CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04914/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuto difetto di valida condizione di procedibilità; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del motivo di ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina ha confermato in data 23/01/2023 la sentenza del 16/11/2021 del Tribunale di Patti con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di giustizia per il reato alla stessa ascritto in rubrica (artt. 81, 110, 640 cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] che con unico motivo di ricorso ha dedotto la assenza sopravvenuta della condizione di procedibilità, rappresentando e documentando che, prima della celebrazione della udienza di appello, era intervenuta remissione di querela con relativa accettazione; solo un ritardo postale aveva impedito alla Corte di Appello di avere la disponibilità di tale documentazione al momento della decisione. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuto difetto di valida condizione di procedibilità. 4. Il ricorso è fondato. Sulla base di quanto rappresentato e documentato dalla difesa difetta la condizione di procedibilità in ragione della sopravvenuta remissione di querela con relativa accettazione, come emergente dalla documentazione allegata, dalla quale si evince anche come tale documentazione non sia stata tempestivamente portata a conoscenza della Corte di appello dal personale operante che provvedeva alla formalizzazione della rinuncia (ricevuta in data 13/01/2023 e inviata solo in data 24/01/2023). Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela con condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condannatimputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso il