CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 ottobre 2021
Cassazione n. 27747/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27314-2021 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n.1866/2021 depositata il 25/10/2021 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - ricorrente non costituita in questa fase - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; - resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di determinare la giurisdizione del Tribunale di Catanzaro. RILEVATO che l'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (INPS)-[OSCURATO:PERSONA] per la Calabria aggiudicava alla [OSCURATO:PERSONA], all'esito di procedura di licitazione privata, l'appalto relativo ai lavori di rifacimento dei servizi igienici, con nota del 28 maggio 2007, sottoscritta dal legale rappresentate della società, contenente la specificazione che «la presente ha valore di contratto e potrà essere sottoposta a registrazione in caso di uso»; che la Mastrosimone si sottraeva alla consegna dei lavori e contestava alla stazione appaltante la nullità e inefficacia del contratto, in tesi, «asserítamente stipulato»; che l'INPS, con nota del 17 settembre 2007, comunicava all'impresa aggiudicataria la risoluzione unilaterale del contratto per inadempimento; che la Mastrosimone, in data 22 gennaio 2008, conveniva in giudizio l'INPS, al fine di sentir dichiarare la nullità e inefficacia del contratto e della dichiarazione di risoluzione unilaterale dello stesso, con incameramento della cauzione, e di fare accertare la responsabilità della controparte per violazione dell'obbligo a contrarre, con condanna ai pagamenti in via conseguenziale, anche a titolo risarcitorio; che l'adito Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 10 febbraio 2012, declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; Ric. 2021 n. 27314 sez. SU - ud. 12-07-2022 -2- che la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 9 aprile 2018, rigettava il gravame, confermando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; che, in esito della translatio iudicii, l'adito Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con ordinanza del 20 ottobre 2021, ha tempestivamente sollevato d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, dopo avere interpretato il petitum sostanziale della domanda attorea come avente ad oggetto esclusivamente il contratto perfezionato tra l'INPS e la Mastrosimone, senza involgere la contestazione dell'esercizio della potestà di autotutela della stazione appaltante né atti costituenti espressione di poteri autoritativi; che il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta, nella quale ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. CONSIDERATO che viene richiesto a questa Corte di stabilire a chi spetti la giurisdizione nel caso di domanda volta a far dichiarare la nullità e inefficacia del contratto di appalto stipulato con un ente pubblico e della deliberazione del committente di risoluzione unilaterale del contratto per inadempimento dell'appaltatore, con domanda di risarcimento del danno e di rimborso delle spese e della cauzione prestata; che, secondo la granitica giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale, quest'ultimo da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 23600 del 2020); Ric. 2021 n. 27314 sez. SU - ud. 12-07-2022 -3- che, con riferimento all'attività negoziale della pubblica amministrazione, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della volontà e alla scelta del contraente privato in base alle regole della cd. evidenza pubblica, mentre appartengono alla giurisdizione ordinaria quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto (o dall'aggiudicazione definitiva) fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto (ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 21971 del 2021, n. 7219 del 2020, n. 24411 e 2144 del 2018, n. 21200 del 2017); che tra le controversie incluse nell'ambito della giurisdizione ordinaria vi sono quelle aventi ad oggetto l'accertamento delle condizioni di validità, efficacia, nullità o annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee o sopravvenute alla struttura del contratto, comprese quelle derivanti da irregolarità o illegittimità della procedura amministrativa a monte e le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica o sussistenza di vizi che ne affliggono singoli atti, accertabili incidentalmente da detto giudice (ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 5446 del 2012); quelle aventi ad oggetto la risoluzione del contratto per inadempimento dell'ente pubblico committente, anche se attuata mediante atto unilaterale di rescissione da parte del committente (cfr. Cass., Sez. Un., n. 2482 del 2017, n. 19787 del 2003), e l'incameramento della cauzione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4425 del 2007); che, alla luce della giurisprudenza poc'anzi ricordata, la giurisdizione compete al giudice ordinario nella controversia di cui si discute, nella quale le parti sono contrapposte su un piano paritetico riguardante questioni involgenti la fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto, quest'ultima espressamente rappresentata dalla parte committente Ric. 2021 n. 27314 sez. SU - ud. 12-07-2022 -4- come avente «valore di contratto», fermo restando che inerisce al merito (e non alla giurisdizione) l'accertamento della natura e impegnatività del vincolo derivante dall'aggiudicazione, oltre che dei profili di invalidità contrattuale prospettati dalla società Mastrosimone; che, in conclusione, è dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e, di conseguenza, le sentenze declinatorie del Tribunale e della Corte d'appello di Catanzaro sono cassate, con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Catanzaro. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del Tribunale ordinario di Catanzaro, dinanzi al quale rimette le parti, e cassa le sentenze declinatorie del Tribunale e della Corte d'appello di Catanzaro. Roma, 1