CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 novembre 2023
Cassazione n. 03359/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/1/2023 emessa dal Tribunale di Asti visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Asti applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi otto di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.pen. 2. Nell'interesse defricorrenteè stato formulato un unico motivo per violazione di legge e mancanza di motivazione, sul presupposto che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza del fatto, né le ragioni sottese alla qualificazione giuridica del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile, dovendosi rilevare che, a seguito del recepimento dell'accordo delle parti, non è consentito dedurre con ricorso in cassazione l'omesso proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Deve, altresì, richiamarsi la consolidata giurisprudenza secondo cui la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore •dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez.4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023