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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 2025

Cassazione n. 31729/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Eddine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confgrinato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 627, n. 7), cod. pen.

Letta la memoria difensiva pervenuta in data 25 luglio 2025, a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]' con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso- a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al requisito dell'altruità dei beni nonché violazione di legge in relazione alla sussistenza della penale responsabilità, sono manifestamente infondati poiché la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., valorizzando la presenza di una querela redatta dal teste, ascoltato in dibattimento, che aveva assistito al furto e avvisato le persone offese dell'accaduto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla dichiarazione della penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Eddine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confgrinato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 627, n. 7), cod. pen. Letta la memoria difensiva pervenuta in data 25 luglio 2025, a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]' con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso- a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al requisito dell'altruità dei beni nonché violazione di legge in relazione alla sussistenza della penale responsabilità, sono manifestamente infondati poiché la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., valorizzando la presenza di una querela redatta dal teste, ascoltato in dibattimento, che aveva assistito al furto e avvisato le persone offese dell'accaduto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla dichiarazione della penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa de
Sentenza Cassazione n. 31729/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris