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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15812/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palmi di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 589 bis, commi 2, 6 e 8, cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e 590 bis, commi 2 e 8, cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Melicucco il 20 gennaio 2020 (decesso di Fava e lesioni di Bujor) e il 4 febbraio 2020 (decesso di Petrescu), alla pena di anni 8 mesi 2 di reclusione ed al risarcimento del danno in favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale ricostruito nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente.

L'imputato, alla guida della autovettura [OSCURATO:PERSONA], percorrendo la SS 682 direzione di marcia Ionio-Tirreno, per colpa consistita nel guidare in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a 3,0 g/I, e nel non mantenere il margine destro della carreggiata, giunto all'altezza del km 6+900, aveva invaso la corsia di marcia opposta e aveva colliso frontalmente con l'autovettura Lancia Y guidata da [OSCURATO:PERSONA], cagionando in tal modo il decesso di quest'ultima e, a seguito del ricovero in ospedale, il decesso di [OSCURATO:PERSONA] e le lesioni di [OSCURATO:PERSONA], trasportati sull'auto da lui condotta.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

Il difensore contesta, in realtà, la ricostruzione fattuale per cui alla guida dell'autovettura che aveva cagionato l'incidente sarebbe stato l'imputato e non altro occupante l'auto ed in particolare [OSCURATO:PERSONA] e contesta, altresì, la mancata effettuazione di un accertamento peritale volto a verificare la funzionalità dell'impianto frenante dall'auto condotta dall'imputato.

Sotto il primo profilo il difensore lamenta che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato una serie di elementi ed in particolare: (i) la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso l'ospedale di Polistena.

Questi aveva rilasciato dichiarazioni differenti: in data 20 gennaio 2020, nella immediatezza dell'incidente, aveva dichiarato di aver visto [OSCURATO:PERSONA] fare dei gesti al connazionale [OSCURATO:PERSONA] e di avere interpretato tali gesti come un suggerimento a non dire che era stato Bujor alla guida dell'auto, mentre in data 7 febbraio 2020, davanti al Pubblico Ministero, aveva dichiarato di aver interpretato quei gesti come un tentativo di comunicare con l'amico che si trovava in coma etilico e vomitava e richiamare l'attenzione degli operatori, e non anche come un consiglio all'amico di non parlare e, infine, sentito in data 3 marzo 2021 in sede di integrazione probatoria al giudizio abbreviato condizionato, aveva ribadito la seconda versione dei fatti.

A fronte di ciò i giudici di primo e di secondo grado non avevano dato rilievo a tali dichiarazioni; definendole generiche e comunque fondate su percezioni soggettive; (il) la relazione dei vigili del fuoco e della polizia stradale del 20 gennaio 2020 dava atto che l'autovettura si era più volte capovolta e che i corpi all'interno si erano mossi; il corpo di [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato non già al posto di guida, bensì sul sedile anteriore unitamente a Bujor e solo dalla posizione- l'uno sopra, l'altro sotto- gli operanti avevano desunto che alla guida si fosse trovato [OSCURATO:PERSONA], mentre era ben possibile che, a causa del movimento, i corpi si fossero mossi più volte e che quindi al posto di guida fosse stato Bujor; (iii) [OSCURATO:PERSONA] era privo di patente di guida e non era il proprietario del mezzo.

A fronte di tutti tali elementi, la deposizionÈdi Pirvu isecondo il quale alla guida del mezzo era stato [OSCURATO:PERSONA], non poteva ritenersi attendibile in ragione della deposizione del teste infermiere di cui si è detto ed in ragione del fatto che la circostanza riferita diA Pirvui per cui la loro auto era in fase di sorpasso era stata smentita dal teste oculare [OSCURATO:PERSONA], che con la sua auto stava procedendo dietro la Lancia Y condotta da Fava.

Sotto il secondo profilo il difensore assume che, da una verifica condotta sul motore di ricerca Google, e in particolare da una conversazione in forum di utenti, era emerso che il tipo di auto condotta dall'imputato era affetta da problemi all'impianto frenante.

Il fatto che dopo l'incidente il mezzo avesse proseguito nella traiettoria e senza lasciare alcuna traccia di frenata poteva essere una conferma del disfunzionamento dei freni dell'auto al momento dell'incidente. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il difensore lamenta in maniera generica il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

4. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

5. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Le parti civili, eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato conclusioni con cui hanno chiesto confermarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Al fine di meglio inquadrare il perimetro del presente giudizio di legittimità, \t/i.-t i si deve premetterén.ffél caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamentg costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218).

Per converso il ricorso per cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica e non può limitarsi a un generico dissenso critico sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate con il gravame.

Quando intende censurare la valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame, il ricorrente ha l'onere di specificare il contenuto dell'impugnazione e di indicare i punti della motivazione censurati e le ragioni della censura al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853).

Sono, inoltre, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Ciò premesso il primo motivo è inammissibile in quanto, nel contestare la ricostruzione per cui alla guida dell'auto vi era l'imputato, non evidenzla alcun travisamento dei dati ovvero la contraddittorietà o illogicità della motivazione, ma con reiterazione degli stessi argomenti già fatti valere in sede di appello e in assenza di confronto reale con la motivazione della sentenza impugnata, sollecita questa Corte ad una diversa valutazione del compendio probatorio.

In ogni caso il motivo è manifestamente infondato. 3.1.La Corte di Appello ha ripercorso le risultanze istruttorie ed ha ritenuto che la identificazione del conducente nell'imputato [OSCURATO:PERSONA] emergesse al di là di ogni ragionevole dubbio da una pluralità di elementi, ovvero dalle convergenti dichiarazioni di due passeggeri dell'autovettura, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dalle dichiarazioni del possessore dell'auto, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di averla consegnata a tale Giorgio riconosciuto in foto nel ricorrente; dall'esito delle valutazioni operate dalla polizia giudiziaria, anche sulla scorta di quanto rilevato dai Vigili del Fuoco, circa la posizione dei corpi occupanti l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] subito dopo l'incidente; dalle stesse dichiarazioni dell'infermiere [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva precisato che l'ipotesi per cui, al suo cospetto, Pirvu avesse provato a suggerire a Bujor di non rivelare di essere stato alla guida dell'auto, era una sua semplice congettura, non fondata su alcunché.

Nessun rilievo poteva, poi, essere attribuito - ha sottolineato la Corte - alla divergenza fra le dichiarazioni di Pirvu e del teste Raschillà in merito all'essere stata o meno l'auto di [OSCURATO:PERSONA] in fase di sorpasso, in quanto ben poteva essere che Pirvu, trovandosi sul sedile posteriore dell'auto, avesse erroneamente creduto che il cambio di corsia del Mitsubishi fosse avvenuto per una manovra di sorpasso in realtà inesistente.

Il percorso argomentativo adottato dai giudici appare coerente con i dati di tlA1-1 t 4/A bE fatto riportati eLLto nelle inferenze logiche tratte dai dati fattuali.

Di contro la censura del ricorrente, come detto, non intacca alcun passaggio di tale percorso in modo da evidenziarne incongruenze o illogicità, ma si limita a prospettare come plausibile una diversa ricostruzione, chiamando i giudici di legittimità ad una inammissibile rivalutazione del merito.

Anche la censura relativa al mancato espletamento della perizia volta ad accertare il funzionamento dell'impianto frenante dell'auto è manifestamente infondata.

La torte, ancora una volta con una motivazione esente da vizi, ha messo in risalto che la denuncia estrapolata dal forum rintracciato nel web risalva a ben 18 anni prima dei fatti e che in ogni caso l'assenza di tracce di frenata poteva essere spiegata con le condizioni di [OSCURATO:PERSONA], certamente annebbiato dalla condizione di grave ebbrezza alcolica, comprovata da tasso alcolemico accertato di 3,00 g/I.

In ogni caso si deve ribadire il principio consolidato per cui l'accertamento in ordine alla necessità della rinnovazione istruttoria è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6 n. 48093 del 10/10/2018, Aniello, Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353). 4.11 secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente si limita ad invocare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed un trattamento sanzionatorio più mite, 5 (3 senza addurre alcun elemento a sostegno della richiesta, ed è, comunque, manifestamente infondato.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Nel caso in esame il percorso seguito dalla Corte nella determinazione del trattamento sanzionatorio è esente da vizi.

I giudici hanno ritenuto non potersi riconoscere le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. in assenza di elementi positivi da valorizzare in tale senso e, anzi, in presenza di elementi in senso contrario, quali le allarmanti circostanze della condotta consistita nella guida in stato di ebbrezza e in assenza di patente, e hanno ritenuto, altresì, congrua la pena determinata dal giudice di primo grado nella misura di anni 8 e mesi 2 di reclusione, ben al di sotto della pena edittale media. 5.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto ad ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare la pretesa avversa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria.

Si deve rilevare, tuttavia, che, nel caso in esame, le parti civili si sono limitate a chiedere il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti e non fornendo un contributo effettivo alla decisione.

Pertanto, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta (in tal senso, da ultimo, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palmi di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 589 bis, commi 2, 6 e 8, cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e 590 bis, commi 2 e 8, cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Melicucco il 20 gennaio 2020 (decesso di Fava e lesioni di Bujor) e il 4 febbraio 2020 (decesso di Petrescu), alla pena di anni 8 mesi 2 di reclusione ed al risarcimento del danno in favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale ricostruito nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. L'imputato, alla guida della autovettura [OSCURATO:PERSONA], percorrendo la SS 682 direzione di marcia Ionio-Tirreno, per colpa consistita nel guidare in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a 3,0 g/I, e nel non mantenere il margine destro della carreggiata, giunto all'altezza del km 6+900, aveva invaso la corsia di marcia opposta e aveva colliso frontalmente con l'autovettura Lancia Y guidata da [OSCURATO:PERSONA], cagionando in tal modo il decesso di quest'ultima e, a seguito del ricovero in ospedale, il decesso di [OSCURATO:PERSONA] e le lesioni di [OSCURATO:PERSONA], trasportati sull'auto da lui condotta. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il difensore contesta, in realtà, la ricostruzione fattuale per cui alla guida dell'autovettura che aveva cagionato l'incidente sarebbe stato l'imputato e non altro occupante l'auto ed in particolare [OSCURATO:PERSONA] e contesta, altresì, la mancata effettuazione di un accertamento peritale volto a verificare la funzionalità dell'impianto frenante dall'auto condotta dall'imputato. Sotto il primo profilo il difensore lamenta che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato una serie di elementi ed in particolare: (i) la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso l'ospedale di Polistena. Questi aveva rilasciato dichiarazioni differenti: in data 20 gennaio 2020, nella immediatezza dell'incidente, aveva dichiarato di aver visto [OSCURATO:PERSONA] fare dei gesti al connazionale [OSCURATO:PERSONA] e di avere interpretato tali gesti come un suggerimento a non dire che era stato Bujor alla guida dell'auto, mentre in data 7 febbraio 2020, davanti al Pubblico Ministero, aveva dichiarato di aver interpretato quei gesti come un tentativo di comunicare con l'amico che si trovava in coma etilico e vomitava e richiamare l'attenzione degli operatori, e non anche come un consiglio all'amico di non parlare e, infine, sentito in data 3 marzo 2021 in sede di integrazione probatoria al giudizio abbreviato condizionato, aveva ribadito la seconda versione dei fatti. A fronte di ciò i giudici di primo e di secondo grado non avevano dato rilievo a tali dichiarazioni; definendole generiche e comunque fondate su percezioni soggettive; (il) la relazione dei vigili del fuoco e della polizia stradale del 20 gennaio 2020 dava atto che l'autovettura si era più volte capovolta e che i corpi all'interno si erano mossi; il corpo di [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato non già al posto di guida, bensì sul sedile anteriore unitamente a Bujor e solo dalla posizione- l'uno sopra, l'altro sotto- gli operanti avevano desunto che alla guida si fosse trovato [OSCURATO:PERSONA], mentre era ben possibile che, a causa del movimento, i corpi si fossero mossi più volte e che quindi al posto di guida fosse stato Bujor; (iii) [OSCURATO:PERSONA] era privo di patente di guida e non era il proprietario del mezzo. A fronte di tutti tali elementi, la deposizionÈdi Pirvu isecondo il quale alla guida del mezzo era stato [OSCURATO:PERSONA], non poteva ritenersi attendibile in ragione della deposizione del teste infermiere di cui si è detto ed in ragione del fatto che la circostanza riferita diA Pirvui per cui la loro auto era in fase di sorpasso era stata smentita dal teste oculare [OSCURATO:PERSONA], che con la sua auto stava procedendo dietro la Lancia Y condotta da Fava. Sotto il secondo profilo il difensore assume che, da una verifica condotta sul motore di ricerca Google, e in particolare da una conversazione in forum di utenti, era emerso che il tipo di auto condotta dall'imputato era affetta da problemi all'impianto frenante. Il fatto che dopo l'incidente il mezzo avesse proseguito nella traiettoria e senza lasciare alcuna traccia di frenata poteva essere una conferma del disfunzionamento dei freni dell'auto al momento dell'incidente. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il difensore lamenta in maniera generica il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. 4. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Le parti civili, eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato conclusioni con cui hanno chiesto confermarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Al fine di meglio inquadrare il perimetro del presente giudizio di legittimità, \t/i.-t i si deve premetterén.ffél caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamentg costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Per converso il ricorso per cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica e non può limitarsi a un generico dissenso critico sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate con il gravame. Quando intende censurare la valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame, il ricorrente ha l'onere di specificare il contenuto dell'impugnazione e di indicare i punti della motivazione censurati e le ragioni della censura al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853). Sono, inoltre, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Ciò premesso il primo motivo è inammissibile in quanto, nel contestare la ricostruzione per cui alla guida dell'auto vi era l'imputato, non evidenzla alcun travisamento dei dati ovvero la contraddittorietà o illogicità della motivazione, ma con reiterazione degli stessi argomenti già fatti valere in sede di appello e in assenza di confronto reale con la motivazione della sentenza impugnata, sollecita questa Corte ad una diversa valutazione del compendio probatorio. In ogni caso il motivo è manifestamente infondato. 3.1.La Corte di Appello ha ripercorso le risultanze istruttorie ed ha ritenuto che la identificazione del conducente nell'imputato [OSCURATO:PERSONA] emergesse al di là di ogni ragionevole dubbio da una pluralità di elementi, ovvero dalle convergenti dichiarazioni di due passeggeri dell'autovettura, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dalle dichiarazioni del possessore dell'auto, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di averla consegnata a tale Giorgio riconosciuto in foto nel ricorrente; dall'esito delle valutazioni operate dalla polizia giudiziaria, anche sulla scorta di quanto rilevato dai Vigili del Fuoco, circa la posizione dei corpi occupanti l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] subito dopo l'incidente; dalle stesse dichiarazioni dell'infermiere [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva precisato che l'ipotesi per cui, al suo cospetto, Pirvu avesse provato a suggerire a Bujor di non rivelare di essere stato alla guida dell'auto, era una sua semplice congettura, non fondata su alcunché. Nessun rilievo poteva, poi, essere attribuito - ha sottolineato la Corte - alla divergenza fra le dichiarazioni di Pirvu e del teste Raschillà in merito all'essere stata o meno l'auto di [OSCURATO:PERSONA] in fase di sorpasso, in quanto ben poteva essere che Pirvu, trovandosi sul sedile posteriore dell'auto, avesse erroneamente creduto che il cambio di corsia del Mitsubishi fosse avvenuto per una manovra di sorpasso in realtà inesistente. Il percorso argomentativo adottato dai giudici appare coerente con i dati di tlA1-1 t 4/A bE fatto riportati eLLto nelle inferenze logiche tratte dai dati fattuali. Di contro la censura del ricorrente, come detto, non intacca alcun passaggio di tale percorso in modo da evidenziarne incongruenze o illogicità, ma si limita a prospettare come plausibile una diversa ricostruzione, chiamando i giudici di legittimità ad una inammissibile rivalutazione del merito. Anche la censura relativa al mancato espletamento della perizia volta ad accertare il funzionamento dell'impianto frenante dell'auto è manifestamente infondata. La torte, ancora una volta con una motivazione esente da vizi, ha messo in risalto che la denuncia estrapolata dal forum rintracciato nel web risalva a ben 18 anni prima dei fatti e che in ogni caso l'assenza di tracce di frenata poteva essere spiegata con le condizioni di [OSCURATO:PERSONA], certamente annebbiato dalla condizione di grave ebbrezza alcolica, comprovata da tasso alcolemico accertato di 3,00 g/I. In ogni caso si deve ribadire il principio consolidato per cui l'accertamento in ordine alla necessità della rinnovazione istruttoria è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6 n. 48093 del 10/10/2018, Aniello, Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353). 4.11 secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente si limita ad invocare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed un trattamento sanzionatorio più mite, 5 (3 senza addurre alcun elemento a sostegno della richiesta, ed è, comunque, manifestamente infondato. Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Nel caso in esame il percorso seguito dalla Corte nella determinazione del trattamento sanzionatorio è esente da vizi. I giudici hanno ritenuto non potersi riconoscere le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. in assenza di elementi positivi da valorizzare in tale senso e, anzi, in presenza di elementi in senso contrario, quali le allarmanti circostanze della condotta consistita nella guida in stato di ebbrezza e in assenza di patente, e hanno ritenuto, altresì, congrua la pena determinata dal giudice di primo grado nella misura di anni 8 e mesi 2 di reclusione, ben al di sotto della pena edittale media. 5.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto ad ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare la pretesa avversa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. Si deve rilevare, tuttavia, che, nel caso in esame, le parti civili si sono limitate a chiedere il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti e non fornendo un contributo effettivo alla decisione. Pertanto, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta (in tal senso, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa