CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 45936/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septife le conclusioni del PG J [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 9/12/2021, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per l'ingiusta detenzione sofferta in carcere dal 23/6/2010 al 19/2/2015, nell'ambito di un procedimento in cui era chiamato a rispondere dei reati di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 I. 203/91 e concorso esterno in associazione mafiosa, fattispecie da cui il richiedente era assolto in via definitiva in data 14/2/2018 per effetto della pronuncia resa in pari data dalla Corte di Cassazione, che dichiarava inammissibile il ricorso del Procuratore Generale avverso la pronuncia assolutoria della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il giudice della riparazione ha liquidato la somma complessiva di euro 401.365,64. A tale importo è pervenuto applicando il criterio aritmetico (euro 235,82 per ciascun giorno di detenzione in carcere, moltiplicato per n. 1.702 giorni di detenzione). In fase di calcolo ha decurtato dalla somma complessiva ottenuta il 20%, riconoscendo nel comportamento serbato dal richiedente gli estremi della colpa lieve ed ha poi aumentato l'importo della stessa percentuale in ragione dell'incensuratezza dell'imputato. Ha escluso ulteriori voci di danno patrimoniale e morale. 2. Ha interposto tempestiva impugnazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di ricorso, in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 314, cod. proc. pen. Si duole la difesa del riconoscimento della colpa lieve in capo al suo assistito; lamenta che, ove anche volessero individuarsi nel comportamento serbato dal Grillo profili riconducibili alla nozione di colpa lieve, la Corte di merito non avrebbe indicato il nesso eziologico tra le condotte evidenziate e l'erroneità del provvedimento restrittivo adottato a carico di questi. Con riferimento al primo profilo, è la stessa ordinanza impugnata a sostenere che il quadro cautelare esistente all'atto dell'adozione della misura sia rimasto sostanzialmente immutato fino alla pronuncia assolutoria. Il giudice della cognizione ha diversamente valutato il medesimo materiale indiziario a disposizione del giudice della cautela, pervenendo alla conclusione di ritenere insussistente la fattispecie di reato del concorso esterno in associazione mafiosa. I giudici della riparazione ammettono che la motivazione della sentenza della Corte di legittimità - largamente richiamata nel provvedimento impugnato - e quella assolutoria del giudice di merito, escludano l'esistenza di condotte imputabili all'istante a titolo di dolo o colpa grave, che abbiano causalmente inciso sull'adozione o il mantenimento della misura («ferma restando la "legittimità formale" della statuizione cautelare, questa Corte rileva che le condotte inizianti la colpevolezza dell'imputato non integrano il dolo e/o colpa grave, soli elementi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo de quo»). A fronte di tali argomentazioni, sovviene il consolidato principio affermato in sede di legittimità, in base al quale, laddove la pronuncia assolutoria sia intervenuta non in virtù dell'acquisizione di elementi nuovi rispetto all'originario quadro cautelare, ma sulla base di una semplice rivisitazione dello stesso, non solo risulta esclusa qualunque possibilità di contribuzione con dolo o colpa grave, ma deve essere esclusa anche la colpa lieve. Sulla base di tanto sarebbe assolutamente erroneo, in punto di diritto, l'assunto dei giudici della riparazione, secondo cui il comportamento serbato dal ricorrente è connotato da colpa lieve per l'accertata vicinanza dell'istante con ambienti criminali ed i comprovati rapporti con esponenti della locale 'ndrangheta. I giudici, dopo avere indicato quali sarebbero state le condotte che hanno deposto in senso negativo, si sottraggono all'obbligo di motivare sull'incidenza causale delle stesse sull'erroneo convincimento maturato dal giudice della cautela. La Corte di merito, invero, si limita ad affermare che la colpa lieve influisce sul quantum della riparazione, eludendo la questione. La giurisprudenza di legittimità, proprio in ipotesi di condotta colposa, ritiene che sia possibile apprezzare la stessa, sia pure solo parzialmente, purchè vi sia la dimostrazione di una stretta correlazione eziologica con l'errore in cui è incorso il giudice. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha concluso per l'inannmissibiltà del ricorso, sostenendo la carenza d'interesse del ricorrente. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. In subordine, ha chiesto che venga rigettato il ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio. Il difensore del ricorrente ha prodotto una memoria di replica alle argomentazioni espresse nella requisitoria del P.G., evidenziando come l'interesse a ricorrere sia individuabile nella decurtazione del 20% operata dalla Corte di merito in ragione della colpa lieve riconosciuta in capo al richiedente, palesando un evidente vizio di motivazione. Ha quindi insistito nel richiedere l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso risultano manifestamente infondati. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per ragioni diverse da quelle indicate dal P.G. nella requisitoria scritta e dall'Avvocatura Generale di Stato, che ha evidentemente equivocato il contenuto della ordinanza impugnata dal ricorrente, ritenendo che la Corte di merito avesse rigettato la richiesta d'indennizzo. 