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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 35264/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 494 cod. pen., per mancato assorbimento di tale reato all'interno di quello di cui all'art. 640 cod. pen., dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela, è manifestamente infondato in quanto afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che il giudice di merito ha adeguatamente motivato sul punto con argomentazioni conformi al dato normativo e alla giurisprudenza di questa Corte (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata, a tenore della quale il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio, in senso conforme a quanto stabilito da Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventirniglia, Rv. 279647 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 23 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 494 cod. pen., per mancato assorbimento di tale reato all'interno di quello di cui all'art. 640 cod. pen., dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela, è manifestamente infondato in quanto afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che il giudice di merito ha adeguatamente motivato sul punto con argomentazioni conformi al dato normativo e alla giurisprudenza di questa Corte (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata, a tenore della quale il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio, in senso conforme a quanto stabilito da Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventirniglia, Rv. 279647 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 23 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 35264/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris