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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01617/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso la sentenza del 18/07/2024 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreSimone Perelli che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso. uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Coppi, del Foro di Roma, e [OSCURATO:PERSONA], del F oro di Catania, i quali, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insistonoper l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, decidendo su rinvio disposto dalla Seconda sezione della Corte di cassazione co n sentenza n. 12853 del 5 ottobre 2016, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal la Corte d’appello di Catania l’8 ottobre 201 5 , ha indiv iduato la cessazione della permanenza del reato ex art. 416 - bis cod. pen. ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al la data del 28 settembre 2001 e ─ già riconosciutesi le circostanze att enuan ti generiche prevalenti sulle contestateaggravanti ─ ha rideterminato la pena in anni due di reclusione, revocando le pene accessorie e la misura di sicurezza.

Inoltre, ha ordinato la confisca delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]. intestate a [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza di euro 2.416.302,98, disponendo la restituzione agli aventi diritto di quant’altro in sequestro.

2. Nel ricorsoe nelle successive note difensive con motivo nuovo presentati dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi, che vengono enunciati nei termini indicati dall’art. 173 disp. att. cod. proc pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso, si deducono vizio della motivazione in relazione alle argomentazioni, sviluppate nell’atto di appello e nelle successive memorie difensive , in relazione al la cessazione della permanenza del reato associativo.Si assume che la Corte di appello avrebbe dovuto fare retroagire al 1998 la cessazionedei rapporti economici tra l’imputato e il gruppo criminale dei [OSCURATO:PERSONA], quando, come risulta dalle dich iarazio ni del collaborante con l’ Autorità giudiziariaEugenio Sturiale, a causa del le vicende giudiz i ari e che interessarono [OSCURATO:PERSONA], il gruppo decise di sospendere le relazionieconomichefra l oro intercorrenti .

Si osserva che il 23 settembre 1998 [OSCURATO:PERSONA] denunciò con precisione le erogazioni che effettuava in favore dei [OSCURATO:PERSONA], indicandonegli importi e i nomi di coloro che ne beneficiavano ─ tanto che i magistrati inquirenti (come testimoniato dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA]) temetteroper la sua incolumità ─ e denunciò pure una estorsione subita nel punto di vendita della sua impresa sito in Bronte compiuta da appartenential clan mafioso dei Santapaola , notoriamente alleato del clan dei [OSCURATO:PERSONA], ai quali ben avrebbepotuto chiedere protezione, se vi fossestato affiliato.

Si aggiunge che ─ come valutato nella perizia contabile disposta nel giudiziodi rinvio ─ la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], costituita lecitamente, non risulta essere statail «polmone finanziario» del clan dei [OSCURATO:PERSONA], perché l’unico vantaggio finanziarioche gli fornì sarebbe stato costituito dal rapporto commerciale con la Siculacarni, che però fu fortemente ridimensionato negli anni 1995 - 1996 sino al cessare del monopolio delleforniture di carne con l’ingr e sso di Alig rup in M ecades , centrale di acquisti a livello nazionale.

Si evidenzia che questo avvenne in un periodo(1997-1999) in cui la quota detenuta da [OSCURATO:PERSONA] nella Siculacarne fu sequestrata e po i confiscata e gli stessi apparten enti all a famiglia (in senso stretto) dei [OSCURATO:PERSONA] non erano più a piede libero, sicché il loro interesse al rapporto commerciale privilegiato con Aligrupera scemato, così spiegandosi anche la loro mancata reazione al cambiamento.

Si conclude che, poiché la sentenza della Corte d’appello non offre elementi per escludere che il recesso di [OSCURATO:PERSONA] dalla associazione per delinquere sia avvenuto già nel settembre del 1998, allora il reato ascrittogli risulta prescritto.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduconoviolazione di legge e vizio della motivazione nel non concedere lasospensione co ndizionale della pena di due anni di reclusione (la minima vigente all’epoca dei fatti), pur richiesta dall’imputato, senza alcuna motivazione se non il riferimento (implicito) all’art.164 cod. pen. per unaprecedente condanna, del 1981 per fatti risalenti al 1980, a 5 giorni di arresto con pena sospesa.

Si rappresenta che il reato è stato dichiarato estinto ex art. 167 cod. pen. con provvedimento del Giudice dell’esecuzione dell’11 ottobre 2024.

Si assume che negare la sos pensione condizionaledella pena per effetto di una condanna a cinque giorni di arresto con pena sospesa risalente a oltre quarant’anni prima equivale a infliggere una sanzione sproporzionata e a l riguardo nel ricorso viene sviluppata una analitica argomentazionecon riferimenti dottrinari e giurisprudenziali (anche in termini di diritto comparato).

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell’assumere che, essendo divenuta irrevocabile la affermazione dellaresponsabilità dell’imputato per il reato ex art. 416 - bis cod. pen. per effetto della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione il 4/06 / 2014 , dovrebbe escludersila prescrizione del reato, m 4 entre va, in senso contrario, rilevato che , poiché alla Corte di appello la Corte di cassazione ha demandato la questione relativa al tempus commissi delicti , allora il giudicato circa l’ applicazione della prescrizione non può essersi formato, permanendo ancora sub iudice la determinazionedella data di consumazione del reato , al la quale è necessariamente correlata la eventuale prescrizione .

Si argomenta che esiste una connessione essenziale fra tempus commissi delicti e prescrizione del reato, sicché la parte della sentenza annullata dalla Corte di cassazione deve essere necessariamente riesaminata dal giudice del rinvio nel caso in cui questi adotti una soluzione che implichi il riesame delle parti non annullate della sentenza.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazionenel determinare in euro 2.416.302,98 la somma da confiscare individuata nella perizia contabile espletata come « accertato vantaggi o economico, e, dunque, concretaentità del contributo procurato dall’imputato alla consorteriaattraverso le transazioni commerciali» (p. 67 della sentenza ) con la Siculacarni(impresa dei [OSCURATO:PERSONA], sita nello stesso territorio della Ali grup ), della quale si assume che avrebbeeffettuato un ricarico nel fornire alla [OSCURATO:SOCIETA] quella carne che la Aligrupavrebbe potuto acquista r e direttamente dalla [OSCURATO:SOCIETA] . s.a.s.con sede in [OSCURATO:PERSONA] e, così , riciclando le sue risorse economiche provenientida delitti.

Si argomenta che, in realtà, dalla istruttoria effettuata non emerge che la Malavendaavesse una organizzazioneche le consentissein concreto di riforniretutti i punti vendita della [OSCURATO:SOCIETA] , a sua volta pr i va di camion - frigoriferi che avrebbero permesso di acquis ta re direttamente la carne a Reggi o [OSCURATO:PERSONA] dallaMalavenda, che, del resto, si occupava soltanto di forniture all’ingrosso (p. 49-50 del ricorso).Si osserva, inoltre, che il marginedi ricarico non equivarrebbe , ancora, all’effettivovantag gi o economico ricavato dalla Si c ul a carni che doveva comunque fronteggiare dei costi aziendali ( personale , servizi, locazioni etc. … ) , mentre il calcolo dellapercentuale di ricarico raffronta unicamente il valore del le vendite, degliacquisti e del le rimanenze .

Nel ric o rso, peraltro, vengono sviluppate argomentazionia sostegno dell’assunto che le dich iar az i oni del collaborante con l’Autorità giudiziariaGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] conterrebbero della falsità atte a inficiar n e l’attendibilitàanche nella parte in cui avvalorerebbero la tesi di un illecit o rapporto fra la Siculacarni e l’imputato.

Si conclude che la misura della confisca calcolata sul marginedi ricarico ap plic ato da Siculacarne a d Alig rup non è collegabile alla asseritaattività delittuosa.

2.5. Il quinto motivo di ricorsoarticola al suo interno deduzioni di diverso tenore.Si assume violato l’art. 624 cod. proc . pen . in relazione al l’esis tenza di unaconnessione essenziale in concreto fra la pa rte della sentenza relativa allaresponsabilità dell’imputato e la parte annullata in tema di confisca ex art. 416-bis, commasettimo, cod. pen.

Si prospetta questione di legit ti m ità costituzionale in relazione al l a mancata valutazione nel presente procedimento di prove dimostrativedella innocenza dell’imputato, sebbene il punto della precedente sentenza della C orte di appello relativo all’ an della responsabilità no n sia stato espressamente annullato dalla C orte di cassazione.Si deduce vizio della motivazione in relazione ai sopravvenuti elementi di giudizio che hanno scardinato la premessa, su cui si sono fondate le sentenze di merito, secondo cui l’imputato avrebbe gestito il “polmone finanziario” del clan mafioso dei [OSCURATO:PERSONA].Si evidenzia che: in contrasto con le precedentisentenze di me rit o, le risultanze della perizia espletata nel giudizio di appello conclusosicon la sentenza impugnata mostrano che non son o stati individuati meccanismi di finanziamento del clan dei Lauda ni mediante la società [OSCURATO:SOCIETA], le cui quote sono state sempre soltanto di proprietà della famiglia [OSCURATO:PERSONA], né incrementi del suo patrimonio netto diversi da quelli connessi alla sua politica di autofinanziamento ; le dichiarazioni del collaboranteGiuseppe L audani si son o rivelate in contrasto con gli esi ti della perizia e con le dichiarazioni dei testimoni Marino e Caruso, così da doversi ritenere lo stesso inattendibile , mentre le dich iarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] (che fu reggente del clan dei [OSCURATO:PERSONA] e che ha sostenutoche [OSCURATO:PERSONA] era vittima di estorsione) sono state sottovalutate(si richiamano i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n.373 del 23/11/1990, dep. 1991e nella sentenza n. 4460 del 19/01/1994).

Si argomenta , al riguardo , che nella fattispecie, la quantificazione della misura della confisca ─ che la Corte di appello ha effettuato valutando che i l contributo di [OSCURATO:PERSONA] al la associazione mafiosa si sarebbe realizzato solo attraverso le operazion i commercialifra [OSCURATO:SOCIETA] s.p . a. e Siculacarne ─ si river bera sul giudizio circa l a partecipazionedi [OSCURATO:PERSONA] alla associazione mafiosa dal momento che gli è stato attributo il ruolo di suo finanziatore e di ricicla r e dei guadagni illeciti .

Si assumeche l’emergere di prove nuove nel giudizio di appello deve condurre a unaanticipazione del giudizio di revisione al la luce di una interpretazione costituzionalmenteorientata degli art t. 624 e 627 cod. proc . pen. che eviti il rischio di un errore giudiziario, lesivo di diritti fondamentali della persona, perché una futura ric hiesta di revisione potrebbe essere dichiarata inammissibile fondandosisul rilievo che la prova nuova addotta sarebbe stata, in realtà, acquisitagià nel giudizio di appello.

2.6. Con le successive note difensive e con il motivo nuovo di ricorso, collegato al secondo motivo di ricorso, viene presentata questione di legittimità costituzionale dell’art. 164 ultimo comma cod. pen. per contrasto con l’art. 3 Cost. i n contrasto con gli artt. 3 e 27 c. 3 e 117 Cost. (in connessione con l’art. 49 §3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea): il divieto di concessione della sospensione condizionale della pena quando la nuova condanna, cumulata con quella precedente, superi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. appare del tutto irrazionale e sproporzionato quando la condannaostativa risalga ad un periodo di tempo tale da non giustificare un tale effetto.

In alternativa, per evitare la violazione del principio di proporzionalità si prospettala diretta applicazione dell’art. 49 §3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea come indicato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza NE nella causa C-205-20 (v.

Corte di Giustizia,8 marzo 2022, NE) disapplicando l’art. 164 ultimo comma cod. pen. che preclude, nel caso concreto, l’irrogazione di un a sanzione sproporzionata con conseguente annullamento della sentenza impugnata .

Inoltre, si prospetta un ulterioreprofilo di illegittimità costituzionale dell’art.164 cod. pen.osservando che l’irrazionalità della disciplina è accresciuta dalla circostanza che la condanna precedente possiede effetto ostativosolo a causa della prima concessione della sospensione condizionale della pena: dall’art. 164 comma 2 lett.a) cod. pen. può desumersi che la precedente condanna a 5 giorni di arresto non avrebbe avuto alcun effetto ostativo se la pena inflitta nonfosse stata sospesa, così determinandosi l’ assenza di una ragionevole giustificazione della differenza di trattamento quale indice della violazione dell’art. 3 Cost.: riservare un trattamento di favore a chi in passato ha commesso un reato (magari più grave o addirittura più reati) e già è stato ritenuto inidoneo a beneficiare della sospensione, violerebbel’art. 3 Cost. con conseguente illegittimità costituzionaledell’art. 164 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza n. 12853 del 5 ottobre 2016 emessa dalla Seconda sezione della Corte di cassazione, decidendo sui ricorsi contro la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Catania l’8 ottobre 2015, harilevato quanto segue.

1.1. «Nel corso del presente giudizio, attraverso la formazione di un giudicato progressivo, segnato dalla sentenza 4.6.2014 della Sesta sezione di questa Corte, può dirsi definitivamente accertato che [OSCURATO:PERSONA], imprenditore nel settore della distribuzione alimentare, socio e amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. (concessionaria del marchio Despar) con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], da vittima del clan mafioso [OSCURATO:PERSONA], imperante in zona, con il passare del tempo, intorno all'anno 1987, era divenuto "imprenditore colluso", che contribuiva attivamente all'attività del sodalizio mafioso, riciclando e investendo gli illeciti profitti dell'organizzazione criminosa attraverso la realtà economica dell'[OSCURATO:SOCIETA]. e ricevendo in cambio protezione, finanziamenti e aiuti di varia natura».

Inoltre, ha ritenuto adeguata la motivazionecon cui la sentenza emessa l’8 ottobre 2015 dalla Corte di appello di Catania ha ravvisato la circostanza aggravante ex art. 416-bis, comma sesto, cod. pen.

«risultando provato che i [OSCURATO:PERSONA] avevano finanziato con risorse illecite la società [OSCURATO:SOCIETA], impresa facente capo, tra l'altro, ad uno dei partecipi dell'associazione, traendo altresì profitto attraverso l'attività di riciclaggio».

Su queste basi il quinto dei motivi del ricorso in esame risulta inammissibile.

1.2. Per altro verso,la Corte di cassazione ha puntualizzato che: «…la [OSCURATO:SOCIETA]., società nella quale sono confluite le attività imprenditoriali riconducibili allo [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi familiari, è una impresa lecitamente costituita ed organizzata, risultando parzialmente inquinata da immissioni di risorse di illecita provenienza dalla famiglia mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA].».

Accogliendo le richiesteconvergenti(seppure sulla base di premesse diverse) del Procuratore Generalee delladifesa dell’imputato ha annullato la sentenza della Cortedi appello al suo esame « limitatamente al punto relativo all'individuazione del quantum confiscabile a [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla Corte d'Appello di Catania per un nuovo esame sul punto».

1.3. Relativamente alla durata della partecipazionedi [OSCURATO:PERSONA] alla associazioneper delinquere considerata nella imputazione, la seconda Sezione dellaCorte di cassazione ha osservato quel che segue.

«All'imputato è stato contestato il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso dall'anno 1987 in permanenza.

Si tratta di contestazione aperta, senza specificazione della data di cessazione della condotta illecita.

Seguendo la giurisprudenza di legittimità, la Corte di merito ha delimitato il tempus commissi delicti sulla base delle prove raccolte a carico dell'imputato, dimostrative della sua reale ed effettiva partecipazione all'organizzazione criminale e della persistenza di comuni interessi con i [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto nella sentenza impugnata si afferma che il momento di rottura del legame con la famiglia dei [OSCURATO:PERSONA] è rappresentato dalla denuncia sporta dall'imputato nei confronti del SebastianoLaudani, formalizzata nei primi giorni del settembre del 2009 in relazione agli inseguimenti subiti e alla minaccia di rapimento del figlio, non potendosi ritenersi conciliabile la denuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], reggente del clan di appartenenza, con il mantenimento della disponibilità nei confronti della medesima realtà associativa criminale.

Sulla base della suddetta valutazione la Corte territoriale ritiene che la pena in concreto irrogabile è quella introdotta dal d.l. 23.5.2008 n. 92 convertito con modificazioni nella legge 24.7.2008 n. 125 (…).

Non rientra fra i compiti del giudice di legittimità l'apprezzamento della valenza probatoria delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], ma solo la verifica del rispetto della regola prevista dall'art. 192cod. proc. pen.

Non può, a questo riguardo, negarsi che la Corte territoriale abbia indicato elementi di fatto precisi, circostanziali ed individualizzanti (il Sapia, tra l'altro, ha effettivamente deposto a favore dello [OSCURATO:PERSONA]) che permettono di ritenere rispettato il dettato normativo sulla valutazione della prova dichiarativa del collaboratore di giustizia.

Sotto questo punto di vista la prova costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] è pienamente utilizzabile e apprezzabile».

Tuttavia, ha riconosciuto la « fondatezza della censura difensiva relativa all'imprecisa ricostruzione del fatto sotto il profilo cronologico, tanto più rilevante in quanto collegata con una successiva ed ulteriore censura mossa dalla difesa.

Il fatto, dimostrativo (in tesi della Corte d'Appello) della persistente partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione criminale, avrebbe infatti avuto svolgimento e conclusione nel giugno del 2008, elementoquest'ultimo sottovalutato dalla Corte territoriale che lo ha definito di minima importanza.

La difesa sostiene da un lato che l'episodio riferito da [OSCURATO:PERSONA] ricadrebbe sotto la vigenza dell'articolo 416 bis cod. pen., nella formulazione antecedente alle modificazioni introdotte dalla legge del luglio 2008, dall'altro che ricorrerebbe il vizio di carenza di motivazione in relazione al periodo intercorrente tra il giugno del 2008 e il settembre del 2009, durante il quale non viene spiegato quale sia stato il contributo causale offerto da [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione criminale.

Il ricorso per questa parte è fondato e va accolto nei seguenti termini.

Emerge oggettiva contraddizione tra la parte della sentenza impugnata in cui si colloca la "dissociazione" dello [OSCURATO:PERSONA] nel settembre del 2009 e quello in cui l'episodio dell'”aiuto processuale” del giugno 2008, predisposto dall'organizzazione attraverso la falsa deposizione del Sapia, viene ricollegato ad un precedente incontro avvenuto nell'anno 2006 tra [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] nei pressi del cimitero di [OSCURATO:PERSONA].

In occasione di questo incontro l'imputato, espressamente interpellato, avrebbe declinato offerte di aiuto da parte dell'organizzazione criminale con la quale non aveva avuto più rapporti da molti anni, a seguito di "sospensione" dei rapporti per le vicende giudiziarie che lo avevano investito dall'anno 2000.

La difesa si duole che la Corte territoriale non abbia adeguatamente considerato la prospettazione alternativa che il legame intercorrente tra lo [OSCURATO:PERSONA] e l'organizzazione criminale si sarebbe risolto in epoca sin dall'anno 2000, allorché i rapporti tra lo [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati concordemente “sospesi”.

La motivazione della sentenza impugnata pertanto lascia aperti diversi e rilevanti interrogativi.

Infatti la Corte territoriale: a) non ricostruisce in termini oggettivi e incontrovertibili l'epoca dell'episodio della falsa deposizione testimoniale del Sapia, non individuando con precisione i riferimenti cronologici degli accadimenti; b) non si sofferma sulla consapevole adesione dello [OSCURATO:PERSONA] all'iniziativa in suo favore dei [OSCURATO:PERSONA], avendo l'imputato declinato l'offerta di aiuto da parte del [OSCURATO:PERSONA] già nel 2006; c) omette di approfondire gli accadimenti successivi alla deposizione del Sapia e, in particolare, non indica gli elementi di fatto in base ai quali può affermarsi, con ragionevole certezza, la persistenza della partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] all'associazione criminale nel periodo tra giugno 2008 e settembre 2009.

Si tratta di circostanze di sicura rilevanza, avendo riflessi sul regime normativo applicabile all'imputato [OSCURATO:PERSONA], considerato l'aggravamento del trattamento sanzionatorio per il delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen. introdotto nell'anno 2008».

Su questa base la Corte di cassazioneha annullato la sentenza della Corte di appello «con rinvio alla Corte territoriale, per un nuovo esame sul punto della prova della durata della permanenza della partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione criminale.

In particolare l'indagine da parte della Corte di merito dovrà investire l'aspetto della natura dei rapporti esistenti tra lo [OSCURATO:PERSONA] e l'organizzazione criminale, riconsiderando gli elementi di fatto dimostrativi della persistenza della partecipazione da parte dell'imputato fino al settembre del 2009, procedendo ad una più esatta ricostruzione della vicenda relativa alla deposizione del Sapia riferita da [OSCURATO:PERSONA], verificando inoltre se questa deposizione testimoniale sia stata oggetto di accordo collusivo tra l'imputato e il clan dei [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale dovrà verificare la natura della condotta dello [OSCURATO:PERSONA] sulla base del principio già affermato da altre sezioni di questa Corte, per il quale la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio mafioso non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (…) La Corte territoriale dovrà pertanto ricostruire i contenuti, i limiti e gli effetti degli accordi assunti tra lo [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA], convergenti nella decisione della sospensione dei rapporti tra l'imputato e la cosca mafiosa, raccordando il c.d.

"periodo di sospensione" dei rapporti (di circa nove anni) con la persistenza della partecipazione alla organizzazione mafiosa da parte del [OSCURATO:PERSONA] fino al settembre del 2009».

2. Nel giudizio di rinvio conclusosi con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha rinnovato l’istruttoria escutendo i collaboranti con l’Autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] edEugenio Sturiale e i testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchè disponendo perizia contabile per determinare il quantumconfiscabile.

2.1. La Corte d’appello ha escluso che la perizia contabile espletata nel giudizio di rinvio abbia sovvertito gli elementi probatori sui qual i si fonda la affermazionedella resp onsabi lità penale dell’imputato per il reato ex art. 416 - bis cod. pen., già definitivamente accerta ta con la sentenza emessa dal la Corte di cassazioneil 4/06/2014 perché la disamina del le scritture contabili della Alig rup s.p.a. ha soltanto concluso che «non emergono dati dimostratividi provviste fuori bilancioo di immissione di capitali estranei o di dubbia provenienza » ─ come, del resto, già concluso dalle precedentiperizie contabili disposte nel corso del giudizio ─ ma ha al contempo evidenziato «operazion i anomale dimostrative di forme occulte di finanziamento ad opera dell’imputato in favore della consorteria mafiosa».

Su questa base, ha osservato che la determinazione del quantum confiscabile non può in alcun modo refluir e sul punto relativo al la affermazione della penale respo nsabi lità dell’imputato , argomentando anche che , mentre l’accertamento della resp onsa b i lità dell’im pu tato è condizione necessaria per la confisca exart. 416-bis, comma settimo cod. pen., non vale il contrario quando , per esempio,mancano beni confiscabili o non è determinabile i l quantum della confisca (p. 28 - 3 4 della sentenza impugnata ).

Ha aggiunto che, comunque , l’imputato potrebbe, sussistendone i presupposti, attivare un autonomo procedimentodi revisione e chiede re la sospensione della esecuzione della pena (p. 35).Ha sviluppato argomentazioni , anche rispedendo a quelle della difesa, a sostegno della att endi bilità del collaborante [OSCURATO:PERSONA] convergenti con quelledel collaborante Sturiale (p. 35 - 37).

2.2. Decidendo sulla prima question e, devo lutale dalla Corte di cassazione , relativaal tempus commissi delicti, la Corte d’appello ha escluso che la cessazione della partecipazione dell’imputato alla associazione possa essere retrodatata agli anni 1998-1999.

È giunta a questa conclusione ─ sulla base di una analitica argomentazione (p. 47-49) esente da manifeste illogicità che conduce al rigetto del primo motivo di ricorso ─ valutando che la denuncia del 1998 da lui sporta circa le estorsioni e le minacce patite (che avevano indotto il Pubblico ministero a preoccuparsi per lasua incolumità fisica) e quella del 1999, relativa alla estorsione presso i punti di vendita di Bronte, da parte del clan Santapaola, alleato dei [OSCURATO:PERSONA], furono sporte quando era già in corso un procedimento a suo carico ed ebbero contenuti generici, né erano dirette contro i [OSCURATO:PERSONA] (p. 49), così da fare ritenere che furono strumentali a rappresentarsi come vittima di estorsioni e come imprenditore no n colluso con gruppi mafiosi.

A sostegno della conclusione ha anche osservato che i collaboranti [OSCURATO:PERSONA] edEugenio Sturiale hanno affermato che per evitare che [OSCURATO:PERSONA] fosse ulteriormente danneggiato per le sue vicende il gruppo decise di allentare i rapporti con lui pur continuando a pretendere la somma (15 milioni di euro) che gli era stata affidata per riciclarla, finanche prospettandogli il rapimento del figlio per indurlo ad adempiere (p. 39 - 43) e rilevando che nel 2006 [OSCURATO:PERSONA], incontrandosi con [OSCURATO:PERSONA] il piccolo, rifiutò l’offerta di aiuto processuale (p. 45).

Invece, ha ritenutoche la cessazione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] va fissata al 28 settembre 2001 ─ quando gli fu applicata la custodia cautelare e fu disposto i l sequestropreventivo dei suoi beni, del le attività imprenditoriali e anche de i beni dei suoifamiliari (p. 45) ─ e «senza che negli anni successivi all’anno 2001 siano stati registrati comportamenti dimostrativi, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità , della perdurante intran e ità dell’imputato nel consesso associativo in disamina»(p. 43-46).

2.3. Tuttavia ─ pur individuando il 28 settembre 2001 come data della cessazione della condotta dell’imputato ─ la Corte d’appello ha escluso la prescrizione del reato (contestato «dall’anno1987, in permanenza»), nonostante che il reato risulti prescritto (il 28/03/2019), dovendosi applicare (perché più favorevole all’imputato) la disciplinaallora vigente e più favorevole all’ im p utato , per la quale il terminemassimo di prescrizione ( pur considerati gli atti interruttivi , fra i quali ultimola sentenza di primo grado emessa il 16 a prile 2 0 12 dal Tribunale di Catania) èdi 15 anni (dieci anni aumentati della metà).

2.3.1. La Corte d’appello è giunta a tale conclusione considerando che il riconoscimentodella res ponsabilità dell’imputato è avvenuto con la sentenza n. 3991/2014 pronunciata dallaSesta sezione penale della Corte di cassazione il 4 giugno 2014.

Deve però osservarsi che questaconclusione non distingue il giudizio sulla responsabilità dell’imputato da quello relativo alla durata temporale della sua condotta.

Nel caso in esame,il giudizio circa la data di consumazione del reato è stato espressamente demandato alla Corte di appello, quale giudice del rinvio, dalla precedentesentenza di annullamento emessa dalla Corte di cassazione nella parte in cui dispone che «la sentenza impugnata va annullata, con rinvio alla Corte territoriale, per un nuovo esame sul punto della prova della durata della permanenza della partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione criminale».

Pertanto, mentre rimane intangibile il giudizio circa la responsabilità dell’imputato, non lo èquello circa la durata dellacondotta ─ con gli effetti connessi alladurata (fra i quali la eventuale prescrizione ) ─ proprio perché costituente l’oggetto del rinvio.

In altri termini, il reato in esame risulta accertato nellasua sussistenza già con la sentenza del 4 giugno 2014 n. 39911 della Corte di cassazione ─ come attestato peraltro dalla successiva sentenza n. 12853 del 5 ottobre 2016 della Corte di cassazione ─ ma non anche relativamentealtempus commissi delicti sotto il profilo della durata della condotta oggetto , appunto , dell’accertamento demandato alleCorte di appello che sul punto si è correttamente pronunciata con la sentenza impugnata, senzaperò trarne la necessaria ulteriore conseguenza per il computodella prescrizionee la conseguente dichiarazione di estinzione del reato.

2.3.2. La sentenza di annullamento con rinvio pone rispetto al giudicato propriamente detto, che risiederà nella futura decisione , un elemento del procedimento logico che integreràle valutazioni riservate al giudice di rinvio ( Sez. 3, n. 1355 del 12/04/1965, Rv. 995810) e chepreclude (art. 624, comma 1, cod. proc. pen., già art. 545 cod. proc. pen. del 1930) al giudice di rinvio di risolvere le questionigià decis e dalla Corte di cassazione ma non di dichiarare tutte le cause di estinzione del reato preesistenti o sopravvenute (Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, Rv. 226646; Sez. 2, n. 13061 del 25/11/1998, Rv. 211916): la preclusione vale per le parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, mentre estende la cognizione del giudice di rinvio ai punti essenzialmente connessi con quelli oggetto dell'annullamento (Sez. 1, n. 4502 del 05/10/1973, dep. 1974,Rv. 127252).

Nel caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione che riguardi la durata del reato, non è precluso al giudice d el rinvio di dichiarare prescritto il reato sia che la causa estintiva fosse preesistente sia che risulti sopravvenuta, ma comunque non ancora valutata dalla Corte di cassazione , perché si trattadi decisione conseguentealla determinazione della durata del reato che proprio la Corte di cassazione ha de mandato al giudice del rinvio (argomentabilea contrariis da: Sez.

U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418; Sez. 1, n. 8464 del 01/07/1993, Rv. 195061).

2.3.3. «Parte»della sentenza è qualsiasi statuizione che abbia una sua propria autonomia giuridico-concettuale e « parti non annullate della sentenza » sono quelle in ordine alle quali si è ormai del tutto esaurita ogni possibilità di decisione del giudice di merito (sicchéhanno acquistato, perché definitive, «autorità di cosa giudicata»(Sez.

U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196887).

Tra le parti di una sentenza si ha connessione essenziale se l'annullamento di unadi esse comport a necessariamente il riesame di un'altra parte della sentenza non investita direttamente dall’annullamento.

Tale connessione puòessere anche eventuale, nel senso che la parte della sentenza non colpita direttamente dall'annullamento deve essere riesaminata dal giudice di rinvio nel caso che questi, decidendo le questioni deferitegli espressamente con l'annullamento, adotti una soluzione che comporti necessariamente un riesame di parti non annullate della sentenza (Sez. 5, n. 8437 del 03/05/1977, Rv. 136321).

La questione inerente al la prescrizione del reato è logicamente connessa a quella inerente al tempus commissi delicti, la quale presuppone che sia stato accertato l’andel reato ma non ancora ─ come nella fattispecie in esame ─ la sua compiuta configurazionein termini di durata temporale.

A questa conclusione a fortiori (con argomento a minori ad maiorem ) deve giungersi in linea con il principio di diritto per il quale se la sentenza di annullamentoha confermato la sussistenza del reato ma ha ri nviato al giudice di merito la valutazione sulle circostanze, non può dirsi che il fatto sia stato riconosciutonella sua interezza con autorità di giudicato, perché il giudice non può non tenere conto dellaconnessione essenziale tra la fattispecie criminosa tipica e le circostanze che impediscono la formazione del giudicato sul fatto nella sua interezza e imponeal giudice di rinvio di dichiarare la prescrizione che consegu a al riconoscimento o all'esclusione delle attenuanti o aggravanti, o alla loro comparazionedella cui valutazione sia stato nuovamente investito (Sez. 1, n. 7548 del 01/06/2000, Rv. 216427; Sez. 5, n. 4307 del 19/12/1997, dep. 1998, Rv. 211070).

Pertanto, il terzo motivo di ricorso è fondatoe il reato va dichiarato estinto perchéprescritto.

Da questo esito deriva che perde ri le vanza il secondo motivo di ricorso.

3. Relativamente al quarto motivo di ricorso , conce rne nte la confisca ─ disposta applicando l’art. 416 - bis cod. pen . , per il quale «Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego» ─ e la sua quantificazione, deve osservarsi quel che segue.

3.1. Dopo avere rilevato che la prec e dente sentenza della Corte di appello aveva stabilito che «il quantum confiscabile allo [OSCURATO:PERSONA] non può che riguardare le quote societarie di [OSCURATO:SOCIETA]. a lui intestate, trattandosi delle quote dello strumento operativo del clan mafioso, costantemente capitalizzato dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA]; il giudice di rinvio ha infine affermato che la titolarità delle quote societarie in capo allo [OSCURATO:PERSONA] aveva natura fiduciaria, giacché trattavasi di una proprietà esercitata anche nell'interesse dell'associazione criminale», la sentenza n. 12853 del 2016 della Corte di cassazione ha deciso l’annullamento conrinvio «limitatamente all'individuazione del quantum confiscabile a [OSCURATO:PERSONA]».

Decidendo sul quantum della confisca e tenendo conto del criterio indicato dalla Corte di cassazione, che ha delimitato l’ambito di applicazionedella confisca al solo patrimonio dell’imputato, la sentenza della Corte d’appello impugnata ─ anche rispondendo alle argomentazioni difensive volte a escludere la cointeressenza tra l’imputato e l’associazione perdelinquere (p. 57 , 68 - 73 ) ─ ha valutato che il perito ha individuato soltanto operazioni anomale derivanti da rapporti commerciali con la Siculacarni(impresa mafiosa ) relative alla fornitura di carne nell’ordinedi decine di miliardi di lire (oltre 85, corrispondi a oltre 44 milioni di euro)e ha calcolato il ricarico che l a Siculacarni avrebbe effettuato nel fornire alla [OSCURATO:SOCIETA] quella carne che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto acquista r e direttamente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in [OSCURATO:PERSONA], così, riciclando le sue risorse economiche provenienti da delitti: in questo modo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scambiato favori con la Sicula c arni (impresa integralmente mafiosa) consentendole di rimanere sul mercato (p. 54 -55).

La sentenza impugnata ha ricostruitole vicende della Sicularni dalla costituzione nel 1985 sino alla definitiva confisca dei suoi beni avvenuta nel 2003 (p. 55-57), riportando i dati economici (forniti dalla perizia svolta) rappresentativi della rilevanza dei rappor ti fra la Siculacarnie la [OSCURATO:SOCIETA] (p.57- 65) , e, tenendo conto delle obiezioni del consulente di parte,ha calcolato in 2.416.302,98 l’entità della confisca, corrispondente al vantaggio economico realizzato dall’impresa mafiosa Siculacarni.

3.2. La confisca che è stata disposta dalla C orte di appello è confi sca per l’equivalente(art. 322 - ter cod. pen. ), resa necessaria dal fatto che non era più possibile la confisca diretta del prezzo o delprofitto del reato.

L’estinzione del reato per prescrizione preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto, a prescindere dalla sua connotazione come obbligatoria o facoltativa, perché è necessario interpretare tassativamente il concetto di «condanna» quale presupposto dell'ablazione, la quale è inibita dalla sentenza della Corte EDU del 29 ottobre 2013 nel caso Varvara c.

Italia: il principio di legalità in campo penale preclude interpretazioni estensive o analogiche delle norme interne in danno dell'imputato ( Sez. 1, n. 7860 del 20/01/2015, Rv. 262759; Sez. 2, n. 13017 del 22/01/2015, Rv. 262926).

Si è precisato che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-tercod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio, mentre non può comunque disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto(Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435).

3.3. Tale principio è stato ribadito, dopo l’introduzione dell’art. 378 - bis cod. proc.pen. (con l’art. 6 d.lgs 1° marzo 2018 n. 21), nei termini che seguono: l a disposizione di cui all'art. 578-biscod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione alle condotte anteriori alla sua vigenza (Sez.

U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209; Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Rv. 284529), quali sono quelle attribuite all’imputato.

Né ilrecente mutamento della giurisprudenza circa la natura della confisca per equivalente (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756) ─ che attribuisce alla confisca anche una funzione recuperatoria e sanzionatoria,perché tocca beni privi del rapporto di derivazione dal reato, e p uò assumere funzione punitiva se sottrae al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756)─ legittima la confisca nel caso di prescrizione di reati che ─ come nel caso in esame ─ siano stati commessi prima dell’introduzione dell'art. 578-bis cod. proc. pen.

Infatti, la disp os izione va interpretata in senso conforme all'art. 7 CEDU e all'art. 1 Prot. 1 CEDU, così escludendo l'efficacia retroattiva in malam partem del nuovo indirizzo ermeneutico, ragionevolmente imprevedibile rispetto alla pregress a consolidata interpretazionedella confisca (Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, Rv. 288488) .

3.4. Potrebbe osservarsi che il caso in esame presenta una peculiarità rispetto a quelli nei quali è mancata una sentenza di condanna, perché, come prima considerato, la commissione del reato exart. 416-bis con pen. risulta comunque essere stata definitivamente accertata dalla Corte di cassazione, sicché vi è stato comunqueun accertamento incidentale ─ equivalente a quello contenuto in una sentenza di condanna─ della responsabilità dell'imputato e del nesso pertinenziale fra oggetto della confisca e reato (Sez. 6, n. 31957 del 25/01/2013, Rv. 255596).

Ma deve osservarsi che, in ogni caso, nella sentenza sopra citata, le Sezioni Unite della Corte di cassazione ─ con argomentazione condivisibile ─ concludono che questo comporta l’esclusione di ogni forma di solidarietà passiva per la confisca di somme di denaro (sia diretta che per equivalente), sicchéla confisca deve essere individualizzata in base all'arricchimento concreto di ciascun correo.

Pertanto, la confisca può essere disposta nei confronti del singolo concorrente o partecipe solo limitatamente alla quota di profitto o prezzo da lui effettivamente incameratae spetta al Pubblico Ministero provare , nel contraddittorio fra le parti, ilquantum di profitto conseguito da ogni singolo partecipante .

Il rifiuto del principio solidaristico si fonda sulla necessità di rispettare il principio di proporzionalità e di colpevolezza.

Confiscare l'intero a chi ha ricevuto solo una parte (o nulla) trasformerebbe la confisca in una misura punitiva scollegata dalla realtà dell'arricchimento illecito─ violando il diritto di proprietà e i canoni di equità delle sanzioni ─ mentre , nel caso in esame non solo non è dimostrato che il profitto al quale si riferisce la confisca per l’equivalente sia stato fruito (neanche in parte) dall’imputato, ma, al contrario, proprio le argomentazioni sviluppate a sostegno della sua quantificazione [vedasi sub

3.1. ] conducono a escluderlo.

