CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, Salita di [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino 1/b - ricorrent e - contro Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato - costituito in giudizio - avverso la sentenza n. 1631 /2020 della Corte d ’ appello di Roma depositatail 31 luglio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21 giugno 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che:1. la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Ministero dell’Istruzione (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda intesa ad ottenere la ricostruzione della carriera a fini giuridici ed economici a seguito di immissione in ruolo per effetto del riconoscimento dei servizi svolti in precedenza in virtù di vari contratti a tempo determinato; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto l’appello tardivamente proposto in quanto, avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza impugnata – attestata al 13 novembre 2018 –il ricorso era stato depositato presso la cancelleria il 14 maggio 2018, quindi oltre il termine semestrale applicabile ai sensi dell’art.327 cod. proc. civ., termine che, computato ex art. 155, cpv., cod. proc. civ. scadeva lunedì 13 maggio 2018; 3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo; 4. il Ministero dell’Istruzione non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all'udienza di discussione, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 6. la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 e dell’art. 327 cod. proc. civ., nonché dell’art. 16 bis, comma 7, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per tardività, atteso che il ricorso era stato depositato telematicamente in data 13 maggio 2019, come risultante dalla stampa della schermata relativa alla consultazione da remoto del fascicolo telematico– prodott a in allegato – mentre non influiva sulla tempestività dell’atto il fatto che l’ufficio giudiziario di destinazione avesse proceduto all’accettazione del medesimo at to solo il giorno successivo al deposito, vale a dire il 14 maggio; 2. ai fini della decisione è necessario acquisire certificazione di cancelleria attestante le modalità di deposito del ricorso in appello, la data di deposito e l’eventuale differente data di accettazione dell’atto da parte della cancelleria, non risultando all’uopo idoneo il deposito della stampa della “schermata” eseguito da parte ricorrente senza alcun crisma di autenticità; P.Q.M. Manda alla cancelleria di acquisire presso la Corte d’appello di Roma certificazione in ordine alla data di proposizione del ricorso in appello e l’eventuale diversa data di accettazione del deposito. Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Co