Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 15007/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2186-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELL'[OSCURATO:PERSONA], ope legis rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale in ; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato - avverso la sentenza n. 2399/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nel 1974 acquistavano due lotti di terreno adiacenti al litorale di Ispica censiti alle particelle 694 e 695 del foglio 86 del catasto terreni di Ispica (RG) , successivamente censite al medesimo foglio, p.lle 1055 e 1056. 2.Tali terreni, per quanto adiacenti al litorale, erano da esso divisi dalla strada provinciale 67 il cui tracciato stradale ed area di rispetto di proprietà del demanio provinciale, confinada un lato con i lotti sopraindicati e dall’altro con il demanio marittimo della spiaggia. 3.Le compravendite non venivano, per varie ragioni, mai formalizzate fino al 1998 quando venivano trascritte mediante atto pubblico notarile.

Nonostante la mancata formalizzazione, gli odierni controricorrenti mantenevano il possesso ininterrotto dei terreni uti domini sin dal principio. 4.In ragioni di tali premesse, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio e dell’Ambiente e la provincia di Ragusa per vedere riconosciuta nei loro confronti la sdemanializzazione dei lotti di terreno sia del demanio provinciale (di proprietà della Provincia di Ragusa), sia eventualmente del demanio marittimo (di proprietà dell’Assessorato) nonché l’intervenuta usucapione dei suddetti terreni. 5.La provincia di Ragusa non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace, mentre l’Assessorato si costituiva tempestivamente contestando la ricostruzione dei fatti effettuata dagli attori, ed allegando la sopravvenienza di alcuni atti, da cui si poteva desumere l’interruzione del possesso ininterrotto uti domini, nonché contestando la sdemanializzazione dei lotti dal demanio marittimo e chiedendo il conseguente rilascio dei terreni ed il pagamento del canone di occupazione abusiva. 6.L’adito Tribunale di Catania, con sentenza n. 2487/2018, accoglieva la domanda proposta dagli attori rilevando l’intervenuto decorrere ininterrotto dei termini per l’usucapione e dichiarando i lotti come emancipati dal demanio marittimo, con trasferimento al patrimonio disponibile dell’Assessorato (suscettibile quindi di privatizzazione per usucapione), sin dal momento della costruzione della strada che avrebbe comportato l’inidoneità dei terreni controversi ai normali usi del mare.

7. Detta pronuncia era gravata dal l’[OSCURATO:PERSONA] che riproponeva le eccezioni sollevate in primo grado e chiedeva la riforma della sentenza in quanto il giudice di primo grado non si sarebbe potuto sostituire all’amministrazione nella valutazione sulla perdita del carattere demaniale dei terreni e contestando il rilievo dell’intervenuta usucapione per decorrenza dei termini di cui all’art.1158 cod. civ.

8. Nel giudizio d’appello si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eccependo l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ.; il Consorzio territoriale della provincia di Ragusa, già Provincia di Ragusa, rimaneva contumace in appello. 9.La Corte d’appello di Catania, rigettando l’eccezione di inammissibilità, dichiarava, per quanto qui rileva, che al momento dell’instaurazione del giudizio, in assenza di un provvedimento atto a dichiarare incontrovertibilmente un bene come demaniale, era compito del giudice effettuare una valutazione sulla base della situazione di fatto in merito all’appartenenza dei lotti al demanio marittimo.

10. Data la perdita dei terreni delle caratteristiche tali da poter essere adibiti ai normali usi pubblici del mare sin dal momento della costruzione della strada provinciale, la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 2399 del 4 novembre 2019 e notificata in pari data, rigettava i motivi di gravame e confermava la sentenza di primo grado.

11. Con atto notificato il 30 dicembre 2019, l’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per la cassazione di tale pronuncia, affidato ad un solo motivo, cui resistono con controricorso, notificato il 10 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA] ed i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. considerato che

12. Con l’unico motivo di ricorso si censura il capo della sentenza che ha accertato l’intervenuta perdita del carattere demaniale dei terreni, considerato viziato per violazione dell’art. 35 del Codice della Navigazione (R.D. 327/1942), ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto solo un provvedimento espresso da parte dell’amministrazione competente sarebbe idoneo a comportare la perdita del carattere demaniale di tali terreni.

13. Ai sensi di tale articolo, difatti, ”le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze”, tale che il giudice sarebbe incorso in violazione o falsa applicazione di legge nel riconoscere una perdita della natura di demanio marittimo del bene. 14.Il motivo è fondato.

14.1. E’ invero pacifico che, ai sensi dell'art. 35 c. nav., la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire "per facta concludentia", ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area ed alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare.

Pertanto, non rilevano né il possesso del bene da parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso dell'ente proprietario, con la conseguenza che l'accertamento giudiziale della non ricorrenza dei presupposti fattuali di appartenenza di un bene al suddetto demanio è del tutto privo di utilità (per tutte, Cass.4839/2019). 15.Nel demanio marittimo è incluso, oltre il lido del mare e la spiaggia, anche l'arenile, ovvero quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, e la sua natura demaniale - derivante dalla corrispondenza con uno dei beni normativamente definiti negli artt. 822 cod. civ. e 28 cod. nav. - permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi abusivamente opere e manufatti (Cass. 10817/2009; Cass. 10489/2018).

16. Tanto premesso deve concludersi che, nel caso di specie , ha errato la corte d’appello catanese a fare riferimento ad una sdemanializzazione di fatto del bene del demanio marittimo in contestazione, per essere stata realizzata sull’arenile una strada pubblica.

17. Il ricorso è quindi accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2186-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELL'[OSCURATO:PERSONA], ope legis rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale in ; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato - avverso la sentenza n. 2399/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nel 1974 acquistavano due lotti di terreno adiacenti al litorale di Ispica censiti alle particelle 694 e 695 del foglio 86 del catasto terreni di Ispica (RG) , successivamente censite al medesimo foglio, p.lle 1055 e 1056. 2.Tali terreni, per quanto adiacenti al litorale, erano da esso divisi dalla strada provinciale 67 il cui tracciato stradale ed area di rispetto di proprietà del demanio provinciale, confinada un lato con i lotti sopraindicati e dall’altro con il demanio marittimo della spiaggia. 3.Le compravendite non venivano, per varie ragioni, mai formalizzate fino al 1998 quando venivano trascritte mediante atto pubblico notarile. Nonostante la mancata formalizzazione, gli odierni controricorrenti mantenevano il possesso ininterrotto dei terreni uti domini sin dal principio. 4.In ragioni di tali premesse, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio e dell’Ambiente e la provincia di Ragusa per vedere riconosciuta nei loro confronti la sdemanializzazione dei lotti di terreno sia del demanio provinciale (di proprietà della Provincia di Ragusa), sia eventualmente del demanio marittimo (di proprietà dell’Assessorato) nonché l’intervenuta usucapione dei suddetti terreni. 5.La provincia di Ragusa non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace, mentre l’Assessorato si costituiva tempestivamente contestando la ricostruzione dei fatti effettuata dagli attori, ed allegando la sopravvenienza di alcuni atti, da cui si poteva desumere l’interruzione del possesso ininterrotto uti domini, nonché contestando la sdemanializzazione dei lotti dal demanio marittimo e chiedendo il conseguente rilascio dei terreni ed il pagamento del canone di occupazione abusiva. 6.L’adito Tribunale di Catania, con sentenza n. 2487/2018, accoglieva la domanda proposta dagli attori rilevando l’intervenuto decorrere ininterrotto dei termini per l’usucapione e dichiarando i lotti come emancipati dal demanio marittimo, con trasferimento al patrimonio disponibile dell’Assessorato (suscettibile quindi di privatizzazione per usucapione), sin dal momento della costruzione della strada che avrebbe comportato l’inidoneità dei terreni controversi ai normali usi del mare. 7. Detta pronuncia era gravata dal l’[OSCURATO:PERSONA] che riproponeva le eccezioni sollevate in primo grado e chiedeva la riforma della sentenza in quanto il giudice di primo grado non si sarebbe potuto sostituire all’amministrazione nella valutazione sulla perdita del carattere demaniale dei terreni e contestando il rilievo dell’intervenuta usucapione per decorrenza dei termini di cui all’art.1158 cod. civ. 8. Nel giudizio d’appello si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eccependo l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ.; il Consorzio territoriale della provincia di Ragusa, già Provincia di Ragusa, rimaneva contumace in appello. 9.La Corte d’appello di Catania, rigettando l’eccezione di inammissibilità, dichiarava, per quanto qui rileva, che al momento dell’instaurazione del giudizio, in assenza di un provvedimento atto a dichiarare incontrovertibilmente un bene come demaniale, era compito del giudice effettuare una valutazione sulla base della situazione di fatto in merito all’appartenenza dei lotti al demanio marittimo. 10. Data la perdita dei terreni delle caratteristiche tali da poter essere adibiti ai normali usi pubblici del mare sin dal momento della costruzione della strada provinciale, la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 2399 del 4 novembre 2019 e notificata in pari data, rigettava i motivi di gravame e confermava la sentenza di primo grado. 11. Con atto notificato il 30 dicembre 2019, l’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per la cassazione di tale pronuncia, affidato ad un solo motivo, cui resistono con controricorso, notificato il 10 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA] ed i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. considerato che 12. Con l’unico motivo di ricorso si censura il capo della sentenza che ha accertato l’intervenuta perdita del carattere demaniale dei terreni, considerato viziato per violazione dell’art. 35 del Codice della Navigazione (R.D. 327/1942), ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto solo un provvedimento espresso da parte dell’amministrazione competente sarebbe idoneo a comportare la perdita del carattere demaniale di tali terreni. 13. Ai sensi di tale articolo, difatti, ”le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze”, tale che il giudice sarebbe incorso in violazione o falsa applicazione di legge nel riconoscere una perdita della natura di demanio marittimo del bene. 14.Il motivo è fondato. 14.1. E’ invero pacifico che, ai sensi dell'art. 35 c. nav., la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire "per facta concludentia", ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area ed alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare. Pertanto, non rilevano né il possesso del bene da parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso dell'ente proprietario, con la conseguenza che l'accertamento giudiziale della non ricorrenza dei presupposti fattuali di appartenenza di un bene al suddetto demanio è del tutto privo di utilità (per tutte, Cass.4839/2019). 15.Nel demanio marittimo è incluso, oltre il lido del mare e la spiaggia, anche l'arenile, ovvero quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, e la sua natura demaniale - derivante dalla corrispondenza con uno dei beni normativamente definiti negli artt. 822 cod. civ. e 28 cod. nav. - permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi abusivamente opere e manufatti (Cass. 10817/2009; Cass. 10489/2018). 16. Tanto premesso deve concludersi che, nel caso di specie , ha errato la corte d’appello catanese a fare riferimento ad una sdemanializzazione di fatto del bene del demanio marittimo in contestazione, per essere stata realizzata sull’arenile una strada pubblica. 17. Il ricorso è quindi accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizion
Sentenza Cassazione n. 15007/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris