CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 25737/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10454/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E C, domiciliata ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di PORDENONE n.1438/2022 depositata il 19/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: 1.Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 24/06/2022, la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. afferm ò : (i) di aver perfezionato l ’ acquisto dal Fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. di un compendio immobiliare sito in Aviano, così meglio individuato nel catasto fabbricati: Sez A, Foglio 15, Part. sub 3, [OSCURATO:PERSONA] 75/A, Categoria A3, Classe 2, Vani 6, Piani S1,Tel, RC 387,34 Sez A, Foglio 15, Part. 467, Sub 4, [OSCURATO:PERSONA], 75/B, Cat c-2, Classe 2, mq 27 piani T ed 1, RC euro 59,96; Foglio 15, mappale 463, seminativo arborato, Classe 3, 540 mq, RD euro 2,79; (ii) che il rogito era stato stipulato innanzi al notaio [OSCURATO:PERSONA] di Treviso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; (iii) che con provvedimento del 14/16 luglio 2021 il Giudice delegato del fallimento autorizzava il Curatore a dare esecuzione alla vendita dell’immobile, ordinando all’occupante la liberazione dell’unità; (iv) che ancora in data 26/07/2018 [OSCURATO:PERSONA], occupante degli stessi, si era impegnata a rilasciarli non appena fossero stati aggiudicati, e a versare una indennità di occupazione senza titolo di euro 150,00 mensili, re golamenti pagati al Fallimento; (v) che, stipulato il rogito, il Curatore aveva intimato alla Vicinanza l’adempimento dell’obbligo a liberare l’immobile; (vi) che quest’ultima non rilasciava gli immobili occupati, impedendo alla [OSCURATO:PERSONA] di conseguire le utilità ricavabili dal bene e neppure versando alla acquirente l’indennità di occupazione senza titolo originariamente riconosciuta al fallimento. La ricorrente insisteva pertanto per il rilascio immediato del compendio immobiliare a cura di [OSCURATO:PERSONA], nonché per la previsione di un risarcimento danni pari ad euro 420,00 mensili a far data dal 22/07/2021 (data del rogito notarile) sino al mese di concreto rilascio dei beni, con interessi legali ex art. 1284,commi 2 e 4 , c.c. 2.Costituendosi in giudizio, la Vicinanza contestò la pretesa avversaria eccependo il proprio difetto di legittimazione ovvero di titolarità passiva, affermando che gli immobili di cui è causa non erano più occupati da ella, bensì da tale [OSCURATO:PERSONA], di talché la pretesa restitutoria e risarcitoria avrebbe dovuto essere rivolta a quest’ultimo. 3.Con ordinanza n. 1438/2022, depositata in data 18/01/2023, oggetto di ricorso, il Tribunale di Pordenone ha ordinato a [OSCURATO:PERSONA] di rilasciare immediatamente alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. il compendio costituito dagli immobili menzionati al punto 1 che precede, liberi da cose o persone anche interposte; ha condannato la resistente al risarcimento del danno, in favore della parte ricorrente, pari ad euro 150,00 per ogni mese di occupazione a far data dal 22/07/2021 alla data dell’effettivo rilascio, con interessi legali ex art. 1284, comma II, c.c., maturati sino alla domanda ed ex art. 1284, 4° comma, c.c. maturati successivamente alla domanda. 4.Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. resiste con controricorso. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. C [OSCURATO:PERSONA] : 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. -art. 360 n. 4 c.p.c.- Omessa motivazione e conseguente nullita dell’ordinanza violazione e falsa applicazione art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, deducendo che l’ordinanza è in concreto priva di motivazione, in quanto la stessa si risolve in poche righe apodittiche ed autoreferenziali, articolate in modo incongruo così da non recare alcuna effettiva esplicitazione delle ragioni del decisum. 2.Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3 e 5, c.p.c., “art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - Difetto di legittimazione passiva”, per avere l ’ ordinanza impugnata, in violazione del combinato disposto dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., nonché omettendo di considerare le risultanze istruttorie, omesso di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ricorrente. 3.Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3 e 5, c.p.c., “art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - Difetto di legittimazione passiva Violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.pc.”. La ricorrente lamenta che l’ordinanza gravata omette di considerare il doc. 2 prodotto dall’odierna ricorrente unitamente alle note autorizzate in data 17/01/20235, ossia la dichiarazione che lo stabile è occupato, da luglio 2021, esclusivamente da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l’ordinanza avrebbe omesso di considerare anche il doc. 1 prodotto dall’odierna ricorrente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta di data 14/11/2022, ossia lo scambio di corrispondenza in data 20-21-22/09/2022 ( dime sso sub 2 in fascicoletto), che lo stabile è occupato, esclusivamente da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Da tali emergenze istruttorie - a detta della ricorrente – emerge il suo difetto di legittimazione passiva e/o titolarità passiva del rapporto. 4.Il ricorso è inammissibile perché l’ordinanza non era direttamente ricorribile in Cassazione, ma appellabile ai sensi dell’ora abrogato art. 702-quater c.p.c., che ha conservato vigore ai sensi dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2020 sino al 30 giugno 2023. 5.Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile perché proposto contro un provvedimento non impugnabile con il ricorso per cassazione, ma appellabile. 6.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore dellacontroricorrente, seguono la soccombenza. 7.Ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, 3° comma, c.p.c.alla stregua del principio di diritto secondo cui In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave -e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (Cass., Sez. Un., 28/10/2022, n. 32001). Nella specie l’errore di individuazione del mezzo di impugnazione è riconducibile ad un inescusabile errore di diligenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00,oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. Ai sensi dell’art. 96, 3° comma, c.p.c., condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’importo di euro 1.000,00. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a