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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01368/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29794-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale FAi rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2188/13/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata; che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Prato.

Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP, relativo all'anno 2006; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 12 comma 7 0 I n. 212/2000, 32 e 39 DPR n. 600/1973, 51 e 54 DPR n. 602/1973; che l'attività dell'Ufficio si sarebbe esplicata "a tavolino" e che la CTR avrebbe errato nel non distinguere le diverse ipotesi di attività d'indagine o, comunque, nel non aver verificato l'onere del contribuente di enunciazione in concreto delle sue ragioni e della loro rilevanza; che l'intimata ha resistito con controricorso; che, in data 8 aprile 2019, la società controricorrente ha presentato istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 6 d.l. n.

Ric. 2017 n. 29794 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -2- 119/2018 e che tale sospensione è stata accordata dalla Corte con ordinanza interlocutoria depositata il 3 giugno 2019; che, in data 4 novembre 2021, la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, contenente la prova del pagamento delle somme dovute per la definizione della lite P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LJc'LJ&, [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29794-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale FAi rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2188/13/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata; che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Prato. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP, relativo all'anno 2006; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 12 comma 7 0 I n. 212/2000, 32 e 39 DPR n. 600/1973, 51 e 54 DPR n. 602/1973; che l'attività dell'Ufficio si sarebbe esplicata "a tavolino" e che la CTR avrebbe errato nel non distinguere le diverse ipotesi di attività d'indagine o, comunque, nel non aver verificato l'onere del contribuente di enunciazione in concreto delle sue ragioni e della loro rilevanza; che l'intimata ha resistito con controricorso; che, in data 8 aprile 2019, la società controricorrente ha presentato istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. Ric. 2017 n. 29794 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- 119/2018 e che tale sospensione è stata accordata dalla Corte con ordinanza interlocutoria depositata il 3 giugno 2019; che, in data 4 novembre 2021, la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, contenente la prova del pagamento delle somme dovute per la definizione della lite P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LJc'LJ&, [OSCURATO:PERSONA]
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