2. I giudici della riparazione hanno ripercorso la vicenda giudiziaria che ha riguardato il richiedente, a cui è necessario fare riferimento al fine di offrire compiuta risposta ai motivi di ricorso. In proposito hanno rammentato quanto segue: «Con ordinanza cautelare del 9.6.2010, il Gip presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], applicava la misura cautelare della custodia cautelare in carcere. In sede di interrogatorio del 25.6.2010, l'istante rispondeva, professando la propria innocenza. L'ordinanza cautelare del GIP veniva confermata dal Tribunale della Libertà, con ordinanza del 15.7.2010, annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, giusta sentenza n.11471/2011 del 22.3.2011; il Tribunale della Libertà, in sede di rinvio, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava l'ordinanza di custodia cautelare, concludendo per la sussistenza dei gravi indizi dei reati contestati al ricorrente. Quest'ultima statuizione veniva confermata dalla Corte di Cassazione, giusta sentenza n. 4754/2012 del 7.12.2011 dep. il 7.2.2012. Con sentenza del GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 29.11.20, l'istante veniva condannato, per i reati contestati, alla pena di anni 9 e mesi 8 di reclusione. Con sentenza della Corte Appello di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] ti veniva assolto dal reato di estorsione e limitatamente all'asta del 2005 da quello di turbata libertà degli incanti, ed escluse le aggravanti contestate in relazione al reato di cui all'art 416 bis c.p., veniva condannato alla pena di anni 5 mesi 6 di reclusione per concorso esterno, in quanto "non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione". Con sentenza n. 36401/2015 del 12.2.2015, la Corte di Cassazione annullava con rinvio la predetta statuizione, ritenendo necessario la rivalutazione delle conversazioni ritenute decisive a provare la responsabilità delrimputato. Con sentenza n.1181720 16 del 15.11.2016, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], giudicando in sede di rinvio, assolveva il [OSCURATO:PERSONA] ti dal reato di cui al capo L) di turbata libertà degli incanti, per non aver commesso il fatto, e dal reato di cui al capo M) di concorso esterno, perché il fatto non sussiste. Detta sentenza assolutoria diveniva irrevocabile, giusta sentenza della Corte di Cassazione del 14.2.2018, che dichiarava inammissibile il ricorso del Procuratore Generale». L'excursus rivela come il caso che occupa si collochi al di fuori delle ipotesi di ingiustizia formale, il cui statuto è stato precisamente delineato nei termini di cui alla pronuncia a Sezioni Unite D'ambrosio, che, in motivazione, ha precisato che la circostanza di avere dato causa, per dolo o colpa grave alla detenzione, nelle ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 314 cod. proc. pen., non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663). Nella motivazione della citata pronuncia si chiarisce che il limite indicato trova la sua giustificazione nel fatto che il sindacato sul comportamento (doloso o colposo) del soggetto attinto da misura cautelare é logicamente incompatibile con una valutazione cautelare successiva, basata sui medesimi elementi, nella quale sia stata esclusa la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura ex artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Sul punto la Corte d'appello ha dato atto nel provvedimento impugnato che, nel corso della vicenda giudiziaria che ha riguardato il richiedente, è rimasta "ferma" la legittimità formale della statuizione cautelare, circostanza non contestata dalla difesa. Si è ritenuto nel provvedimento impugnato che il ricorrente non avesse serbato un comportamento gravemente colposo o doloso suscettibile di incidere sul diritto all'indennizzo. Questo, tuttavia, non esclude la possibilità di riconoscere rilevanza alla colpa lieve ai fini della determinazione dell'indennizzo. Dopo talune iniziali oscillazioni nella giurisprudenza di questa Corte, si è affermato il condivisibile orientamento in base al quale «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, solo il dolo o la colpa grave dell'istante costituiscono cause ostative al sorgere del diritto all'indennizzo, ma ciò non toglie che il giudice possa valutare, ai fini della riduzione della sua entità, eventuali condotte dello stesso che abbiano comunque concorso a determinare lo stato di detenzione e che siano caratterizzate da colpa lieve» (Sez.4, n.43309 del 23/10/2008, B.N., n.m.; Sez. 4, n. 27529 del 20/05/2008, Okumboro, Rv. 240889, da ultimo Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569, così massinnata:«In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa lieve dell'istante, pur non ostando al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere valutata ai fini della riduzione del suo ammontare in base ad un'interpretazione "a contrario" dell'art. 314 cod. proc. pen. e non ad un'applicazione analogica dei principi espressi, nel settore della responsabilità civile, dagli artt. 1227 e 2056 cod. civ., stante la radicale divergenza delle due discipline")».Si è quindi attribuito rilievo, ai fini della taxatio, alla colpa lieve quale parametro funzionale alla liquidazione equitativa dell'indennizzo previsto dagli artt.314-315 cod. proc. pen. (Sez.4, n.36071 del 23/05/2014, Siclari, n.m.; Sez.4, n.29462 del 10/03/2011, Cesario, n.m.; Sez.4, 15/04/2009, Sicali, n. 22802, n.m.; Sez. 4, n. 2430 del 13/12/2011, Popa, dep. 20/01/2012, Rv. 251739, così massimata:"Nel procedimento di equa riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo bensì per l'eventuale riduzione della sua entità"). 3. Le pronunce di questa Corte citate nel ricorso afferiscono tutte ad ipotesi di ingiustizia formale, che non vengono in rilievo nel presente caso. (Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, Rv. 276091; Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Rv. 272993; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, Rv. 274765; Sez. 4, n. 5452 del 11/01/2019, Rv. 275021). Le censure riguardanti l'asserita inadeguatezza della motivazione in ordine alla incidenza dei comportamenti individuati dalla Corte di merito sull'adozione della misura cautelare risultano del tutto infondate. la Corte di merito ha dato conto delle ragioni di tale incidenza, mettendo in rilievo come gli acclarati rapporti di frequentazione del richiedente con esponenti di rilievo della locale ‘ndrangheta, illustrati in motivazione, hanno ragionevolmente inciso, sia pure in termini di colpa lieve, sulla formazione del falso convincimento de: giudice della cautela (cfr. pag. 10 dell'ordinanza impugnata). 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). Ritiene il Collegio che ricorrano giusti motivi, tenuto conto della inconferenza delle argomentazioni contenute nella memoria dell'Avvocatura, per non riconoscere le spese di costituzione in giudizio del Ministero resistente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese. [OSCURATO:PERSONA], c