CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 febbraio 2024
Cassazione n. 34207/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26465/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenteprincipale e controricorrente rispetto al ricorso incidentale- nonché sul controricorso incidentale proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente rispetto al ricorso principale e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] MARCHEn. 50/2020 depositata i l 03/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Ancona, relativo all’anno 2015, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., notificato in data 16 ottobre 2017 a [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, ritenuto amministratore di fatto della società verificata e quindi responsabile in via diretta, solidale ed illimitata delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi scaturiti dall’atto elevato nei confronti della società anzidetta, per un importo complessivo di € 4.000.799.998,49. Avverso il predetto avviso, il contribuente, ritenuto coobbligato solidale, reagiva con ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ancona, che rigettava l’impugnazione, condannando il Talevi al pagamento delle spese del giudizio. Il contribuente appellava la decisione di prime cure dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva il gravame del Talevi, compensando tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Il contribuentepropone ora ricorso per Cassazione, articolato su un solo motivo; l’Agenzia resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale imperniato su due motivi. Il contribuente deposita controricorso al ricorso incidentale; deposita, inoltre, successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, Talevi denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., come interpretati dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Il ricorrente contesta la compensazione delle spese processuali disposta dalla CTR, ritenendola illegittima in quanto fondata su elementi estranei al giudizio, quali le funzioni svolte presso altre società e le risultanze di un decreto di sequestro preventivo penale, nonostante il riconoscimento della sua totale estraneità alla vicenda e la negazione del ruolo di amministratore di fatto. Con il primo motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., individuato nei prelievi ingiustificati e nelle spese personali effettuate da [OSCURATO:PERSONA] tramite carte prepagate della società negli anni 2015-2016, condotte che, secondo l’Ufficio, dimostrerebbero la posizione di amministratore di fatto in assenza di qualifiche formali. Con il secondo motivo, l’Agenzia lamenta la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2700 c.c., nonché del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 20 del D.Lgs. n. 74/2000, assumendo che la CTR abbia contraddittoriamente riconosciuto l’esistenza di una società fittizia gestita da un prestanome, parte di un sistema di frode fiscale orchestrato dai fratelli Talevi, e al contempo attribuito le responsabilità esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], trascurando la prova presuntiva della corresponsabilità di entrambi. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la parte contribuente ha rappresentato che, nelle more del giudizio, il Tribunale penale di Ancona, con sentenza n. 2481/2023 del 21 novembre 2023, depositata il 19 febbraio 2024 e divenuta irrevocabile per mancata impugnazione da parte del Pubblico Ministero e del Procuratore Generale, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascritti “per non aver commesso il fatto”, in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente procedimento tributario. Ha dedotto che, in forza della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024 al D.Lgs. n. 74/2000, mediante inserimento dell’art. 21- bis, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non assume più mera valenza probatoria, ma efficacia di giudicato automaticamente rilevabile nel processo tributario, quanto ai fatti materiali accertati in sede penale. Ha quindi sostenuto che detta pronuncia esclude la qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA], presupposto della pretesa fiscale, e che tale circostanza deve essere considerata ai fini della decisione. Come evidenziato dalla parte ricorrente, il D.Lgs. n. 87 del 2024 (emanato in attuazione della delega di cui all’art. 20 della legge n. 111 del 2023), pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28 giugno 2024 ed entrato in vigore il 29 giugno 2024, ha introdotto, all’art. 1, comma 1, lett. m), il nuovo art. 21-bis nel corpo del D.Lgs. n. 74 del 2000, rubricato “Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”, il quale dispone che la sentenza irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha in questo efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi, e può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio. Preliminarmente, va rilevato che questa Corte ha già affermato il principio secondo cui l’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal D.Lgs. n. 87 del 2024, è applicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in cui la sentenza penale sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore della norma, purché alla data di efficacia di quest’ultima risulti ancora pendente il giudizio di Cassazione avverso la sentenza tributaria d’appello (cfr., ex multis, Cass. nn. 30814/2024, 23570/2024, 34406/2024). Sicché la disposizione appare astrattamente applicabile anche alla fattispecie in esame. Tuttavia, la norma pone questioni interpretative circa la sua efficacia intertemporale, l’estensione degli effetti del giudicato penale nel processo tributario – se limitati al trattamento sanzionatorio o incidenti anche sul rapporto impositivo – e la rilevanza delle sentenze di assoluzione pronunciate ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. Tali questioni sono analoghe a quelle oggetto dell’ordinanza interlocutoria n. 5714 del 4 marzo 2025, con la quale è stata disposta la remissione degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., trattandosi di questione di massima di particolare importanza. Pertanto, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, la causa deve essere rinviata a nu