CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17059/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 34/2021 in data 23/11/2021 della Corte di appello di Roma, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23/11/2021, la Corte di appello di Roma rigettava l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di rescissione del giudicato di cui alla sentenza di condanna per il reato di ricettazione pronunciata a suo carico dal Tribunale di Roma in data 22/01/2016, confermata dalla Corte di appello di Roma in data 15/11/2019, divenuta irrevocabile in data 01/03/2020. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue. Primo motivo: violazione di norma processuale, carenza e/o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla mancata valutazione della sussistenza di una nomina fiduciaria rilasciata nella fase delle indagini; violazione degli artt. 24 e 111 Cost. Il ricorrente sostiene che il procedimento sia affetto da nullità, con conseguente necessità di revoca dell'esecutività della sentenza di condanna, poiché in esso è stata ignorata la nomina di un difensore di fiducia (quella dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) rassegnata dal ricorrente in un verbale di sequestro redatto dagli agenti operanti nell'ambito del procedimento penale, nel quale si era invece proceduto nominando un difensore d'ufficio. La nomina fiduciaria, in un primo momento, veniva considerata valida, dal momento che il successivo 4 dicembre 2012, il pubblico ministero emetteva un decreto di convalida di sequestro dei beni, considerando l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia; successivamente, però, il 18 dicembre 2012, al momento dell'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini, il relativo avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. veniva emesso con l'indicazione dell'avvenuta nomina del difensore d'ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il medesimo atto, al pari di tutti i successivi, veniva notificato ex art. 161 cod. proc. pen. presso il sunnominato difensore d'ufficio. Secondo motivo: violazione degli artt. 629 bis cod. proc. pen. e 6 CEDU; mancanza di conoscenza e mancanza di rinuncia alla partecipazione al procedimento; violazione dei principi di garanzia del giusto processo. La giurisprudenza afferma la possibilità di ritenere negligente l'imputato che abbia omesso di assumere informazioni sul procedimento a suo carico dopo aver effettuato un'elezione di domicilio in fase di indagini presso un difensore d'ufficio. Il caso del Seferovic è, tuttavia, diverso: è quello di un soggetto che ha assunto informazioni presso il difensore nominato di fiducia, ed ha potuto in tal modo avere cognizione del primo atto assunto nel procedimento instaurato (ovvero il decreto di convalida del sequestro) ma che poi è rimasto ignaro del corso del medesimo procedimento e della vocatio in judicium, a causa dell'improvvisa nomina - mai comunicatagli - di un nuovo difensore, di ufficio, presso cui sono state eseguite le notificazioni degli atti processuali. Laddove il verbale degli agenti di polizia giudiziaria redatto il 2 dicembre 2012 avesse riportato l'indicazione della mancanza di validità della nomina non sottoscritta, con redazione di ulteriore verbale che indicava la comunicazione di avvenuta nomina di un difensore di ufficio in luogo di quello prescelto dall'indagato di fiducia, allora si sarebbe potuto affermare che il comportamento del Seferovic era stato caratterizzato da f 2 negligenza. Ma così non è stato e non può imputarsi allo stesso la mancata conoscenza di un atto di cui non aveva ricevuto notizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è pienamente fondato. 2. Nella trattazione congiunta dei collegati motivi di ricorso, evidenzia il Collegio come le argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha respinto la censura difensiva ritenendola infondata in presenza di elezione di domicilio e nomina difensiva non validamente effettuate in ragione della mancata sottoscrizione da parte del dichiarante del verbale in cui le stesse erano contenute, siano da ritenersi errate. Invero, al di là del profilo dell'ontologica diversità delle due distinte dichiarazioni (quella di elezione del domicilio e quella di nomina del difensore), non può non evidenziarsi come al Seferovic non risulta essere stato mai comunicato che la sua precedente nomina a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere ritenuta valida. In realtà, i successivi accadimenti comprovano come in capo al Seferovic si formò un affidamento nel senso contrario, in quanto il primo atto emesso nel procedimento (il decreto di convalida del sequestro dei beni) venne notificato proprio all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, anche la nomina del difensore d'ufficio (al posto di quella - melius re perpensa - ritenuta invalida dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) risulta essere avvenuta all'oscuro dell'indagato, mai notiziato al riguardo e, conseguentemente, non messo nelle condizioni di mettersi in contatto con il professionista assegnatogli e sulla cui nomina non poteva, conseguentemente, avere alcuna contezza. L'affermazione, quindi, della Corte territoriale secondo cui " ... il mancato interesse pattecipativo manifestato dall'istante sia dalla prima informazione che ebbe nel procedimento", consente di escludere la sussistenza di "... alcun elemento alla base dell'istanza che possa consentire l'invocata rescissione", risulta contraddittoria in quanto sconta un equivoco di fondo, rappresentato dal fatto che il ricorrente non risulta essersi mai sottratto volontariamente alla partecipazione al procedimento né è possibile rivolgergli un qualsivoglia rimprovero di negligenza, non avendo mai ricevuto la notificazione degli atti processuali, sin dall'emissione dell'avviso ex art. 615 bis cod. proc. pen. e, conseguentemente, essendo lo stesso rimasto all'oscuro, senza sua colpa, dello sviluppo e degli esiti del procedimento a suo carico, di cui ha potuto avere contezza solo in seguito alla notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, contenente il titolo esecutivo di cui si discute. 3. Da qui l'annullamento senza rinvio l'ordinanza impugnata con revoca delle sentenze emesse dal Tribunale di Roma e dalla Corte di appello di Roma rispettivamente il 22/01/2016 e il 15/11/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Consegue la sospensione dell'esecuzione con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Revoca le sentenze emesse dal Tribunale di Roma e dalla Corte di appello di Roma rispettivamente il 22/01/2016 e il 15/11/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Sospende l'esecuzione e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 06/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]