CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24382/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 31799/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: gior- [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , e domiciliatapresso la Cancelleria della Corte di Cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentantepro tempore ; –intimata – Oggetto:impugnativa estrattodiruolo – cartella dipagamento - notifica avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 2002 / 20 / 20 , depositata il 2. 3 . 20 20 e non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 giugno 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia veniva rigettato l’ appell o propost o dall a società [OSCURATO:PERSONA]- tingS.r.l. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- cialedi Napoli n. 1 5893 / 6 /20 1 8 di inammissibilità del ricorso intro- duttivoproposto dalla contribuente , avente ad oggetto l’estratto di ruoloe, attraverso di esso, la sottostante cartella di pagamento la cartelladi pagamento n. 07120180011321146 per l’anno 20 14 rela- tivaad IVA , eccependone l’omessa notifica, con conseguente inesi- stenza,nullità e illegittimità della medesima cartella di pagamento . Avverso la sentenza d’appello , confermativa della declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo , propone ricorso per cassa- zione parte contribuente , affidato a cinque motivi che illustra con memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese. Consideratoche: 1.Con il primo motivo la società ricorrente, in relazione all’art.360 primocomma n.5 cod. proc. civ., prospetta l’ omesso esame su un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 cod. procsulla scrittura e sulla sottoscrizione del referto di notifica - via pec- prodotto in fotocopia dall’ agente della riscossione e al mancato procedimento di verificazione ad istanza dell’A genzia delle Entrate Riscossionecon conseguente i nesistenza della notifica della cartella dipagamento sottesa all’estratto di ruolo.Con il secondo motivo di ricorso , in rapporto all’art.360 primo comman.4 cod. proc. civ., viene dedotta l’ omessa pronuncia in re- lazioneal disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 cod. proc. cìv. sulla scrittura e sulla sottoscrizione del referto di notifica della cartella - viapec - prodotto in fotocopia dall’Agenzia delle Entrate Riscossione eal mancato procedimento di verificazione ad istanza dell’agente . Il terzo motivo di ricorso , ex art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., lamenta la violazione e falsa applicazione della normativa in materia di notifiche effettuate in modalità telematica in relazione a unindirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchiex art. 3 - bis Legge 5 3 del 1994 nonché ai sensi del l’ art, 6 - terdei CAD , con conseguente asserita i nesistenza della notifica della cartella. Conil quarto motivo la società, in relazione all’art.360 primo comma n.4cod. proc. civ., deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione alla mancata allegazione della prova delle ricevute di accettazionee consegna della notifica via PEC, in violazione dell ’ art 2697cod. civ. con conseguente i nesistenza della notifica della car- telladi pagamento . Il quinto motivo, ai fini art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., prospetta la violazione dell’art. 132, comma 2, n.4 cod proc. civ. e dell’art.111 Costituzione, per motivazione della sentenza assertiva oapparente con riferimento all’accertamento compiuto dalla CTR di regolaritàdella notifica della cartella di pagamento. 2.In via pregiudiziale alla disamina delle censure sollevate da parte ricorrente,va rilevato che il ricorso introduttivo è inammissibile. Partecontribuente rende noto a pag.4 del ricorso di aver avuto co- noscenza dell’esistenza della cartella di pagamento, asseritamente non ritualmente notificata, attraverso l’estratto di ruolo. Lo stesso giudicedi prime cure ha ritenuto inammissibile il ricorso sul presup- postodella rituale notifica della cartella, per essere tardiva l’impu- gnazione,decisione confermata in appello.Vienedunque chiaramente impugnato il ruolo e, per esso, la cartella dipagamento sottesa, che la società assume non essere stata ritual- mentenotificata, avendo appreso della sua esistenza proprio tramite l’estrattodi ruolo. 3. D’ufficio va rilevato che l’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misureurgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e peresigenze indifferibili) , precisato in sede di conversione della l. 17dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settem- bre1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul red- dito),ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il qualeha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - anche unitamentealle cartelle sottostanti che si assumono non legittima- mentenotificate - se non a determinate, specifiche, condizioni. 4.La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamentoche si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizioad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso do- vutedai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regola- mentodi cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti conuna pubblica amministrazione.». 5. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022,ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartelladi pagamento, trattandosi di azione di accertamento nega- tivocirca la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione - merito e il ruolo non ha una suaautonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse adagire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al paga- mento,di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso. 6. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la s entenza 17 ottobre 2023, n. 190 su questioni di costituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4 - bis cit. , non ha smentito l’operato delle Sezioni Unite stabilendo: « Le questioni sollevate (…) sono quindi inammis- sibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le ragioni sottesealla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU. del 2015 [il riferimentoè alla sentenza n. 19704/2015] è evidente che il Legisla- tore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anchemolto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo ri- sorse preziose e causando il danno economico della possibile con- dannaal pagamento delle spese di giudizio. Dall'altro,manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problemail Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma inriferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in moti- vazione»,nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fatti- specieritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legisla- toreavrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, checomunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa. Diqui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema,implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalitàdel legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021). ». 7.In conclusione, va cassata la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso introduttivo , questo dev’essere dichiarato inammissibile ex art.100 cod. proc. civ., perché ab origine , la causa non poteva essereproposta ex art.382 u.c. cod. proc. civ. .8.Nessun provvediment