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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 16333/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20022/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – domiciliazione telematica –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: Pubblica amministrazione - Responsabilità precontrattuale - Giurisdizione R.G.N. 20022/2018 Ud. 11/05/2023CC Sez.

S2 -R.G. 20022/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 2 di 7 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BARI n. 128/2018 depositata il 24/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi il Tribunale di Trani il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale.

Riferì, in sintesi, di avere chiesto al Comune convenuto l’assegnazione in proprietà di alcune aree ricadenti nel piano di zona per l’edilizia economica sulle quali altra impresa aveva realizzato dei manufatti poi oggetto di pignoramento e comunque destinati alla demolizione in quanto non realizzati con criteri antisismici.

A seguito della domanda dell’odierno ricorrente –il quale si sarebbe impegnato a demolire i manufatti esistenti ed aveva provveduto a soddisfare i creditori che avevano proceduto al pignoramento - con delibera della Giunta n. 24 del 22 luglio 2002 era stato predisposto il bando per l’assegnazione delle suddette aree, contemplando il riconoscimento della priorità nell’assegnazione medesima ai soggetti resisi cessionari dei crediti vantati da terzi, ottenendo l’estinzione della procedura esecutiva.

Tuttavia, dopo che [OSCURATO:PERSONA] si era reso acquirente dei crediti vantati dai promissari acquirenti delle unità abitative poste nei manufatti destinati a demolizione, ottenendo l’estinzione della procedura esecutiva promossa da questi ultimi, con delibera n. 25 del 13 febbraio 2003, la Giunta aveva sospeso la pubblicazione del bando approvato con la delibera n. 24 e, con Sez.

S2 -R.G. 20022/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 3 di 7 successiva delibera n. 136 del 7 aprile 2006, il [OSCURATO:PERSONA] aveva modificato il bando e, successivamente, aveva concluso il preliminare di vendita delle areein questione con un altro soggetto.

A seguito della regolare costituzione del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Trani dichiarò il proprio difetto di giurisdizione sulla scorta del duplice rilievo che la controversia in questione concerneva la materia edilizia ed urbanistica - operando quindi l’art. 34, D. Lgs. n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7, Legge n. 205/2000 -e che in ogni caso la giurisdizione del giudice amministrativo derivava dal fatto che la controversia veniva ad investire il vaglio di legittimità dei provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale.

2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Bari, nella regolare costituzione del [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione di prime cure, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario –rimettendo gli atti al Tribunale di Trani –osservando che: − non si verteva in tema di applicazione dell’art. 34, D. Lgs. n. 80/1998, in quanto la controversia non concerneva la materia urbanistica ed edilizia, non ricorrendo nella specieuna ipotesi di asta pubblica con vincolo per i partecipanti alla presentazione anche di un progetto di massima; − non poteva ritenersi che la controversia investisse il profilo della legittimità di atti amministrativi, essendo dedotta una violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative in una fase anteriore al provvedimento di aggiudicazione conclusivo della fase pubblicistica di scelta del contraente.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari ricorre il [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

S2 -R.G. 20022/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 4 di 7

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

5. Ha depositato memoria il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, nn. 1 e 3, c.p.c., la violazione dell’art. 34, D. Lgs. n. 80/1998 come sostituito dall’art. 7, Legge n. 205/2000.

Il ricorrente lamenta l’erronea interpretazione dell’art. 34, D. Lgs. n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7, Legge n. 205/2000 deducendo sia che la controversia in questione concerneva la materia edilizia ed urbanistica sia che in ogni caso la giurisdizione del giudice amministrativo derivava dal fatto che la controversia veniva ad investire il vaglio di legittimità dei provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale.

2. Anche se il motiv o di ricorso è stat o propost o con riferimento a una questione di giurisdizione il ricorso può essere trattato da questa sezione semplice, ex art. 374, primo comma, c.p.c. poiché sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le Sezioni Unite, enunciando principi che la ricorrent e non pone adeguatamente in discussione.

3. Il motivo è da ritenersi infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte(Cass. Sez.

U - Ordinanza n. 13595 del 29/04/2022), infatti, hanno anche recentemente riaffermato il principio per cui la controversia relativa alla responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento del privato nella correttezza dell'azione amministrativa, spetta al giudice ordinario, anche in relazione alla fase procedimentale - in cui la P. A. agisce secondo regole di rilievo pubblicistico - che intercorre tra Sez.

S2 -R.G. 20022/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 5 di 7 l'aggiudicazione provvisoria, al termine della procedura di selezione della migliore offerta, e l'aggiudicazione definitiva, cui segue di regola il contratto, laddove a fondamento delladomanda risarcitoria sia posta una responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, senza contestare la legittimità dell'esercizio della funzione pubblica ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione, atteso che il presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, è sempre che la controversia inerisca ad una situazione di potere dell'amministrazione e che la causa petendi si radichi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo.

Si tratta, del resto, di principio già enunciatoanche in precedenza da questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15260 del 03/07/2014), nel momento in cui è stato chiarito che la responsabilità precontrattuale della P.A. è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico, nelle trattative con i terzi, compia azioni o incorra in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza è tenuto già nel procedimento amministrativo strumentale alla scelta del contraente, ossia nel momento in cui entra in contatto con una pluralità di offerenti, instaurando con ciascuno di essi trattative (multiple o parallele) idonee a determinare la costituzione di rapporti giuridici, nel cui ambito è tenuto al rispetto di principi generali di comportamento posti dalla legge a tutela indifferenziata degli interessi delle parti, con la conseguenza che l'inosservanza di tale precetto, anche prima della conclusione della gara, determinal'insorgere della responsabilità della P.A. per violazione del dovere di correttezza previsto dall'art. 1337 c.c., a prescindere dalla prova dell'eventuale diritto all'aggiudicazione del partecipante.

Sez.

S2 -R.G. 20022/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 6 di 7 I principi – cui la Corte territoriale nella propria d ecisione si è correttamente conformata - risultano del tutto applicabili al caso in esame, dal momento che, secondo le allegazioni dell’odierno controricorrente, la domanda da quest’ultimo azionata – salva, evidentemente, ogni valutazione della fondatezza nel merito della pretesa - concerne non il sindacato della legittimità degli atti amministrativi che hanno condotto alla scelta definitiva dell’altro contraente, bensì una mera condotta complessiva del lo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe ingenerato in [OSCURATO:PERSONA] un ragionevole affidamento nel riconoscimento della priorità per l’assegnazione delle aree all’origine del contendere. 4.Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna delricorrente alla rifusione in favore d ella controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza d ei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Sez.

S2 -R.G. 20022/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 7 di 7 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20022/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – domiciliazione telematica –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: Pubblica amministrazione - Responsabilità precontrattuale - Giurisdizione R.G.N. 20022/2018 Ud. 11/05/2023CC Sez. S2 -R.G. 20022/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 2 di 7 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BARI n. 128/2018 depositata il 24/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi il Tribunale di Trani il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale. Riferì, in sintesi, di avere chiesto al Comune convenuto l’assegnazione in proprietà di alcune aree ricadenti nel piano di zona per l’edilizia economica sulle quali altra impresa aveva realizzato dei manufatti poi oggetto di pignoramento e comunque destinati alla demolizione in quanto non realizzati con criteri antisismici. A seguito della domanda dell’odierno ricorrente –il quale si sarebbe impegnato a demolire i manufatti esistenti ed aveva provveduto a soddisfare i creditori che avevano proceduto al pignoramento - con delibera della Giunta n. 24 del 22 luglio 2002 era stato predisposto il bando per l’assegnazione delle suddette aree, contemplando il riconoscimento della priorità nell’assegnazione medesima ai soggetti resisi cessionari dei crediti vantati da terzi, ottenendo l’estinzione della procedura esecutiva. Tuttavia, dopo che [OSCURATO:PERSONA] si era reso acquirente dei crediti vantati dai promissari acquirenti delle unità abitative poste nei manufatti destinati a demolizione, ottenendo l’estinzione della procedura esecutiva promossa da questi ultimi, con delibera n. 25 del 13 febbraio 2003, la Giunta aveva sospeso la pubblicazione del bando approvato con la delibera n. 24 e, con Sez. S2 -R.G. 20022/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 3 di 7 successiva delibera n. 136 del 7 aprile 2006, il [OSCURATO:PERSONA] aveva modificato il bando e, successivamente, aveva concluso il preliminare di vendita delle areein questione con un altro soggetto. A seguito della regolare costituzione del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Trani dichiarò il proprio difetto di giurisdizione sulla scorta del duplice rilievo che la controversia in questione concerneva la materia edilizia ed urbanistica - operando quindi l’art. 34, D. Lgs. n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7, Legge n. 205/2000 -e che in ogni caso la giurisdizione del giudice amministrativo derivava dal fatto che la controversia veniva ad investire il vaglio di legittimità dei provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale. 2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Bari, nella regolare costituzione del [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione di prime cure, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario –rimettendo gli atti al Tribunale di Trani –osservando che: − non si verteva in tema di applicazione dell’art. 34, D. Lgs. n. 80/1998, in quanto la controversia non concerneva la materia urbanistica ed edilizia, non ricorrendo nella specieuna ipotesi di asta pubblica con vincolo per i partecipanti alla presentazione anche di un progetto di massima; − non poteva ritenersi che la controversia investisse il profilo della legittimità di atti amministrativi, essendo dedotta una violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative in una fase anteriore al provvedimento di aggiudicazione conclusivo della fase pubblicistica di scelta del contraente. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari ricorre il [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Sez. S2 -R.G. 20022/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 4 di 7 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. 5. Ha depositato memoria il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, nn. 1 e 3, c.p.c., la violazione dell’art. 34, D. Lgs. n. 80/1998 come sostituito dall’art. 7, Legge n. 205/2000. Il ricorrente lamenta l’erronea interpretazione dell’art. 34, D. Lgs. n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7, Legge n. 205/2000 deducendo sia che la controversia in questione concerneva la materia edilizia ed urbanistica sia che in ogni caso la giurisdizione del giudice amministrativo derivava dal fatto che la controversia veniva ad investire il vaglio di legittimità dei provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale. 2. Anche se il motiv o di ricorso è stat o propost o con riferimento a una questione di giurisdizione il ricorso può essere trattato da questa sezione semplice, ex art. 374, primo comma, c.p.c. poiché sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le Sezioni Unite, enunciando principi che la ricorrent e non pone adeguatamente in discussione. 3. Il motivo è da ritenersi infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte(Cass. Sez. U - Ordinanza n. 13595 del 29/04/2022), infatti, hanno anche recentemente riaffermato il principio per cui la controversia relativa alla responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento del privato nella correttezza dell'azione amministrativa, spetta al giudice ordinario, anche in relazione alla fase procedimentale - in cui la P. A. agisce secondo regole di rilievo pubblicistico - che intercorre tra Sez. S2 -R.G. 20022/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 5 di 7 l'aggiudicazione provvisoria, al termine della procedura di selezione della migliore offerta, e l'aggiudicazione definitiva, cui segue di regola il contratto, laddove a fondamento delladomanda risarcitoria sia posta una responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, senza contestare la legittimità dell'esercizio della funzione pubblica ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione, atteso che il presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, è sempre che la controversia inerisca ad una situazione di potere dell'amministrazione e che la causa petendi si radichi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo. Si tratta, del resto, di principio già enunciatoanche in precedenza da questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15260 del 03/07/2014), nel momento in cui è stato chiarito che la responsabilità precontrattuale della P.A. è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico, nelle trattative con i terzi, compia azioni o incorra in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza è tenuto già nel procedimento amministrativo strumentale alla scelta del contraente, ossia nel momento in cui entra in contatto con una pluralità di offerenti, instaurando con ciascuno di essi trattative (multiple o parallele) idonee a determinare la costituzione di rapporti giuridici, nel cui ambito è tenuto al rispetto di principi generali di comportamento posti dalla legge a tutela indifferenziata degli interessi delle parti, con la conseguenza che l'inosservanza di tale precetto, anche prima della conclusione della gara, determinal'insorgere della responsabilità della P.A. per violazione del dovere di correttezza previsto dall'art. 1337 c.c., a prescindere dalla prova dell'eventuale diritto all'aggiudicazione del partecipante. Sez. S2 -R.G. 20022/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 6 di 7 I principi – cui la Corte territoriale nella propria d ecisione si è correttamente conformata - risultano del tutto applicabili al caso in esame, dal momento che, secondo le allegazioni dell’odierno controricorrente, la domanda da quest’ultimo azionata – salva, evidentemente, ogni valutazione della fondatezza nel merito della pretesa - concerne non il sindacato della legittimità degli atti amministrativi che hanno condotto alla scelta definitiva dell’altro contraente, bensì una mera condotta complessiva del lo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe ingenerato in [OSCURATO:PERSONA] un ragionevole affidamento nel riconoscimento della priorità per l’assegnazione delle aree all’origine del contendere. 4.Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna delricorrente alla rifusione in favore d ella controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza d ei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Sez. S2 -R.G. 20022/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 7 di 7 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib
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