Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08676/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 12/12/2023 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Grosseto ha chiesto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi delitti di peculato, commessi in A Seggiano dall'11 marzo 2014 al 13 maggio 2017, aggravati dall'aver l'imputato profittato di circostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa, in riferimento all'elevata età delle persone offese, e di aver cagionato alle stesse un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Secondo l'ipotesi di accusa, l'imputato, in qualità di direttore dell'ufficio postale di Seggiano (GR) e, dunque, di incaricato di pubblico servizio, in più occasioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, si sarebbe appropriato di ingenti somme di danaro, per l'importo complessivo di euro 95.845,49, prelevandole dai libretti postali di risparmio o dai conti correnti di alcuni clienti, che, riponendo la loro fiducia nell'imputato, gli avevano affidato i loro libretti o i codici delle loro carte per eseguire alcune operazioni bancarie.

2. L'imputato ha chiesto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato in udienza preliminare. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto, con sentenza emessa in data 4 novembre 2019, ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati a lui ascritti, e ritenute sussistenti le aggravanti contestate, applicata la disciplina della continuazione e la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di cinque anni di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

3. Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Firenze, ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato l'imputato appellante al pagamento delle spese processuali del grado.

4. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo quattro motivi.

4.1. Con il primo motivo il difensore ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento del fatto con riferimento all'affidabilità delle dichiarazioni delle persone offese poste a fondamento della condanna dell'imputato.

La Corte di appello avrebbe omesso di esaminare le censure proposte nell'atto di appello relativamente al forte condizionamento esercitato sulle dichiarazioni delle persone offese, «molto anziane e per nulla attrezzate tecnicamente», da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della struttura [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in ordine alla ricostruzione dei movimenti dei conti correnti delle persone offese.

Le persone offese non avrebbero avuto diretta cognizione delle appropriazioni poste in essere dall'imputato, ma si sarebbero limitate a ritenerle credibili sulla base della prospettazione loro resa da [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata, inoltre, non avrebbe verificato la riconducibilità delle operazioni bancarie contestate ai clienti, limitandosi a rilevare che i predetti erano incapaci, in quanto persone in età avanzate; in questo modo i giudici di appello avrebbero travisato la prova, introducendo nella motivazione della sentenza un'informazione non presente negli atti del processo.

Ad avviso del difensore, inoltre, il «teorema dell'incondizionato affidamento delle persone offese all'imputato» sarebbe maggiormente coerente con la qualificazione delle condotte contestate in termini di truffa.

4.2. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza degli artt. 63, 191 cod. proc. peri. e dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni parzialmente ammissive rese dall'imputato nella prima fase dell'accertamento ispettivo svolto dal direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] postale di Grosseto, cui il ricorrente era gerarchicamente sottoposto.

La Corte di appello erroneamente avrebbe ritenuto non applicabile nella specie il disposto dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., in quanto le dichiarazioni confessorie sarebbero state rese dall'imputato « nell'ambito...di un accertamento interno ad una società di diritto privato».

Questa affermazione sarebbe, tuttavia, intrinsecamente contraddittoria con il rilievo secondo il quale il delitto commesso sarebbe quello di peculato e, dunque, un delitto contro la pubblica amministrazione.

Il riferimento operato dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. all'esercizio di «attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti», nel caso di specie, troverebbe il fondamento nel d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta), che, a sua volta, richiama il Testo unico della Finanza e il Testo unico Bancario.

La telefonata tra il direttore della filiale di Grosseto e l'imputato, nel corso della quale lo stesso avrebbe ammesso le appropriazioni, inoltre, sarebbe avvenuta dopo la segnalazione della movimentazione anomala del libretto postale di [OSCURATO:PERSONA] e della verifica di ammanchi di cassa e, dunque, in un contesto già chiaramente ispettivo.

4.3. Con il terzo motivo il difensore ha censurato l'inosservanza dell'art. 314 cod. pen., in quanto difetterebbe la qualifica di incaricato di pubblico servizio del ricorrente.

La Corte di appello ha illegittimamente qualificato le condotte accertate come condotte di peculato, in quanto avrebbe dovuto ritenere integrato il delitto di appropriazione indebita aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen.

Il difensore ha richiamato sul punto le sentenze della giurisprudenza di legittimità che hanno escluso la qualifica di incaricato di pubblico servizio dell'operatore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. addetto alla vendita e alla gestione dei prodotti di bancoposta relativi al risparmio postale.

4.4. Con il quarto motivo il difensore ha denunciato la violazione degli artt.62-bis e 133 cod. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello non avrebbe considerato che il ricorrente, incensurato e privo di carichi pendenti, ha ammesso le condotte contestate prontamente; il ricorrente, peraltro, trovatosi in gravi difficoltà economiche dopo la perdita dell'impiego, avrebbe frequentato un corso per pizzaiolo per provvedere al proprio sostentamento.

Le somme oggetto di appropriazione sarebbero, peraltro, "coperte" dall'ammontare delle confische disposte (dell'autovettura e dell'abitazione del ricorrente).

I giudici di appello, per analoghe ragioni, avrebbero illogicamente determinato la pena edittale in misura superiore al minimo, ponendo a fondamento di questo apprezzamento elementi di fatto già considerati all'atto del riconoscimento delle aggravanti contestate.

5. Il procedimento, originariamente fissato per la trattazione all'udienza del 29 gennaio 2025, è stato rinviato in attesa della decisione delle Sezioni unite sulla qualifica soggettiva del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nell'esercizio dell'attività di raccolta del risparmio postale e nuovamente fissato per l'udienza del 5 febbraio 2026.

6. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 19 gennaio 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

7. In data 21 gennaio 2026 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi.

Il difensore, con riferimento al terzo motivo di ricorso, relativo alla qualifica pubblicistica dell'imputato, ha rilevato che i fatti di reato addebitati al medesimo sono pacificamente consistiti in indebiti prelievi dai libretti postali e - in un caso - dal conto bancoposta delle persone offese.

Tali condotte, quindi non hanno riguardato alcuno degli ambiti menzionati dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 34036 del 2025, e cioè l'attività di vendita e di gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale (connotati dallo sviluppo e dalla gestione di un portafoglio clienti, con proposta di prodotti e gestione della contrattualistica).

I prelievi illeciti contestati al ricorrente sarebbero avvenuti a mezzo della disponibilità materiale dei libretti di risparmio e della carta bancoposta delle persone offese, ovvero mediante la firma di distinte di prelievo.

L'imputato avrebbe, dunque, posto in essere le condotte appropriative contestate, non già in veste di "pubblico agente", ma quale detentore degli strumenti per la movimentazione dei rapporti finanziari, strumenti dei quali egli aveva un'autonoma disponibilità, in virtù della scelta delle persone offese di consegnarglieli.

Ad avviso del difensore, queste considerazioni militerebbero in favore dell'inquadramento del reato nella fattispecie di appropriazione indebita aggravata, anziché di peculato, quanto meno per gran parte dei fatti-reato contestati.

Il difensore ha, dunque, richiesto di dichiarare estinti i reati accertati per effetto dell'integrale decorso dei termini di prescrizione, ovvero di annullare la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della medesima Corte d'appello.

8. In data 26 gennaio 2026 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare l'imputato alla rifusione delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono complessivamente infondati.

2. Con il primo motivo il difensore ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento del fatto con riferimento all'affidabilità delle dichiarazioni delle persone offese poste a fondamento della condanna dell'imputato.

3. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione a un rinnovato esame di merito delle risultanze istruttorie, non consentito nel giudizio di legittimità.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguata (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La Corte di appello di Firenze ha, peraltro, rilevato, con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, che le dichiarazioni accusatorie delle persone offese sono state riscontrate dalla documentazione contabile acquisita e che l'adesione all'ipotesi di accusa costituisce l'unica spiegazione plausibile per i "vorticosi" movimenti bancari anomali accertati, destinati a conti correnti riconducibili all'imputato; i giudici di merito hanno, peraltro, rilevato che lo stesso imputato ha reso dichiarazioni ampiamente ammissive.

4. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza degli artt.63, 191 cod. proc. pen. e dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni parzialmente arrimissive rese dall'imputato nella prima fase dell'accertamento ispettivo svolto dal direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] postale di Grosseto.

5. Il motivo è infondato.

L'art. 220, disp. att., cod. proc. pen. sancisce che «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice».

Questa disposizione, nel disegno del legislatore, è volta creare un raccordo negli ambiti di confine tra il settore amministrativo e quello penale, al fine di garantire l'osservanza delle forme e delle garanzie del codice di rito, quando, nell'esercizio di attività di ispezioni o di attività di vigilanza previste da leggi speciali, «emergano indizi di reato» Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno precisato che «il significato dell'espressione "quando.. .emergano indizi di reato" - contenuta nell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. è tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale - deve intendersi nel senso che presupposto dell'operatività della norma sia non l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art.192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata».

Le Sezioni unite hanno, inoltre, chiarito che gli atti ispettivi comprendono «inchieste, verifiche e ogni altra operazione riconducibile a un rapporto istituzionalizzato di sovraordinazione gerarchica tra organo ispettore e titolare della posizione di soggezione» e che quelli di vigilanza riguardano «ogni forma di esercizio di pubblici poteri di sorveglianza sul rispetto di leggi e regolamenti da parte di soggetti che vi sono, a qualsiasi titolo, obbligati», essendo comunque opportuna, anche in vista delle finalità della disposizione, «l'accoglimento di una nozione il più ampia possibile» (Sez.

U. n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291).

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che il rapporto di sovraordinazione gerarchica o, comunque, l'attività di sorveglianza devono essere previsti da leggi o decreti, non nel senso che quelle fonti genericamente li contemplino, ma nel senso che in tali fonti deve trovare fondamento il rilievo pubblicistico dei poteri correlati all'esercizio di dette attività (Sez. 6, n. 51766 del 18/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274575 - 01).

Pertanto, quando venga in considerazione l'esercizio di un potere di ispezione e vigilanza, che - pur richiesto da normative di settore, al fine di assicurare l'adeguato svolgimento di attività - non è tuttavia connotato da preminenza di rilievo pubblicistico e assume rilievo solo all'interno della stessa struttura, non può in concreto porsi un problema di definizione di confini con l'attività di indagine a fini penali, attesa la netta distinzione tra la verifica della regolarità delle condotte a fini interni e l'eventuale rilievo delle irregolarità ai fini dell'applicazione di sanzioni penali, oggetto semmai di denuncia alla competente autorità.

In tema di attività ispettiva e di vigilanza, la disciplina contenuta all'art. 220, disp. att., cod. proc. pen., dunque, si applica esclusivamente nel caso di esercizio di pubblici poteri di sorveglianza e non anche nella diversa ipotesi del mero espletamento di una funzione di controllo interno finalizzato a verificare la regolarità della gestione (Sez. 6, n. 51766 del 18/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274575 - 01, fattispecie nella quale la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni, rese dall'imputato e da altri impiegati, raccolte nel corso di una inchiesta ispettiva interna presso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., finalizzata ad individuare irregolarità nei servizi di cassa e bancoposta; cfr. anche: Sez. 6, n. 35780 del 30/05/2023, Cioffi, non mass.; nonché, proprio in tema di dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], Sez. 2, n. 3819 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2020, Agrillo, non mass.).

Correttamente, dunque, la Corte di appello di Firenze ha escluso l'applicazione dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. nel caso di specie, in quanto le dichiarazioni rese dall'imputato sono state raccolte dal dirigente nel corso di una inchiesta interna all'ufficio, finalizzata ad individuare irregolarità nella gestione dei servizi di bancoposta e non già illeciti penali nell'ambito dell'esercizio di una attività amministrativa di vigilanza.6, Con il terzo motivo il difensore ha censurato l'inosservanza dell'art. 314 cod. pen., in quanto difetterebbe la qualifica di incaricato di pubblico servizio del ricorrente.

7. Il motivo è infondato.

7.1. La giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'attività svolta dai dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. addetti al servizio c.d. bancoposta, a partire da Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, (dep. 2017), Carloni, Rv. 272079 - 01, ha, infatti, operato una distinzione tra attività di raccolta del risparmio postale, che ha connotazione di attività di servizio pubblico, e attività di bancoposta diverse dalla raccolta del risparmio postale, a pieno titolo ricompresa nei comuni servizi bancari esercitati in un libero mercato concorrenziale, caratterizzata, ai fini penali, dalla natura privatistica (cfr. Sez.

U, n. 8342 del 23/05/1987, Tuzet, Rv. 176406 - 01).

Il dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. addetto al servizio c.d. bancoposta riveste, dunque, la qualità di incaricato di pubblico servizio soltanto in relazione all'attività di raccolta del risparmio postale, che ha una peculiare connotazione pubblicistica in quanto per legge è direttamente e univocamente finalizzata al perseguimento di primari interessi ed è effettuata per conto della [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti (Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, dep. 2017, Carloni, Rv. 272079 - 01, seguita in termini sostanzialmente adesivi da: Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017, Spataro, Rv. 269481-01; Sez. 6, n. 993 del 20/11/2018, dep. 2019, Consiglio, Rv. 274938 - 01; Sez. 6, n. 28630 del 22/05/2022, F., non mass.; Sez. 6, n. 44146 del 22/06/2023, Agnoletti, non mass.; Sez. 6, n. 22280 del 07/03/2024, Faso, Rv. 286614 - 01).

Questo orientamento valorizza la peculiare regolamentazione pubblicistica dell'attività di raccolta del risparmio postale di cui al d.P.R. n. 144 del 2001 nonché il disposto dell'art. 12 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale e delle telecomunicazioni), rimasto vigente anche dopo l'intervento modificativo dell'art. 218, lett. h), d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, ed evidenzia anche la previsione, per i prodotti di risparmio postale, di forme di tassazione agevolata e di esenzioni da oneri fiscali, nonché la sottoposizione della relativa attività al potere di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, esercitato, da ultimo, con il d.m. 5 ottobre 2020, nel quale, all'art. 1, è ribadito che il «risparmio postale costituisce servizio di interesse economico generale».

Con riferimento alla connotazione pubblicistica dell'attività di raccolta del risparmio postale, è, peraltro, insorto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, in quanto un diverso orientamento (affermatosi a partire da Sez. 6, n. 10124 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262746 - 01; Sez. 6, n. 18457 del 30/12/2014, dep. 2015, Romano, Rv. 263359 - 01; Sez. 6, n. 3940 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2016, Prete, non mass.; Sez. 6, n. 42657 del 31/05/2018, Paolacci, Rv. 274289 - 01) ha ritenuto che, nell'ambito dello svolgimento di funzioni di tipo bancario, qual è la raccolta di risparmio, l'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] ha natura privatistica, non diversamente da quella svolta dagli istituti di credito, regolata dal diritto privato.

La natura privatistica dell'attività di raccolta del risparmio non sarebbe, inoltre, esclusa per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. operi per conto della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultima sarebbe equiparabile ad un comune azionista che non interviene nei rapporti con la clientela, che sono regolati esclusivamente dal diritto civile.

Le Sezioni unite di questa Corte, nel definire questo contrasto di giurisprudenza, hanno statuito che costituisce prestazione di un pubblico servizio l'attività di raccolta del risparmio postale, ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da [OSCURATO:PERSONA] italiane s.p.a. per conto di [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti s.p.a., ancorché sia attuata mediante contratti di diritto privato, in quanto questi, nell'ambito di tale attività, costituiscono strumenti operativi di un modulo organizzativo normativamente istituito per fornire, in condizioni di parità, continuità e obbligatorietà, prestazioni di interesse pubblico il cui contenuto è regolato da provvedimenti conformativi, con vincoli di "prezzo" imposti all'erogatore e con recessività dello scopo di profitto rispetto a quello di erogazione (Sez.

U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731 - 01, fattispecie in tema di peculato).

Le Sezioni unite hanno aggiunto che «riveste la qualità di incaricato di un pubblico servizio l'operatore di [OSCURATO:PERSONA] italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale e, segnatamente, da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, quando opera nello svolgimento di tale attività, poiché questa si caratterizza anche per la fornitura di servizi di consulenza e la distribuzione dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali integra elemento costitutivo indefettibile dell'attività di raccolta del risparmio postale, la quale è prestazione di un pubblico servizio» (Sez.

U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731 - 02).

Le Sezioni unite hanno, dunque, statuito che la qualifica di incaricato di pubblico servizio del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] può essere ravvisata solo con riferimento all'attività di raccolta del risparmio postale.

Questa attività è specificamente contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) ed è definita dall'art. 1 d.P.R. cit. come «la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da [OSCURATO:PERSONA] per conto della [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti».

7.2. La Corte di appello di Firenze ha fatto corretta applicazione di questi principi di diritto, in quanto ha accertato che l'imputato, nel ruolo di direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] di Seggiano (GR), si è appropriato di somme di denaro depositate su libretti di risparmio postale di clienti della filiale, indicati in dettaglio nelle sentenze di merito, ponendo in essere prelievi indebiti.

Queste condotte appropriative sono state correttamente qualificate come peculato, in quanto sono state poste in essere dall'imputato nell'esercizio dell'attività di raccolta e di gestione del risparmio postale.

Anche i prelievi abusivamente operati dall'imputato sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] (la prima contestazione che figura nel capo di imputazione) mediante la carta bancoposta consegnatagli dalla stessa persona offesa sono pur sempre qualificabili come condotte di peculato, in quanto, per quanto accertato dalla sentenza di primo grado, traggono origine dal previo trasferimento di somme dal libretto di deposito postale della persona offesa sul conto corrente.

8. Con il motivo aggiunto il difensore ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen., in quanto l'imputato si è appropriato direttamente delle somme di denaro, ponendo in essere un abuso della fiducia dei clienti che gli avevano consegnato i codici per operare sui libretti e non in virtù della propria qualifica di incaricato di pubblico servizio.

9. Il motivo è infondato.

9.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (ex plurimis: Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525 - 01; cfr. Sez. 6, n. 11741 del 27/01/2023, Abbondanza, Rv. 284578 - 01; Sez. 6, n. 19424 del 03/05/2022, Grasso, Rv. 283161 - 01).

Le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza Prete, hanno ritenuto sussistente la disponibilità, per ragione del servizio, del denaro delle persone offese da parte del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. addetto alla gestione e alla vendita di prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale, il quale, dopo aver liquidato buoni fruttiferi postali dei clienti, aveva appostato il ricavato sui conti degli stessi e se ne era poi appropriato, prelevando direttamente le somme da tali rapporti mediante l'uso delle credenziali di cui era dotato per ragioni di servizio.

Il rapporto di impiego con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., infatti, consente al dipendente di avere accesso alla cassa dell'istituto postale e alla banca dati informativa e di compiere operazioni anche in relazione al denaro depositato sui libretti postali e sui buoni postali fruttiferi.

9.2. Le sentenze di merito, facendo corretta applicazione di questo principio di diritto, hanno accertato che l'imputato ha avuto la disponibilità giuridica delle somme dei clienti per ragione dell'ufficio o del servizio, prima dell'im possessa mento.

La disponibilità dei libretti o dei codici delle loro carte consegnatigli fiduciariamente dalle persone offese per eseguire alcune operazioni bancarie ha, peraltro, ulteriormente agevolato la commissione del reato di peculato, ma non ha costituito la ragione della disponibilità delle somme in capo all'imputato.

La presenza di un abuso dei poteri del mandatario non esclude la previa disponibilità delle somme da parte dell'imputato, nell'esercizio del proprio servizio, ma la aggrava ulteriormente.

10. Con il quarto motivo il difensore ha denunciato la violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

11. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato la determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale in ragione della gravità delle condotte accertate, desunta dall'entità delle somme sottratte a clienti, persone in condizioni di obiettiva fragilità («per la loro età e ingenuità»), e dalla loro reiterazione nel tempo.

Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici.

Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244 - 01).

Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto, in quanto la Corte di appello ha diffusamente e congruamente argomentato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, ravvisate nella capacità a delinquere dell'imputato, che non ha mostrato segni di ravvedimento, né ha «tentato, nei limiti delle sue possibilità, di risarcire le persone offese».

12. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Non deve essere disposta la liquidazione delle spese di costituzione e rappresentanza richiesta dalla parte civile, in quanto la stessa non è intervenuta alla discussione orale.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che, nel giudizio di cassazione con trattazione orale, non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 12/12/2023 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Grosseto ha chiesto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi delitti di peculato, commessi in A Seggiano dall'11 marzo 2014 al 13 maggio 2017, aggravati dall'aver l'imputato profittato di circostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa, in riferimento all'elevata età delle persone offese, e di aver cagionato alle stesse un danno patrimoniale di rilevante gravità. Secondo l'ipotesi di accusa, l'imputato, in qualità di direttore dell'ufficio postale di Seggiano (GR) e, dunque, di incaricato di pubblico servizio, in più occasioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, si sarebbe appropriato di ingenti somme di danaro, per l'importo complessivo di euro 95.845,49, prelevandole dai libretti postali di risparmio o dai conti correnti di alcuni clienti, che, riponendo la loro fiducia nell'imputato, gli avevano affidato i loro libretti o i codici delle loro carte per eseguire alcune operazioni bancarie. 2. L'imputato ha chiesto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato in udienza preliminare. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto, con sentenza emessa in data 4 novembre 2019, ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati a lui ascritti, e ritenute sussistenti le aggravanti contestate, applicata la disciplina della continuazione e la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di cinque anni di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. 3. Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Firenze, ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato l'imputato appellante al pagamento delle spese processuali del grado. 4. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento del fatto con riferimento all'affidabilità delle dichiarazioni delle persone offese poste a fondamento della condanna dell'imputato. La Corte di appello avrebbe omesso di esaminare le censure proposte nell'atto di appello relativamente al forte condizionamento esercitato sulle dichiarazioni delle persone offese, «molto anziane e per nulla attrezzate tecnicamente», da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della struttura [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in ordine alla ricostruzione dei movimenti dei conti correnti delle persone offese. Le persone offese non avrebbero avuto diretta cognizione delle appropriazioni poste in essere dall'imputato, ma si sarebbero limitate a ritenerle credibili sulla base della prospettazione loro resa da [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, inoltre, non avrebbe verificato la riconducibilità delle operazioni bancarie contestate ai clienti, limitandosi a rilevare che i predetti erano incapaci, in quanto persone in età avanzate; in questo modo i giudici di appello avrebbero travisato la prova, introducendo nella motivazione della sentenza un'informazione non presente negli atti del processo. Ad avviso del difensore, inoltre, il «teorema dell'incondizionato affidamento delle persone offese all'imputato» sarebbe maggiormente coerente con la qualificazione delle condotte contestate in termini di truffa. 4.2. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza degli artt. 63, 191 cod. proc. peri. e dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni parzialmente ammissive rese dall'imputato nella prima fase dell'accertamento ispettivo svolto dal direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] postale di Grosseto, cui il ricorrente era gerarchicamente sottoposto. La Corte di appello erroneamente avrebbe ritenuto non applicabile nella specie il disposto dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., in quanto le dichiarazioni confessorie sarebbero state rese dall'imputato « nell'ambito...di un accertamento interno ad una società di diritto privato». Questa affermazione sarebbe, tuttavia, intrinsecamente contraddittoria con il rilievo secondo il quale il delitto commesso sarebbe quello di peculato e, dunque, un delitto contro la pubblica amministrazione. Il riferimento operato dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. all'esercizio di «attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti», nel caso di specie, troverebbe il fondamento nel d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta), che, a sua volta, richiama il Testo unico della Finanza e il Testo unico Bancario. La telefonata tra il direttore della filiale di Grosseto e l'imputato, nel corso della quale lo stesso avrebbe ammesso le appropriazioni, inoltre, sarebbe avvenuta dopo la segnalazione della movimentazione anomala del libretto postale di [OSCURATO:PERSONA] e della verifica di ammanchi di cassa e, dunque, in un contesto già chiaramente ispettivo. 4.3. Con il terzo motivo il difensore ha censurato l'inosservanza dell'art. 314 cod. pen., in quanto difetterebbe la qualifica di incaricato di pubblico servizio del ricorrente. La Corte di appello ha illegittimamente qualificato le condotte accertate come condotte di peculato, in quanto avrebbe dovuto ritenere integrato il delitto di appropriazione indebita aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen. Il difensore ha richiamato sul punto le sentenze della giurisprudenza di legittimità che hanno escluso la qualifica di incaricato di pubblico servizio dell'operatore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. addetto alla vendita e alla gestione dei prodotti di bancoposta relativi al risparmio postale. 4.4. Con il quarto motivo il difensore ha denunciato la violazione degli artt.62-bis e 133 cod. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello non avrebbe considerato che il ricorrente, incensurato e privo di carichi pendenti, ha ammesso le condotte contestate prontamente; il ricorrente, peraltro, trovatosi in gravi difficoltà economiche dopo la perdita dell'impiego, avrebbe frequentato un corso per pizzaiolo per provvedere al proprio sostentamento. Le somme oggetto di appropriazione sarebbero, peraltro, "coperte" dall'ammontare delle confische disposte (dell'autovettura e dell'abitazione del ricorrente). I giudici di appello, per analoghe ragioni, avrebbero illogicamente determinato la pena edittale in misura superiore al minimo, ponendo a fondamento di questo apprezzamento elementi di fatto già considerati all'atto del riconoscimento delle aggravanti contestate. 5. Il procedimento, originariamente fissato per la trattazione all'udienza del 29 gennaio 2025, è stato rinviato in attesa della decisione delle Sezioni unite sulla qualifica soggettiva del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nell'esercizio dell'attività di raccolta del risparmio postale e nuovamente fissato per l'udienza del 5 febbraio 2026. 6. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 19 gennaio 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 7. In data 21 gennaio 2026 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi. Il difensore, con riferimento al terzo motivo di ricorso, relativo alla qualifica pubblicistica dell'imputato, ha rilevato che i fatti di reato addebitati al medesimo sono pacificamente consistiti in indebiti prelievi dai libretti postali e - in un caso - dal conto bancoposta delle persone offese. Tali condotte, quindi non hanno riguardato alcuno degli ambiti menzionati dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 34036 del 2025, e cioè l'attività di vendita e di gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale (connotati dallo sviluppo e dalla gestione di un portafoglio clienti, con proposta di prodotti e gestione della contrattualistica). I prelievi illeciti contestati al ricorrente sarebbero avvenuti a mezzo della disponibilità materiale dei libretti di risparmio e della carta bancoposta delle persone offese, ovvero mediante la firma di distinte di prelievo. L'imputato avrebbe, dunque, posto in essere le condotte appropriative contestate, non già in veste di "pubblico agente", ma quale detentore degli strumenti per la movimentazione dei rapporti finanziari, strumenti dei quali egli aveva un'autonoma disponibilità, in virtù della scelta delle persone offese di consegnarglieli. Ad avviso del difensore, queste considerazioni militerebbero in favore dell'inquadramento del reato nella fattispecie di appropriazione indebita aggravata, anziché di peculato, quanto meno per gran parte dei fatti-reato contestati. Il difensore ha, dunque, richiesto di dichiarare estinti i reati accertati per effetto dell'integrale decorso dei termini di prescrizione, ovvero di annullare la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della medesima Corte d'appello. 8. In data 26 gennaio 2026 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare l'imputato alla rifusione delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono complessivamente infondati. 2. Con il primo motivo il difensore ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento del fatto con riferimento all'affidabilità delle dichiarazioni delle persone offese poste a fondamento della condanna dell'imputato. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione a un rinnovato esame di merito delle risultanze istruttorie, non consentito nel giudizio di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguata (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte di appello di Firenze ha, peraltro, rilevato, con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, che le dichiarazioni accusatorie delle persone offese sono state riscontrate dalla documentazione contabile acquisita e che l'adesione all'ipotesi di accusa costituisce l'unica spiegazione plausibile per i "vorticosi" movimenti bancari anomali accertati, destinati a conti correnti riconducibili all'imputato; i giudici di merito hanno, peraltro, rilevato che lo stesso imputato ha reso dichiarazioni ampiamente ammissive. 4. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza degli artt.63, 191 cod. proc. pen. e dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni parzialmente arrimissive rese dall'imputato nella prima fase dell'accertamento ispettivo svolto dal direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] postale di Grosseto. 5. Il motivo è infondato. L'art. 220, disp. att., cod. proc. pen. sancisce che «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice». Questa disposizione, nel disegno del legislatore, è volta creare un raccordo negli ambiti di confine tra il settore amministrativo e quello penale, al fine di garantire l'osservanza delle forme e delle garanzie del codice di rito, quando, nell'esercizio di attività di ispezioni o di attività di vigilanza previste da leggi speciali, «emergano indizi di reato» Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno precisato che «il significato dell'espressione "quando.. .emergano indizi di reato" - contenuta nell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. è tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale - deve intendersi nel senso che presupposto dell'operatività della norma sia non l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art.192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata». Le Sezioni unite hanno, inoltre, chiarito che gli atti ispettivi comprendono «inchieste, verifiche e ogni altra operazione riconducibile a un rapporto istituzionalizzato di sovraordinazione gerarchica tra organo ispettore e titolare della posizione di soggezione» e che quelli di vigilanza riguardano «ogni forma di esercizio di pubblici poteri di sorveglianza sul rispetto di leggi e regolamenti da parte di soggetti che vi sono, a qualsiasi titolo, obbligati», essendo comunque opportuna, anche in vista delle finalità della disposizione, «l'accoglimento di una nozione il più ampia possibile» (Sez. U. n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che il rapporto di sovraordinazione gerarchica o, comunque, l'attività di sorveglianza devono essere previsti da leggi o decreti, non nel senso che quelle fonti genericamente li contemplino, ma nel senso che in tali fonti deve trovare fondamento il rilievo pubblicistico dei poteri correlati all'esercizio di dette attività (Sez. 6, n. 51766 del 18/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274575 - 01). Pertanto, quando venga in considerazione l'esercizio di un potere di ispezione e vigilanza, che - pur richiesto da normative di settore, al fine di assicurare l'adeguato svolgimento di attività - non è tuttavia connotato da preminenza di rilievo pubblicistico e assume rilievo solo all'interno della stessa struttura, non può in concreto porsi un problema di definizione di confini con l'attività di indagine a fini penali, attesa la netta distinzione tra la verifica della regolarità delle condotte a fini interni e l'eventuale rilievo delle irregolarità ai fini dell'applicazione di sanzioni penali, oggetto semmai di denuncia alla competente autorità. In tema di attività ispettiva e di vigilanza, la disciplina contenuta all'art. 220, disp. att., cod. proc. pen., dunque, si applica esclusivamente nel caso di esercizio di pubblici poteri di sorveglianza e non anche nella diversa ipotesi del mero espletamento di una funzione di controllo interno finalizzato a verificare la regolarità della gestione (Sez. 6, n. 51766 del 18/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274575 - 01, fattispecie nella quale la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni, rese dall'imputato e da altri impiegati, raccolte nel corso di una inchiesta ispettiva interna presso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., finalizzata ad individuare irregolarità nei servizi di cassa e bancoposta; cfr. anche: Sez. 6, n. 35780 del 30/05/2023, Cioffi, non mass.; nonché, proprio in tema di dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], Sez. 2, n. 3819 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2020, Agrillo, non mass.). Correttamente, dunque, la Corte di appello di Firenze ha escluso l'applicazione dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. nel caso di specie, in quanto le dichiarazioni rese dall'imputato sono state raccolte dal dirigente nel corso di una inchiesta interna all'ufficio, finalizzata ad individuare irregolarità nella gestione dei servizi di bancoposta e non già illeciti penali nell'ambito dell'esercizio di una attività amministrativa di vigilanza.6, Con il terzo motivo il difensore ha censurato l'inosservanza dell'art. 314 cod. pen., in quanto difetterebbe la qualifica di incaricato di pubblico servizio del ricorrente. 7. Il motivo è infondato. 7.1. La giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'attività svolta dai dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. addetti al servizio c.d. bancoposta, a partire da Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, (dep. 2017), Carloni, Rv. 272079 - 01, ha, infatti, operato una distinzione tra attività di raccolta del risparmio postale, che ha connotazione di attività di servizio pubblico, e attività di bancoposta diverse dalla raccolta del risparmio postale, a pieno titolo ricompresa nei comuni servizi bancari esercitati in un libero mercato concorrenziale, caratterizzata, ai fini penali, dalla natura privatistica (cfr. Sez. U, n. 8342 del 23/05/1987, Tuzet, Rv. 176406 - 01). Il dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. addetto al servizio c.d. bancoposta riveste, dunque, la qualità di incaricato di pubblico servizio soltanto in relazione all'attività di raccolta del risparmio postale, che ha una peculiare connotazione pubblicistica in quanto per legge è direttamente e univocamente finalizzata al perseguimento di primari interessi ed è effettuata per conto della [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti (Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, dep. 2017, Carloni, Rv. 272079 - 01, seguita in termini sostanzialmente adesivi da: Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017, Spataro, Rv. 269481-01; Sez. 6, n. 993 del 20/11/2018, dep. 2019, Consiglio, Rv. 274938 - 01; Sez. 6, n. 28630 del 22/05/2022, F., non mass.; Sez. 6, n. 44146 del 22/06/2023, Agnoletti, non mass.; Sez. 6, n. 22280 del 07/03/2024, Faso, Rv. 286614 - 01). Questo orientamento valorizza la peculiare regolamentazione pubblicistica dell'attività di raccolta del risparmio postale di cui al d.P.R. n. 144 del 2001 nonché il disposto dell'art. 12 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale e delle telecomunicazioni), rimasto vigente anche dopo l'intervento modificativo dell'art. 218, lett. h), d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, ed evidenzia anche la previsione, per i prodotti di risparmio postale, di forme di tassazione agevolata e di esenzioni da oneri fiscali, nonché la sottoposizione della relativa attività al potere di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, esercitato, da ultimo, con il d.m. 5 ottobre 2020, nel quale, all'art. 1, è ribadito che il «risparmio postale costituisce servizio di interesse economico generale». Con riferimento alla connotazione pubblicistica dell'attività di raccolta del risparmio postale, è, peraltro, insorto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, in quanto un diverso orientamento (affermatosi a partire da Sez. 6, n. 10124 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262746 - 01; Sez. 6, n. 18457 del 30/12/2014, dep. 2015, Romano, Rv. 263359 - 01; Sez. 6, n. 3940 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2016, Prete, non mass.; Sez. 6, n. 42657 del 31/05/2018, Paolacci, Rv. 274289 - 01) ha ritenuto che, nell'ambito dello svolgimento di funzioni di tipo bancario, qual è la raccolta di risparmio, l'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] ha natura privatistica, non diversamente da quella svolta dagli istituti di credito, regolata dal diritto privato. La natura privatistica dell'attività di raccolta del risparmio non sarebbe, inoltre, esclusa per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. operi per conto della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultima sarebbe equiparabile ad un comune azionista che non interviene nei rapporti con la clientela, che sono regolati esclusivamente dal diritto civile. Le Sezioni unite di questa Corte, nel definire questo contrasto di giurisprudenza, hanno statuito che costituisce prestazione di un pubblico servizio l'attività di raccolta del risparmio postale, ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da [OSCURATO:PERSONA] italiane s.p.a. per conto di [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti s.p.a., ancorché sia attuata mediante contratti di diritto privato, in quanto questi, nell'ambito di tale attività, costituiscono strumenti operativi di un modulo organizzativo normativamente istituito per fornire, in condizioni di parità, continuità e obbligatorietà, prestazioni di interesse pubblico il cui contenuto è regolato da provvedimenti conformativi, con vincoli di "prezzo" imposti all'erogatore e con recessività dello scopo di profitto rispetto a quello di erogazione (Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731 - 01, fattispecie in tema di peculato). Le Sezioni unite hanno aggiunto che «riveste la qualità di incaricato di un pubblico servizio l'operatore di [OSCURATO:PERSONA] italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale e, segnatamente, da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, quando opera nello svolgimento di tale attività, poiché questa si caratterizza anche per la fornitura di servizi di consulenza e la distribuzione dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali integra elemento costitutivo indefettibile dell'attività di raccolta del risparmio postale, la quale è prestazione di un pubblico servizio» (Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731 - 02). Le Sezioni unite hanno, dunque, statuito che la qualifica di incaricato di pubblico servizio del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] può essere ravvisata solo con riferimento all'attività di raccolta del risparmio postale. Questa attività è specificamente contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) ed è definita dall'art. 1 d.P.R. cit. come «la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da [OSCURATO:PERSONA] per conto della [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti». 7.2. La Corte di appello di Firenze ha fatto corretta applicazione di questi principi di diritto, in quanto ha accertato che l'imputato, nel ruolo di direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] di Seggiano (GR), si è appropriato di somme di denaro depositate su libretti di risparmio postale di clienti della filiale, indicati in dettaglio nelle sentenze di merito, ponendo in essere prelievi indebiti. Queste condotte appropriative sono state correttamente qualificate come peculato, in quanto sono state poste in essere dall'imputato nell'esercizio dell'attività di raccolta e di gestione del risparmio postale. Anche i prelievi abusivamente operati dall'imputato sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] (la prima contestazione che figura nel capo di imputazione) mediante la carta bancoposta consegnatagli dalla stessa persona offesa sono pur sempre qualificabili come condotte di peculato, in quanto, per quanto accertato dalla sentenza di primo grado, traggono origine dal previo trasferimento di somme dal libretto di deposito postale della persona offesa sul conto corrente. 8. Con il motivo aggiunto il difensore ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen., in quanto l'imputato si è appropriato direttamente delle somme di denaro, ponendo in essere un abuso della fiducia dei clienti che gli avevano consegnato i codici per operare sui libretti e non in virtù della propria qualifica di incaricato di pubblico servizio. 9. Il motivo è infondato. 9.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (ex plurimis: Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525 - 01; cfr. Sez. 6, n. 11741 del 27/01/2023, Abbondanza, Rv. 284578 - 01; Sez. 6, n. 19424 del 03/05/2022, Grasso, Rv. 283161 - 01). Le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza Prete, hanno ritenuto sussistente la disponibilità, per ragione del servizio, del denaro delle persone offese da parte del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. addetto alla gestione e alla vendita di prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale, il quale, dopo aver liquidato buoni fruttiferi postali dei clienti, aveva appostato il ricavato sui conti degli stessi e se ne era poi appropriato, prelevando direttamente le somme da tali rapporti mediante l'uso delle credenziali di cui era dotato per ragioni di servizio. Il rapporto di impiego con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., infatti, consente al dipendente di avere accesso alla cassa dell'istituto postale e alla banca dati informativa e di compiere operazioni anche in relazione al denaro depositato sui libretti postali e sui buoni postali fruttiferi. 9.2. Le sentenze di merito, facendo corretta applicazione di questo principio di diritto, hanno accertato che l'imputato ha avuto la disponibilità giuridica delle somme dei clienti per ragione dell'ufficio o del servizio, prima dell'im possessa mento. La disponibilità dei libretti o dei codici delle loro carte consegnatigli fiduciariamente dalle persone offese per eseguire alcune operazioni bancarie ha, peraltro, ulteriormente agevolato la commissione del reato di peculato, ma non ha costituito la ragione della disponibilità delle somme in capo all'imputato. La presenza di un abuso dei poteri del mandatario non esclude la previa disponibilità delle somme da parte dell'imputato, nell'esercizio del proprio servizio, ma la aggrava ulteriormente. 10. Con il quarto motivo il difensore ha denunciato la violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 11. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato la determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale in ragione della gravità delle condotte accertate, desunta dall'entità delle somme sottratte a clienti, persone in condizioni di obiettiva fragilità («per la loro età e ingenuità»), e dalla loro reiterazione nel tempo. Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244 - 01). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto, in quanto la Corte di appello ha diffusamente e congruamente argomentato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, ravvisate nella capacità a delinquere dell'imputato, che non ha mostrato segni di ravvedimento, né ha «tentato, nei limiti delle sue possibilità, di risarcire le persone offese». 12. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Non deve essere disposta la liquidazione delle spese di costituzione e rappresentanza richiesta dalla parte civile, in quanto la stessa non è intervenuta alla discussione orale. Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che, nel giudizio di cassazione con trattazione orale, non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si si
Sentenza Cassazione n. 08676/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris