CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 15630/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte d'appello di Potenzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentita la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol'inammissibilità del ricorso;Sentita la difesa nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 27 novembre 2023 il Tribunale di Matera, in ritoabbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condotta diomesso versamento – entro la data del 11 ottobre 2021 - della cauzione imposta in sede diprevenzione, pari ad euro cinquemila (art.76 comma 4 del d.lgs. n.159 del 2011).In motivazione si afferma, in sintesi, che: a) è pacifica la inottemperanza all’obbligo; b)la pretesa impossibilità di adempiere per stato di indigenza non è stata congruamentedimostrata; d) è verosimile ritenere che le pregresse attività delittuose in tema di stupefacentiabbiano determinato l’esistenza di una provvista economica sufficiente a sostenerel’adempimento dell’obbligo.La Corte di Appello di Potenza con sentenza emessa in data 6 giugno 2025 haconfermato la prima decisione. In motivazione si osserva che le risultanze documentali prodotte dalla difesa nonconsentono di ritenere dimostrata la condizione di impossibilità ad adempiere, dovendositener conto della probabile esistenza di una redditività illecita.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –[OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è affidato a una unica, ampia, deduzione espressa in termini di violazione dilegge e vizio di motivazione.Si afferma che la tesi per cui la documentazione ufficiale prodotta – Mod. Unico anno2021 con reddito pari a 4.000 euro – sarebbe smentita, nei fatti, dalla produzione di redditiilleciti è meramente asseriva e non tiene conto del fatto che l’ultimo reato che compare nelcertificato penale è stato commesso nel lontano 2019. Il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto lamisura di prevenzione non equivale a sostenere che le attività illecite (del passato) sianoproseguite in epoca posteriore alla applicazione della misura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.La giurisprudenza di questa Corte è più volte intervenuta per precisare i limiti diesigibilità del versamento della cauzione in tema di misure di prevenzione.Nella decisione più recente si è affermato che non è configurabile l'elementopsicologico del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 allorchél'omesso deposito della cauzione dipenda da mancanza di disponibilità economica delsottoposto, trattandosi di condotta allo stesso non rimproverabile (Sez. 1, n. 51874 del29/10/2019, Romeo, Rv. 277918 - 01).Nel caso in esame l’imputato ha prodotto una documentazione che attesta unacondizione di indigenza, tale da determinare la inesigibilità del versamento di cinquemilaeuro. I giudici del merito, di contro, hanno proposto una lettura (quella della perduranterappresenta una semplice ipotesi derivante dalla avvenuta sottoposizione alla misura diprevenzione.Ma è il caso di rilevare che la condizione di pericolosità evocata dalla misura diprevenzione si sostanzia in un giudizio prognostico correlato a condotte pregresse e non puòritenersi, dunque, una condizione evocativa della produzione di un reddito illecito allaLa sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non costituiscereato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reatoCosì è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]