CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 36513/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base della esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., correlate alla abitualità della condotta, documentata dai plurimi precedenti per evasione, e alla particolare intensità del dolo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025