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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 18706/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04SHFNV nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con unico motivo di ricorso NDIAIE Aldo, imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come riqualificato dal Tribunale di Torino, e già condannato nel merito alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 688,00 di multa, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla contestata recidiva; Ritenuto al riguardo che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non possa fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425); Ritenuto in proposito che la sentenza impugnata abbia correttamente evidenziato che il ricorrente risulta gravato da due precedenti di cui uno specifico, i quali, in assenza di un contegno processuale positivamente valutabile, rappresentano un profondo radicamento nella scelta delinquenziale connessa al traffico di stupefacenti (su cui le due predette condanne non hanno sortito alcun effetto) e che, palesando una maggiore pericolosità del predetto, giustificano il riconoscimento della contestata recidiva (Cfr. pag. 3, sent. di appello), tanto più in ragione della non marginalità della condotta illecita sanzionata, consistita nella detenzione di trentatré ovuli di diversa sostanza cd. pesante (comportamento tra l'altro posto in essere a poca distanza temporale dal passaggio in giudicato della seconda condanna), e dell'irrilevanza della pretesa buona condotta processuale, risoltasi nell'ammissione di quanto non poteva essere negato stante la non contestata flagranza; Rilevato che il ricorso non si confronta appieno con l'articolato iter motivazionale appena richiamato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso - per le connotazioni di genericità appena richiamate, e comunque per la sua manifesta infondatezza - debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro • P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] enso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04SHFNV nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con unico motivo di ricorso NDIAIE Aldo, imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come riqualificato dal Tribunale di Torino, e già condannato nel merito alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 688,00 di multa, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla contestata recidiva; Ritenuto al riguardo che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non possa fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425); Ritenuto in proposito che la sentenza impugnata abbia correttamente evidenziato che il ricorrente risulta gravato da due precedenti di cui uno specifico, i quali, in assenza di un contegno processuale positivamente valutabile, rappresentano un profondo radicamento nella scelta delinquenziale connessa al traffico di stupefacenti (su cui le due predette condanne non hanno sortito alcun effetto) e che, palesando una maggiore pericolosità del predetto, giustificano il riconoscimento della contestata recidiva (Cfr. pag. 3, sent. di appello), tanto più in ragione della non marginalità della condotta illecita sanzionata, consistita nella detenzione di trentatré ovuli di diversa sostanza cd. pesante (comportamento tra l'altro posto in essere a poca distanza temporale dal passaggio in giudicato della seconda condanna), e dell'irrilevanza della pretesa buona condotta processuale, risoltasi nell'ammissione di quanto non poteva essere negato stante la non contestata flagranza; Rilevato che il ricorso non si confronta appieno con l'articolato iter motivazionale appena richiamato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso - per le connotazioni di genericità appena richiamate, e comunque per la sua manifesta infondatezza - debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] enso
Sentenza Cassazione n. 18706/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris