circa la provenienza della droga dal quantitativo in possesso e illecitamente detenuto nell'abitazione dal [OSCURATO:PERSONA].

3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo il seguente unico motivo: I) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ala specifica doglianza riguardante l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod.pen. in quanto la Corte territoriale non ha dato valore alla circostanza che l'imputato aveva condotto gli operanti di polizia giudiziaria in sede di perquisizione alla cassaforte contenente la droga e l'arma aprendola spontaneamente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi inammissibile avendo i Giudici di merito già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, evidenziando concordemente al primo giudice , con congrua motivazione, le ragioni giustificative del relativo giudizio di equivalenza rispetto alle ritenute circostanze aggravanti, e facendo specifico riferimento in motivazione anche al comportamento processuale per nulla collaborativo oltre che alla gravità della condotta in relazione al quantitativo di sostanze stupefacenti di diversa tipologia detenuto e alla presenza dell'arma ricettata.

E' nota, al riguardo, la linea interpretativa ormai da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 15542 del 16/02/2001, dep. 13/04/2001, Rv. 219263) ulteriormente confermata anche dalle Sezioni Unite (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Rv. 245931),secondo cui le statuizioni relative al giudizio attinente le circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio dimerito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico e siano, come nel caso in esame, sorretteda sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.

Tanto più nel caso di specie va richiamato principio più volte riaffermato da questa Corte (Sez. 1 - , n. 12624 del 12/02/2019 Ud. (dep. 21/03/2019 ) Rv. 275057 - 01) secondo cui la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti può ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnata sentenza d' appello che, nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, aveva evidenziato la pregnanza delle circostanze aggravanti, dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha qualificato espressamente il comportamento processuale del [OSCURATO:PERSONA] "per nulla collaborativo" fol 7 e ha motivato congruamente a fronte della connotazione di gravità della condotta la incompatibilità di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche già "benevolmente concesse ",motivando implicitamente sul diniego della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. 2.

Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in quanto non è prospettabile un vizio di motivazione per il fatto che non sia data specifico valore ai rilievi difensivi che oppongono una valutazione parcellizzata dei dati probatori in un contesto dettagliatamente ricostruito dalla Corte territoriale.

La difesa in realtà non prospetta significative alternative interpretazioni delle emergenze probatorie, sollecita solo una generica e non consentita rivisitazione delle prove e della ricostruzione offerta dai giudici di merito.

E' principio non controverso, che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non sia tenuta a stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né a condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (cfr. Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Rv. 229369 - 01).Sul punto la Corte territoriale dopo aver analizzato puntualmente la tesi difensiva ha affermato sulla base del complessivo quadro probatorio che il Pallucca entrò nell'appartamento del [OSCURATO:PERSONA], utilizzando le chiavi in suo possesso e ne uscì dopo poco con l'involucro che poi cedette a Liguori e che aveva prelevato presso il deposito comune, tanto è vero che al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, nell'immediatezza dei fatti, omise di dire a quale abitazione appartenessero le chiavi trovate nella sua disponibilità. 3.In ordine al primo motivo dedotto da Pallucca deve rilevarsi come la decisione impugnata non abbia congruamente motivato in merito alle ragioni che sosterrebbero la configurabilità della suindicata circostanza aggravante la cui sussistenza, come è noto, può essere ravvisata in capo all'imputato concorrente solo se può postularsi una sua consapevolezza anche in relazione a tale aspetto, che richiede, in base a quanto previsto dal comma secondo dell'art. 59 cod. pen., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte della disponibilità delle armi Sez. 2, n. 44667 del 08/07/2013, dep. 06/11/2013, Rv. 257611).

In materia di imputabilità soggettiva delle aggravanti il collegio ritiene che lo stesso debba essere identificato sulla base di quanto prevede l'art. 59 comma 2 cod. pen. e che il coefficiente psichico necessario per il loro riconoscimento non si identifica con il dolo (ovvero con la piena consapevolezza ed accettazione dell'evento accessorio), dato che è necessario solo che la circostanza che aggrava la condotta sia, in alternativa, (a) conosciuta, (b) ignorata per colpa, (c) ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.

Si ritiene peraltro che il criterio di imputazione previsto dall'art. 59 comma 2 cod. pen. sia operativo anche nei casi in cui - come quello di specie - la circostanza sia di natura oggettiva e, dunque, sia estensibile ai concorrenti (art. 118 cod. pen.), in capo ai quali tale minimo coefficiente soggettivo deve essere comunque sussistente e riconoscibile.

Infatti l'art.118 cod. pen., che indica i criteri di valutazione delle circostanze in caso di "concorso di persone", si limita prescrivere che alcune circostanze "soggettive" devono essere valutate in relazione al singolo concorrente, ma non modifica il criterio "generale" di imputazione soggettiva delle aggravanti, previsto dall'art. 59 cod. pen.

Nel caso di specie il coefficiente psichico richiesto per il riconoscimento dell'aggravante oggettiva dell'uso dell'arma in capo al concorrente che non risulta avere avuto la disponibilità dell'arma, non risulta preso in alcuna considerazione dalla Corte territoriale ( fol 6 e 7), che pure ha motivato che il fatto che l'arma fosse custodita nella cassaforte dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e che non erano emersi elementi per indurre a sostenere un'ipotesi di concorso, non potendosi escludere che si trattasse di un'arma di esclusiva proprietà dell'imputato dallo stesso acquistata e ricevuta.

Conseguentemente poiché dal percorso motivazionale della sentenza impugnata, non si evince la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 59 comma 2 cod. pen., che anzi risulta contraddetto dalle affermazioni riguardanti l'assoluzione dei capi B e C, la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto e rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 lett. d) Dpr 3309/90 contestata al capo A) con la conseguente rideterminazione della pena. 4.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il predetto ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, inammissibilità nel resto; per [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p., illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' altresì presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. presso il Tribunale di Roma il 9 luglio 2021, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, relativi alla detenzione illecita di arma comune da sparo e ricettazione dell'arma medesima, provento di furto, e ha rideterminato la pena inflitta in relazione al reato di cui al capo A), artt. 110 cod.pen. 73 comma 1 bis e 4, 80 lettera d DPR 309/90, in anni quattro di reclusione ed euro 26.667,00 di multa, depurando la pena inflittadal giudice di primo grado dell'aumento a titolo di continuazione per i capi B) e C);ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto. 2.Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo: I) violazioni di legge ex ad 59, 62 bis e 69 cod.pen. in relazione all'art. 80 lett. D) DPR 309/90 in quanto la Corte territoriale, pur avendo assolto con la formula per non aver commesso il fatto l'imputato dai reati relativi alla detenzione illecita della pistola risultata di esclusiva appartenenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non aveva tratto in sede di rideterminazione della pena le dovute conseguenze derivanti dall'eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 80 lett. d) DPR 309/90, che era stata dichiarata equivalente dal primo giudice alle attenuanti generiche. II) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione del quadro indiziario in riferimento al capo A) e in particolare nell'aver tratto elementi di prova della responsabilità dell'imputato per l'attività di spaccio in concorso con [OSCURATO:PERSONA] da mere congetture, quali il possesso delle chiavi dell'appartamento del [OSCURATO:PERSONA] ( chiavi che quest'ultimo aveva in realtà dimenticato nel cruscotto dell'autovettura del ricorrente) e lo scambio di un involucro contenente sostanza stupefacente ceduto al Liguori, senza che vi sia certezza circa la provenienza della droga dal quantitativo in possesso e illecitamente detenuto nell'abitazione dal [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo il seguente unico motivo: I) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ala specifica doglianza riguardante l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod.pen. in quanto la Corte territoriale non ha dato valore alla circostanza che l'imputato aveva condotto gli operanti di polizia giudiziaria in sede di perquisizione alla cassaforte contenente la droga e l'arma aprendola spontaneamente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi inammissibile avendo i Giudici di merito già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, evidenziando concordemente al primo giudice , con congrua motivazione, le ragioni giustificative del relativo giudizio di equivalenza rispetto alle ritenute circostanze aggravanti, e facendo specifico riferimento in motivazione anche al comportamento processuale per nulla collaborativo oltre che alla gravità della condotta in relazione al quantitativo di sostanze stupefacenti di diversa tipologia detenuto e alla presenza dell'arma ricettata. E' nota, al riguardo, la linea interpretativa ormai da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 15542 del 16/02/2001, dep. 13/04/2001, Rv. 219263) ulteriormente confermata anche dalle Sezioni Unite (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Rv. 245931),secondo cui le statuizioni relative al giudizio attinente le circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio dimerito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico e siano, come nel caso in esame, sorretteda sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Tanto più nel caso di specie va richiamato principio più volte riaffermato da questa Corte (Sez. 1 - , n. 12624 del 12/02/2019 Ud. (dep. 21/03/2019 ) Rv. 275057 - 01) secondo cui la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti può ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnata sentenza d' appello che, nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, aveva evidenziato la pregnanza delle circostanze aggravanti, dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta). Nel caso di specie la Corte territoriale ha qualificato espressamente il comportamento processuale del [OSCURATO:PERSONA] "per nulla collaborativo" fol 7 e ha motivato congruamente a fronte della connotazione di gravità della condotta la incompatibilità di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche già "benevolmente concesse ",motivando implicitamente sul diniego della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. 2. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in quanto non è prospettabile un vizio di motivazione per il fatto che non sia data specifico valore ai rilievi difensivi che oppongono una valutazione parcellizzata dei dati probatori in un contesto dettagliatamente ricostruito dalla Corte territoriale. La difesa in realtà non prospetta significative alternative interpretazioni delle emergenze probatorie, sollecita solo una generica e non consentita rivisitazione delle prove e della ricostruzione offerta dai giudici di merito. E' principio non controverso, che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non sia tenuta a stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né a condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (cfr. Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Rv. 229369 - 01).Sul punto la Corte territoriale dopo aver analizzato puntualmente la tesi difensiva ha affermato sulla base del complessivo quadro probatorio che il Pallucca entrò nell'appartamento del [OSCURATO:PERSONA], utilizzando le chiavi in suo possesso e ne uscì dopo poco con l'involucro che poi cedette a Liguori e che aveva prelevato presso il deposito comune, tanto è vero che al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, nell'immediatezza dei fatti, omise di dire a quale abitazione appartenessero le chiavi trovate nella sua disponibilità. 3.In ordine al primo motivo dedotto da Pallucca deve rilevarsi come la decisione impugnata non abbia congruamente motivato in merito alle ragioni che sosterrebbero la configurabilità della suindicata circostanza aggravante la cui sussistenza, come è noto, può essere ravvisata in capo all'imputato concorrente solo se può postularsi una sua consapevolezza anche in relazione a tale aspetto, che richiede, in base a quanto previsto dal comma secondo dell'art. 59 cod. pen., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte della disponibilità delle armi Sez. 2, n. 44667 del 08/07/2013, dep. 06/11/2013, Rv. 257611). In materia di imputabilità soggettiva delle aggravanti il collegio ritiene che lo stesso debba essere identificato sulla base di quanto prevede l'art. 59 comma 2 cod. pen. e che il coefficiente psichico necessario per il loro riconoscimento non si identifica con il dolo (ovvero con la piena consapevolezza ed accettazione dell'evento accessorio), dato che è necessario solo che la circostanza che aggrava la condotta sia, in alternativa, (a) conosciuta, (b) ignorata per colpa, (c) ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. Si ritiene peraltro che il criterio di imputazione previsto dall'art. 59 comma 2 cod. pen. sia operativo anche nei casi in cui - come quello di specie - la circostanza sia di natura oggettiva e, dunque, sia estensibile ai concorrenti (art. 118 cod. pen.), in capo ai quali tale minimo coefficiente soggettivo deve essere comunque sussistente e riconoscibile. Infatti l'art.118 cod. pen., che indica i criteri di valutazione delle circostanze in caso di "concorso di persone", si limita prescrivere che alcune circostanze "soggettive" devono essere valutate in relazione al singolo concorrente, ma non modifica il criterio "generale" di imputazione soggettiva delle aggravanti, previsto dall'art. 59 cod. pen. Nel caso di specie il coefficiente psichico richiesto per il riconoscimento dell'aggravante oggettiva dell'uso dell'arma in capo al concorrente che non risulta avere avuto la disponibilità dell'arma, non risulta preso in alcuna considerazione dalla Corte territoriale ( fol 6 e 7), che pure ha motivato che il fatto che l'arma fosse custodita nella cassaforte dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e che non erano emersi elementi per indurre a sostenere un'ipotesi di concorso, non potendosi escludere che si trattasse di un'arma di esclusiva proprietà dell'imputato dallo stesso acquistata e ricevuta. Conseguentemente poiché dal percorso motivazionale della sentenza impugnata, non si evince la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 59 comma 2 cod. pen., che anzi risulta contraddetto dalle affermazioni riguardanti l'assoluzione dei capi B e C, la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto e rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 lett. d) Dpr 3309/90 contestata al capo A) con la conseguente rideterminazione della pena. 4.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il predetto ricorrente al pagam
Sentenza Cassazione n. 46665/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris