CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 00378/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che ha confermato la pronuncia con la quale il ec.ien12A Tribunale di CUI:=k ha affermato la penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di diffamazione aggravata e, ritenuta la recidiva contestata, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione della legge penale in relazione all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., per mancata riassunzione delle prove innanzi al giudice in nuova composizione, è manifestamente infondato in quanto inerente alla violazione di una norma processuale che non determina una nullità assoluta. Invero, l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dall'originario giudice, fermi i poteri di valutazione di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa (Sez. U, n. 41736 del 20/05/2019, Bajrami, Rv. 276754). Nel caso di specie, come puntualizzato dalla corte territoriale, il ricorrente ha omesso di fornire specifici elementi a sostegno dell'asserita indispensabilità della rinnovazione; Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione all'irregolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, è manifestamente infondato in quanto trattasi di un errore materiale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consigliere estensore -Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]