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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2001

Cassazione n. 10925/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Perugia ha parzialmente rifor- mato quanto alla pena la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Perugia del 16 maggio 2023 in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 5, n.2) cod.pen. deducendo: a) violazione di legge nella parte della sentenza in cui la Corte d'Ap- pello non ha riconosciuto la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. in considerazione dell'integrale risarcimento del danno interve- nuto, prima del giudizio, da parte della compagnia assicuratrice nei confronti delle parti civili; b) violazione di legge in ordine all'eccessiva durata della sanzione am- ministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2.1. Quanto al primo motivo, deve premettersi che, secondo l'orientamento di questa Corte di legittimità, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art.62 n.6 cod.pen., in caso di risarcimento effettuato da parte di soggetto di- verso dall'imputato, non è sufficiente che tale soggetto abbia con l'imputato, ov- vero con i suoi coobbligati solidali, rapporti contrattuali o personali che ne giusti- fichino l'intervento, ma è necessario che l'imputato manifesti una concreta e tem- pestiva volontà riparatoria, che abbia contribuito all'adempimento.

Invero, ai fini della dimostrazione della riconducibilità alla propria persona dell'intervento ripa- ratorio operato dal terzo assicuratore, l'imputato è tenuto ad uno specifico onere di allegazione dell'atto processuale o extraprocessuale da cui inferire la conoscenza dell'intervento riparatorio altrui e la manifestazione personale dell'intervento vo- lontario o spontaneo di procedere al risarcimento ovvero di prestare adesione all'intervento riparatorio del terzo sulla base di garanzia contrattuale assicurativa (Sez. 4, n. 6144 del 28/11/2017, Rv. 271969 - 01; Sez. 4, n. 12121 del 14/12/2022, Rv. 284327 - 01).

Ebbene, il ricorso fa riferi- mento soltanto al risarcimento operato dalla Compagnia assicuratrice, senza nep- pure accennare ad un qualsivoglia atto da cui inferire l'intento volontario e spon- taneo del [OSCURATO:PERSONA] di procedere al risarcimento ovvero di aderire alla riparazione operata dal terzo.

Una tale carenza di allegazione giustifica la esclusione dell'at- tenuante richiesta in quanto, in accordo alla giurisprudenza sopra richiamata, la volontà risarcitoria deve comunque trapelare dal comportamento processuale o extraprocessuale dell'imputato che intenda accedere al beneficio, di talchè la cir- costanza non può essere riconosciuta all'imputato che non abbia contribuito all'adempimento.

Inoltre, il ricorso non è autosufficiente, non avendo il ricorrente indicato né tantomeno allegato l'atto da cui sarebbe trapelato l'intento volontario di procedere al risarcimento o di fare propria la riparazione operata dal terzo (Sez. 4, n. 3360 del 16/12/2009, Rv. 246499 01, Sez. 4 - n. 3937 del 12/01/2021, Rv. 280384 - 01).

2.3. Del pari deve essere riconosciuta l'inammissibilità del secondo motivo in quanto non specifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.

Si censura infatti soltanto l'eccessività della misura senza tener conto della motivazione della sentenza im- pugnata in punto di riforma della sanzione accessoria (cfr. pag. 3).

Va allora ram- mentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione im- pugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può igno- rare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspe- cificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 10 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Perugia ha parzialmente rifor- mato quanto alla pena la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Perugia del 16 maggio 2023 in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 5, n.2) cod.pen. deducendo: a) violazione di legge nella parte della sentenza in cui la Corte d'Ap- pello non ha riconosciuto la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. in considerazione dell'integrale risarcimento del danno interve- nuto, prima del giudizio, da parte della compagnia assicuratrice nei confronti delle parti civili; b) violazione di legge in ordine all'eccessiva durata della sanzione am- ministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Quanto al primo motivo, deve premettersi che, secondo l'orientamento di questa Corte di legittimità, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art.62 n.6 cod.pen., in caso di risarcimento effettuato da parte di soggetto di- verso dall'imputato, non è sufficiente che tale soggetto abbia con l'imputato, ov- vero con i suoi coobbligati solidali, rapporti contrattuali o personali che ne giusti- fichino l'intervento, ma è necessario che l'imputato manifesti una concreta e tem- pestiva volontà riparatoria, che abbia contribuito all'adempimento. Invero, ai fini della dimostrazione della riconducibilità alla propria persona dell'intervento ripa- ratorio operato dal terzo assicuratore, l'imputato è tenuto ad uno specifico onere di allegazione dell'atto processuale o extraprocessuale da cui inferire la conoscenza dell'intervento riparatorio altrui e la manifestazione personale dell'intervento vo- lontario o spontaneo di procedere al risarcimento ovvero di prestare adesione all'intervento riparatorio del terzo sulla base di garanzia contrattuale assicurativa (Sez. 4, n. 6144 del 28/11/2017, Rv. 271969 - 01; Sez. 4, n. 12121 del 14/12/2022, Rv. 284327 - 01). Ebbene, il ricorso fa riferi- mento soltanto al risarcimento operato dalla Compagnia assicuratrice, senza nep- pure accennare ad un qualsivoglia atto da cui inferire l'intento volontario e spon- taneo del [OSCURATO:PERSONA] di procedere al risarcimento ovvero di aderire alla riparazione operata dal terzo. Una tale carenza di allegazione giustifica la esclusione dell'at- tenuante richiesta in quanto, in accordo alla giurisprudenza sopra richiamata, la volontà risarcitoria deve comunque trapelare dal comportamento processuale o extraprocessuale dell'imputato che intenda accedere al beneficio, di talchè la cir- costanza non può essere riconosciuta all'imputato che non abbia contribuito all'adempimento. Inoltre, il ricorso non è autosufficiente, non avendo il ricorrente indicato né tantomeno allegato l'atto da cui sarebbe trapelato l'intento volontario di procedere al risarcimento o di fare propria la riparazione operata dal terzo (Sez. 4, n. 3360 del 16/12/2009, Rv. 246499 01, Sez. 4 - n. 3937 del 12/01/2021, Rv. 280384 - 01). 2.3. Del pari deve essere riconosciuta l'inammissibilità del secondo motivo in quanto non specifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Si censura infatti soltanto l'eccessività della misura senza tener conto della motivazione della sentenza im- pugnata in punto di riforma della sanzione accessoria (cfr. pag. 3). Va allora ram- mentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione im- pugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può igno- rare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspe- cificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 10 m
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