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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23694/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Agostino è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo" (Sez. 1, n. 45184 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 285506 - 01); Ritenuto che la Corte di appello di L'Aquila, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso la sussistenza del dedotto giustificato motivo rispetto al porto del coltello da parte dell'imputato (il quale aveva sostenuto che esso era dovuto alla necessità di far fronte alle esigenze della vita quotidiana, in quanto privo di fissa dimora) evidenziando, al riguardo, che si trattava di un coltello e di una fionda rinvenuti all'interno del cassettino dell'auto condotta dall'imputato e di sua proprietà; Considerato che il ricorrente, pur lamentando il vizio di motivazione, suggerisce una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale per escludere la sussistenza del sopra indicato giustificato motivo e per confermare che gli oggetti sequestrati erano a lui riferibili; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 6 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Agostino è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo" (Sez. 1, n. 45184 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 285506 - 01); Ritenuto che la Corte di appello di L'Aquila, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso la sussistenza del dedotto giustificato motivo rispetto al porto del coltello da parte dell'imputato (il quale aveva sostenuto che esso era dovuto alla necessità di far fronte alle esigenze della vita quotidiana, in quanto privo di fissa dimora) evidenziando, al riguardo, che si trattava di un coltello e di una fionda rinvenuti all'interno del cassettino dell'auto condotta dall'imputato e di sua proprietà; Considerato che il ricorrente, pur lamentando il vizio di motivazione, suggerisce una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale per escludere la sussistenza del sopra indicato giustificato motivo e per confermare che gli oggetti sequestrati erano a lui riferibili; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 giugno
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