3.5. Da quanto precede deriva che la d ichiarazione di estinzione per prescrizione del reato produce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso la sentenza del 18/07/2024 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreSimone Perelli che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso. uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Coppi, del Foro di Roma, e [OSCURATO:PERSONA], del F oro di Catania, i quali, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insistonoper l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, decidendo su rinvio disposto dalla Seconda sezione della Corte di cassazione co n sentenza n. 12853 del 5 ottobre 2016, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal la Corte d’appello di Catania l’8 ottobre 201 5 , ha indiv iduato la cessazione della permanenza del reato ex art. 416 - bis cod. pen. ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al la data del 28 settembre 2001 e ─ già riconosciutesi le circostanze att enuan ti generiche prevalenti sulle contestateaggravanti ─ ha rideterminato la pena in anni due di reclusione, revocando le pene accessorie e la misura di sicurezza. Inoltre, ha ordinato la confisca delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]. intestate a [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza di euro 2.416.302,98, disponendo la restituzione agli aventi diritto di quant’altro in sequestro. 2. Nel ricorsoe nelle successive note difensive con motivo nuovo presentati dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi, che vengono enunciati nei termini indicati dall’art. 173 disp. att. cod. proc pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono vizio della motivazione in relazione alle argomentazioni, sviluppate nell’atto di appello e nelle successive memorie difensive , in relazione al la cessazione della permanenza del reato associativo.Si assume che la Corte di appello avrebbe dovuto fare retroagire al 1998 la cessazionedei rapporti economici tra l’imputato e il gruppo criminale dei [OSCURATO:PERSONA], quando, come risulta dalle dich iarazio ni del collaborante con l’ Autorità giudiziariaEugenio Sturiale, a causa del le vicende giudiz i ari e che interessarono [OSCURATO:PERSONA], il gruppo decise di sospendere le relazionieconomichefra l oro intercorrenti . Si osserva che il 23 settembre 1998 [OSCURATO:PERSONA] denunciò con precisione le erogazioni che effettuava in favore dei [OSCURATO:PERSONA], indicandonegli importi e i nomi di coloro che ne beneficiavano ─ tanto che i magistrati inquirenti (come testimoniato dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA]) temetteroper la sua incolumità ─ e denunciò pure una estorsione subita nel punto di vendita della sua impresa sito in Bronte compiuta da appartenential clan mafioso dei Santapaola , notoriamente alleato del clan dei [OSCURATO:PERSONA], ai quali ben avrebbepotuto chiedere protezione, se vi fossestato affiliato. Si aggiunge che ─ come valutato nella perizia contabile disposta nel giudiziodi rinvio ─ la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], costituita lecitamente, non risulta essere statail «polmone finanziario» del clan dei [OSCURATO:PERSONA], perché l’unico vantaggio finanziarioche gli fornì sarebbe stato costituito dal rapporto commerciale con la Siculacarni, che però fu fortemente ridimensionato negli anni 1995 - 1996 sino al cessare del monopolio delleforniture di carne con l’ingr e sso di Alig rup in M ecades , centrale di acquisti a livello nazionale. Si evidenzia che questo avvenne in un periodo(1997-1999) in cui la quota detenuta da [OSCURATO:PERSONA] nella Siculacarne fu sequestrata e po i confiscata e gli stessi apparten enti all a famiglia (in senso stretto) dei [OSCURATO:PERSONA] non erano più a piede libero, sicché il loro interesse al rapporto commerciale privilegiato con Aligrupera scemato, così spiegandosi anche la loro mancata reazione al cambiamento. Si conclude che, poiché la sentenza della Corte d’appello non offre elementi per escludere che il recesso di [OSCURATO:PERSONA] dalla associazione per delinquere sia avvenuto già nel settembre del 1998, allora il reato ascrittogli risulta prescritto. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduconoviolazione di legge e vizio della motivazione nel non concedere lasospensione co ndizionale della pena di due anni di reclusione (la minima vigente all’epoca dei fatti), pur richiesta dall’imputato, senza alcuna motivazione se non il riferimento (implicito) all’art.164 cod. pen. per unaprecedente condanna, del 1981 per fatti risalenti al 1980, a 5 giorni di arresto con pena sospesa. Si rappresenta che il reato è stato dichiarato estinto ex art. 167 cod. pen. con provvedimento del Giudice dell’esecuzione dell’11 ottobre 2024. Si assume che negare la sos pensione condizionaledella pena per effetto di una condanna a cinque giorni di arresto con pena sospesa risalente a oltre quarant’anni prima equivale a infliggere una sanzione sproporzionata e a l riguardo nel ricorso viene sviluppata una analitica argomentazionecon riferimenti dottrinari e giurisprudenziali (anche in termini di diritto comparato). 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell’assumere che, essendo divenuta irrevocabile la affermazione dellaresponsabilità dell’imputato per il reato ex art. 416 - bis cod. pen. per effetto della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione il 4/06 / 2014 , dovrebbe escludersila prescrizione del reato, m 4 entre va, in senso contrario, rilevato che , poiché alla Corte di appello la Corte di cassazione ha demandato la questione relativa al tempus commissi delicti , allora il giudicato circa l’ applicazione della prescrizione non può essersi formato, permanendo ancora sub iudice la determinazionedella data di consumazione del reato , al la quale è necessariamente correlata la eventuale prescrizione . Si argomenta che esiste una connessione essenziale fra tempus commissi delicti e prescrizione del reato, sicché la parte della sentenza annullata dalla Corte di cassazione deve essere necessariamente riesaminata dal giudice del rinvio nel caso in cui questi adotti una soluzione che implichi il riesame delle parti non annullate della sentenza. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazionenel determinare in euro 2.416.302,98 la somma da confiscare individuata nella perizia contabile espletata come « accertato vantaggi o economico, e, dunque, concretaentità del contributo procurato dall’imputato alla consorteriaattraverso le transazioni commerciali» (p. 67 della sentenza ) con la Siculacarni(impresa dei [OSCURATO:PERSONA], sita nello stesso territorio della Ali grup ), della quale si assume che avrebbeeffettuato un ricarico nel fornire alla [OSCURATO:SOCIETA] quella carne che la Aligrupavrebbe potuto acquista r e direttamente dalla [OSCURATO:SOCIETA] . s.a.s.con sede in [OSCURATO:PERSONA] e, così , riciclando le sue risorse economiche provenientida delitti. Si argomenta che, in realtà, dalla istruttoria effettuata non emerge che la Malavendaavesse una organizzazioneche le consentissein concreto di riforniretutti i punti vendita della [OSCURATO:SOCIETA] , a sua volta pr i va di camion - frigoriferi che avrebbero permesso di acquis ta re direttamente la carne a Reggi o [OSCURATO:PERSONA] dallaMalavenda, che, del resto, si occupava soltanto di forniture all’ingrosso (p. 49-50 del ricorso).Si osserva, inoltre, che il marginedi ricarico non equivarrebbe , ancora, all’effettivovantag gi o economico ricavato dalla Si c ul a carni che doveva comunque fronteggiare dei costi aziendali ( personale , servizi, locazioni etc. … ) , mentre il calcolo dellapercentuale di ricarico raffronta unicamente il valore del le vendite, degliacquisti e del le rimanenze . Nel ric o rso, peraltro, vengono sviluppate argomentazionia sostegno dell’assunto che le dich iar az i oni del collaborante con l’Autorità giudiziariaGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] conterrebbero della falsità atte a inficiar n e l’attendibilitàanche nella parte in cui avvalorerebbero la tesi di un illecit o rapporto fra la Siculacarni e l’imputato. Si conclude che la misura della confisca calcolata sul marginedi ricarico ap plic ato da Siculacarne a d Alig rup non è collegabile alla asseritaattività delittuosa. 2.5. Il quinto motivo di ricorsoarticola al suo interno deduzioni di diverso tenore.Si assume violato l’art. 624 cod. proc . pen . in relazione al l’esis tenza di unaconnessione essenziale in concreto fra la pa rte della sentenza relativa allaresponsabilità dell’imputato e la parte annullata in tema di confisca ex art. 416-bis, commasettimo, cod. pen. Si prospetta questione di legit ti m ità costituzionale in relazione al l a mancata valutazione nel presente procedimento di prove dimostrativedella innocenza dell’imputato, sebbene il punto della precedente sentenza della C orte di appello relativo all’ an della responsabilità no n sia stato espressamente annullato dalla C orte di cassazione.Si deduce vizio della motivazione in relazione ai sopravvenuti elementi di giudizio che hanno scardinato la premessa, su cui si sono fondate le sentenze di merito, secondo cui l’imputato avrebbe gestito il “polmone finanziario” del clan mafioso dei [OSCURATO:PERSONA].Si evidenzia che: in contrasto con le precedentisentenze di me rit o, le risultanze della perizia espletata nel giudizio di appello conclusosicon la sentenza impugnata mostrano che non son o stati individuati meccanismi di finanziamento del clan dei Lauda ni mediante la società [OSCURATO:SOCIETA], le cui quote sono state sempre soltanto di proprietà della famiglia [OSCURATO:PERSONA], né incrementi del suo patrimonio netto diversi da quelli connessi alla sua politica di autofinanziamento ; le dichiarazioni del collaboranteGiuseppe L audani si son o rivelate in contrasto con gli esi ti della perizia e con le dichiarazioni dei testimoni Marino e Caruso, così da doversi ritenere lo stesso inattendibile , mentre le dich iarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] (che fu reggente del clan dei [OSCURATO:PERSONA] e che ha sostenutoche [OSCURATO:PERSONA] era vittima di estorsione) sono state sottovalutate(si richiamano i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n.373 del 23/11/1990, dep. 1991e nella sentenza n. 4460 del 19/01/1994). Si argomenta , al riguardo , che nella fattispecie, la quantificazione della misura della confisca ─ che la Corte di appello ha effettuato valutando che i l contributo di [OSCURATO:PERSONA] al la associazione mafiosa si sarebbe realizzato solo attraverso le operazion i commercialifra [OSCURATO:SOCIETA] s.p . a. e Siculacarne ─ si river bera sul giudizio circa l a partecipazionedi [OSCURATO:PERSONA] alla associazione mafiosa dal momento che gli è stato attributo il ruolo di suo finanziatore e di ricicla r e dei guadagni illeciti . Si assumeche l’emergere di prove nuove nel giudizio di appello deve condurre a unaanticipazione del giudizio di revisione al la luce di una interpretazione costituzionalmenteorientata degli art t. 624 e 627 cod. proc . pen. che eviti il rischio di un errore giudiziario, lesivo di diritti fondamentali della persona, perché una futura ric hiesta di revisione potrebbe essere dichiarata inammissibile fondandosisul rilievo che la prova nuova addotta sarebbe stata, in realtà, acquisitagià nel giudizio di appello. 2.6. Con le successive note difensive e con il motivo nuovo di ricorso, collegato al secondo motivo di ricorso, viene presentata questione di legittimità costituzionale dell’art. 164 ultimo comma cod. pen. per contrasto con l’art. 3 Cost. i n contrasto con gli artt. 3 e 27 c. 3 e 117 Cost. (in connessione con l’art. 49 §3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea): il divieto di concessione della sospensione condizionale della pena quando la nuova condanna, cumulata con quella precedente, superi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. appare del tutto irrazionale e sproporzionato quando la condannaostativa risalga ad un periodo di tempo tale da non giustificare un tale effetto. In alternativa, per evitare la violazione del principio di proporzionalità si prospettala diretta applicazione dell’art. 49 §3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea come indicato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza NE nella causa C-205-20 (v. Corte di Giustizia,8 marzo 2022, NE) disapplicando l’art. 164 ultimo comma cod. pen. che preclude, nel caso concreto, l’irrogazione di un a sanzione sproporzionata con conseguente annullamento della sentenza impugnata . Inoltre, si prospetta un ulterioreprofilo di illegittimità costituzionale dell’art.164 cod. pen.osservando che l’irrazionalità della disciplina è accresciuta dalla circostanza che la condanna precedente possiede effetto ostativosolo a causa della prima concessione della sospensione condizionale della pena: dall’art. 164 comma 2 lett.a) cod. pen. può desumersi che la precedente condanna a 5 giorni di arresto non avrebbe avuto alcun effetto ostativo se la pena inflitta nonfosse stata sospesa, così determinandosi l’ assenza di una ragionevole giustificazione della differenza di trattamento quale indice della violazione dell’art. 3 Cost.: riservare un trattamento di favore a chi in passato ha commesso un reato (magari più grave o addirittura più reati) e già è stato ritenuto inidoneo a beneficiare della sospensione, violerebbel’art. 3 Cost. con conseguente illegittimità costituzionaledell’art. 164 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza n. 12853 del 5 ottobre 2016 emessa dalla Seconda sezione della Corte di cassazione, decidendo sui ricorsi contro la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Catania l’8 ottobre 2015, harilevato quanto segue. 1.1. «Nel corso del presente giudizio, attraverso la formazione di un giudicato progressivo, segnato dalla sentenza 4.6.2014 della Sesta sezione di questa Corte, può dirsi definitivamente accertato che [OSCURATO:PERSONA], imprenditore nel settore della distribuzione alimentare, socio e amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. (concessionaria del marchio Despar) con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], da vittima del clan mafioso [OSCURATO:PERSONA], imperante in zona, con il passare del tempo, intorno all'anno 1987, era divenuto "imprenditore colluso", che contribuiva attivamente all'attività del sodalizio mafioso, riciclando e investendo gli illeciti profitti dell'organizzazione criminosa attraverso la realtà economica dell'[OSCURATO:SOCIETA]. e ricevendo in cambio protezione, finanziamenti e aiuti di varia natura». Inoltre, ha ritenuto adeguata la motivazionecon cui la sentenza emessa l’8 ottobre 2015 dalla Corte di appello di Catania ha ravvisato la circostanza aggravante ex art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. «risultando provato che i [OSCURATO:PERSONA] avevano finanziato con risorse illecite la società [OSCURATO:SOCIETA], impresa facente capo, tra l'altro, ad uno dei partecipi dell'associazione, traendo altresì profitto attraverso l'attività di riciclaggio». Su queste basi il quinto dei motivi del ricorso in esame risulta inammissibile. 1.2. Per altro verso,la Corte di cassazione ha puntualizzato che: «…la [OSCURATO:SOCIETA]., società nella quale sono confluite le attività imprenditoriali riconducibili allo [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi familiari, è una impresa lecitamente costituita ed organizzata, risultando parzialmente inquinata da immissioni di risorse di illecita provenienza dalla famiglia mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA].». Accogliendo le richiesteconvergenti(seppure sulla base di premesse diverse) del Procuratore Generalee delladifesa dell’imputato ha annullato la sentenza della Cortedi appello al suo esame « limitatamente al punto relativo all'individuazione del quantum confiscabile a [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla Corte d'Appello di Catania per un nuovo esame sul punto». 1.3. Relativamente alla durata della partecipazionedi [OSCURATO:PERSONA] alla associazioneper delinquere considerata nella imputazione, la seconda Sezione dellaCorte di cassazione ha osservato quel che segue. «All'imputato è stato contestato il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso dall'anno 1987 in permanenza. Si tratta di contestazione aperta, senza specificazione della data di cessazione della condotta illecita. Seguendo la giurisprudenza di legittimità, la Corte di merito ha delimitato il tempus commissi delicti sulla base delle prove raccolte a carico dell'imputato, dimostrative della sua reale ed effettiva partecipazione all'organizzazione criminale e della persistenza di comuni interessi con i [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto nella sentenza impugnata si afferma che il momento di rottura del legame con la famiglia dei [OSCURATO:PERSONA] è rappresentato dalla denuncia sporta dall'imputato nei confronti del SebastianoLaudani, formalizzata nei primi giorni del settembre del 2009 in relazione agli inseguimenti subiti e alla minaccia di rapimento del figlio, non potendosi ritenersi conciliabile la denuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], reggente del clan di appartenenza, con il mantenimento della disponibilità nei confronti della medesima realtà associativa criminale. Sulla base della suddetta valutazione la Corte territoriale ritiene che la pena in concreto irrogabile è quella introdotta dal d.l. 23.5.2008 n. 92 convertito con modificazioni nella legge 24.7.2008 n. 125 (…). Non rientra fra i compiti del giudice di legittimità l'apprezzamento della valenza probatoria delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], ma solo la verifica del rispetto della regola prevista dall'art. 192cod. proc. pen. Non può, a questo riguardo, negarsi che la Corte territoriale abbia indicato elementi di fatto precisi, circostanziali ed individualizzanti (il Sapia, tra l'altro, ha effettivamente deposto a favore dello [OSCURATO:PERSONA]) che permettono di ritenere rispettato il dettato normativo sulla valutazione della prova dichiarativa del collaboratore di giustizia. Sotto questo punto di vista la prova costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] è pienamente utilizzabile e apprezzabile». Tuttavia, ha riconosciuto la « fondatezza della censura difensiva relativa all'imprecisa ricostruzione del fatto sotto il profilo cronologico, tanto più rilevante in quanto collegata con una successiva ed ulteriore censura mossa dalla difesa. Il fatto, dimostrativo (in tesi della Corte d'Appello) della persistente partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione criminale, avrebbe infatti avuto svolgimento e conclusione nel giugno del 2008, elementoquest'ultimo sottovalutato dalla Corte territoriale che lo ha definito di minima importanza. La difesa sostiene da un lato che l'episodio riferito da [OSCURATO:PERSONA] ricadrebbe sotto la vigenza dell'articolo 416 bis cod. pen., nella formulazione antecedente alle modificazioni introdotte dalla legge del luglio 2008, dall'altro che ricorrerebbe il vizio di carenza di motivazione in relazione al periodo intercorrente tra il giugno del 2008 e il settembre del 2009, durante il quale non viene spiegato quale sia stato il contributo causale offerto da [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione criminale. Il ricorso per questa parte è fondato e va accolto nei seguenti termini. Emerge oggettiva contraddizione tra la parte della sentenza impugnata in cui si colloca la "dissociazione" dello [OSCURATO:PERSONA] nel settembre del 2009 e quello in cui l'episodio dell'”aiuto processuale” del giugno 2008, predisposto dall'organizzazione attraverso la falsa deposizione del Sapia, viene ricollegato ad un precedente incontro avvenuto nell'anno 2006 tra [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] nei pressi del cimitero di [OSCURATO:PERSONA]. In occasione di questo incontro l'imputato, espressamente interpellato, avrebbe declinato offerte di aiuto da parte dell'organizzazione criminale con la quale non aveva avuto più rapporti da molti anni, a seguito di "sospensione" dei rapporti per le vicende giudiziarie che lo avevano investito dall'anno 2000. La difesa si duole che la Corte territoriale non abbia adeguatamente considerato la prospettazione alternativa che il legame intercorrente tra lo [OSCURATO:PERSONA] e l'organizzazione criminale si sarebbe risolto in epoca sin dall'anno 2000, allorché i rapporti tra lo [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati concordemente “sospesi”. La motivazione della sentenza impugnata pertanto lascia aperti diversi e rilevanti interrogativi. Infatti la Corte territoriale: a) non ricostruisce in termini oggettivi e incontrovertibili l'epoca dell'episodio della falsa deposizione testimoniale del Sapia, non individuando con precisione i riferimenti cronologici degli accadimenti; b) non si sofferma sulla consapevole adesione dello [OSCURATO:PERSONA] all'iniziativa in suo favore dei [OSCURATO:PERSONA], avendo l'imputato declinato l'offerta di aiuto da parte del [OSCURATO:PERSONA] già nel 2006; c) omette di approfondire gli accadimenti successivi alla deposizione del Sapia e, in particolare, non indica gli elementi di fatto in base ai quali può affermarsi, con ragionevole certezza, la persistenza della partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] all'associazione criminale nel periodo tra giugno 2008 e settembre 2009. Si tratta di circostanze di sicura rilevanza, avendo riflessi sul regime normativo applicabile all'imputato [OSCURATO:PERSONA], considerato l'aggravamento del trattamento sanzionatorio per il delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen. introdotto nell'anno 2008». Su questa base la Corte di cassazioneha annullato la sentenza della Corte di appello «con rinvio alla Corte territoriale, per un nuovo esame sul punto della prova della durata della permanenza della partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione criminale. In particolare l'indagine da parte della Corte di merito dovrà investire l'aspetto della natura dei rapporti esistenti tra lo [OSCURATO:PERSONA] e l'organizzazione criminale, riconsiderando gli elementi di fatto dimostrativi della persistenza della partecipazione da parte dell'imputato fino al settembre del 2009, procedendo ad una più esatta ricostruzione della vicenda relativa alla deposizione del Sapia riferita da [OSCURATO:PERSONA], verificando inoltre se questa deposizione testimoniale sia stata oggetto di accordo collusivo tra l'imputato e il clan dei [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale dovrà verificare la natura della condotta dello [OSCURATO:PERSONA] sulla base del principio già affermato da altre sezioni di questa Corte, per il quale la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio mafioso non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (…) La Corte territoriale dovrà pertanto ricostruire i contenuti, i limiti e gli effetti degli accordi assunti tra lo [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA], convergenti nella decisione della sospensione dei rapporti tra l'imputato e la cosca mafiosa, raccordando il c.d. "periodo di sospensione" dei rapporti (di circa nove anni) con la persistenza della partecipazione alla organizzazione mafiosa da parte del [OSCURATO:PERSONA] fino al settembre del 2009». 2. Nel giudizio di rinvio conclusosi con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha rinnovato l’istruttoria escutendo i collaboranti con l’Autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] edEugenio Sturiale e i testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchè disponendo perizia contabile per determinare il quantumconfiscabile. 2.1. La Corte d’appello ha escluso che la perizia contabile espletata nel giudizio di rinvio abbia sovvertito gli elementi probatori sui qual i si fonda la affermazionedella resp onsabi lità penale dell’imputato per il reato ex art. 416 - bis cod. pen., già definitivamente accerta ta con la sentenza emessa dal la Corte di cassazioneil 4/06/2014 perché la disamina del le scritture contabili della Alig rup s.p.a. ha soltanto concluso che «non emergono dati dimostratividi provviste fuori bilancioo di immissione di capitali estranei o di dubbia provenienza » ─ come, del resto, già concluso dalle precedentiperizie contabili disposte nel corso del giudizio ─ ma ha al contempo evidenziato «operazion i anomale dimostrative di forme occulte di finanziamento ad opera dell’imputato in favore della consorteria mafiosa». Su questa base, ha osservato che la determinazione del quantum confiscabile non può in alcun modo refluir e sul punto relativo al la affermazione della penale respo nsabi lità dell’imputato , argomentando anche che , mentre l’accertamento della resp onsa b i lità dell’im pu tato è condizione necessaria per la confisca exart. 416-bis, comma settimo cod. pen., non vale il contrario quando , per esempio,mancano beni confiscabili o non è determinabile i l quantum della confisca (p. 28 - 3 4 della sentenza impugnata ). Ha aggiunto che, comunque , l’imputato potrebbe, sussistendone i presupposti, attivare un autonomo procedimentodi revisione e chiede re la sospensione della esecuzione della pena (p. 35).Ha sviluppato argomentazioni , anche rispedendo a quelle della difesa, a sostegno della att endi bilità del collaborante [OSCURATO:PERSONA] convergenti con quelledel collaborante Sturiale (p. 35 - 37). 2.2. Decidendo sulla prima question e, devo lutale dalla Corte di cassazione , relativaal tempus commissi delicti, la Corte d’appello ha escluso che la cessazione della partecipazione dell’imputato alla associazione possa essere retrodatata agli anni 1998-1999. È giunta a questa conclusione ─ sulla base di una analitica argomentazione (p. 47-49) esente da manifeste illogicità che conduce al rigetto del primo motivo di ricorso ─ valutando che la denuncia del 1998 da lui sporta circa le estorsioni e le minacce patite (che avevano indotto il Pubblico ministero a preoccuparsi per lasua incolumità fisica) e quella del 1999, relativa alla estorsione presso i punti di vendita di Bronte, da parte del clan Santapaola, alleato dei [OSCURATO:PERSONA], furono sporte quando era già in corso un procedimento a suo carico ed ebbero contenuti generici, né erano dirette contro i [OSCURATO:PERSONA] (p. 49), così da fare ritenere che furono strumentali a rappresentarsi come vittima di estorsioni e come imprenditore no n colluso con gruppi mafiosi. A sostegno della conclusione ha anche osservato che i collaboranti [OSCURATO:PERSONA] edEugenio Sturiale hanno affermato che per evitare che [OSCURATO:PERSONA] fosse ulteriormente danneggiato per le sue vicende il gruppo decise di allentare i rapporti con lui pur continuando a pretendere la somma (15 milioni di euro) che gli era stata affidata per riciclarla, finanche prospettandogli il rapimento del figlio per indurlo ad adempiere (p. 39 - 43) e rilevando che nel 2006 [OSCURATO:PERSONA], incontrandosi con [OSCURATO:PERSONA] il piccolo, rifiutò l’offerta di aiuto processuale (p. 45). Invece, ha ritenutoche la cessazione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] va fissata al 28 settembre 2001 ─ quando gli fu applicata la custodia cautelare e fu disposto i l sequestropreventivo dei suoi beni, del le attività imprenditoriali e anche de i beni dei suoifamiliari (p. 45) ─ e «senza che negli anni successivi all’anno 2001 siano stati registrati comportamenti dimostrativi, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità , della perdurante intran e ità dell’imputato nel consesso associativo in disamina»(p. 43-46). 2.3. Tuttavia ─ pur individuando il 28 settembre 2001 come data della cessazione della condotta dell’imputato ─ la Corte d’appello ha escluso la prescrizione del reato (contestato «dall’anno1987, in permanenza»), nonostante che il reato risulti prescritto (il 28/03/2019), dovendosi applicare (perché più favorevole all’imputato) la disciplinaallora vigente e più favorevole all’ im p utato , per la quale il terminemassimo di prescrizione ( pur considerati gli atti interruttivi , fra i quali ultimola sentenza di primo grado emessa il 16 a prile 2 0 12 dal Tribunale di Catania) èdi 15 anni (dieci anni aumentati della metà). 2.3.1. La Corte d’appello è giunta a tale conclusione considerando che il riconoscimentodella res ponsabilità dell’imputato è avvenuto con la sentenza n. 3991/2014 pronunciata dallaSesta sezione penale della Corte di cassazione il 4 giugno 2014. Deve però osservarsi che questaconclusione non distingue il giudizio sulla responsabilità dell’imputato da quello relativo alla durata temporale della sua condotta. Nel caso in esame,il giudizio circa la data di consumazione del reato è stato espressamente demandato alla Corte di appello, quale giudice del rinvio, dalla precedentesentenza di annullamento emessa dalla Corte di cassazione nella parte in cui dispone che «la sentenza impugnata va annullata, con rinvio alla Corte territoriale, per un nuovo esame sul punto della prova della durata della permanenza della partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione criminale». Pertanto, mentre rimane intangibile il giudizio circa la responsabilità dell’imputato, non lo èquello circa la durata dellacondotta ─ con gli effetti connessi alladurata (fra i quali la eventuale prescrizione ) ─ proprio perché costituente l’oggetto del rinvio. In altri termini, il reato in esame risulta accertato nellasua sussistenza già con la sentenza del 4 giugno 2014 n. 39911 della Corte di cassazione ─ come attestato peraltro dalla successiva sentenza n. 12853 del 5 ottobre 2016 della Corte di cassazione ─ ma non anche relativamentealtempus commissi delicti sotto il profilo della durata della condotta oggetto , appunto , dell’accertamento demandato alleCorte di appello che sul punto si è correttamente pronunciata con la sentenza impugnata, senzaperò trarne la necessaria ulteriore conseguenza per il computodella prescrizionee la conseguente dichiarazione di estinzione del reato. 2.3.2. La sentenza di annullamento con rinvio pone rispetto al giudicato propriamente detto, che risiederà nella futura decisione , un elemento del procedimento logico che integreràle valutazioni riservate al giudice di rinvio ( Sez. 3, n. 1355 del 12/04/1965, Rv. 995810) e chepreclude (art. 624, comma 1, cod. proc. pen., già art. 545 cod. proc. pen. del 1930) al giudice di rinvio di risolvere le questionigià decis e dalla Corte di cassazione ma non di dichiarare tutte le cause di estinzione del reato preesistenti o sopravvenute (Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, Rv. 226646; Sez. 2, n. 13061 del 25/11/1998, Rv. 211916): la preclusione vale per le parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, mentre estende la cognizione del giudice di rinvio ai punti essenzialmente connessi con quelli oggetto dell'annullamento (Sez. 1, n. 4502 del 05/10/1973, dep. 1974,Rv. 127252). Nel caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione che riguardi la durata del reato, non è precluso al giudice d el rinvio di dichiarare prescritto il reato sia che la causa estintiva fosse preesistente sia che risulti sopravvenuta, ma comunque non ancora valutata dalla Corte di cassazione , perché si trattadi decisione conseguentealla determinazione della durata del reato che proprio la Corte di cassazione ha de mandato al giudice del rinvio (argomentabilea contrariis da: Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418; Sez. 1, n. 8464 del 01/07/1993, Rv. 195061). 2.3.3. «Parte»della sentenza è qualsiasi statuizione che abbia una sua propria autonomia giuridico-concettuale e « parti non annullate della sentenza » sono quelle in ordine alle quali si è ormai del tutto esaurita ogni possibilità di decisione del giudice di merito (sicchéhanno acquistato, perché definitive, «autorità di cosa giudicata»(Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196887). Tra le parti di una sentenza si ha connessione essenziale se l'annullamento di unadi esse comport a necessariamente il riesame di un'altra parte della sentenza non investita direttamente dall’annullamento. Tale connessione puòessere anche eventuale, nel senso che la parte della sentenza non colpita direttamente dall'annullamento deve essere riesaminata dal giudice di rinvio nel caso che questi, decidendo le questioni deferitegli espressamente con l'annullamento, adotti una soluzione che comporti necessariamente un riesame di parti non annullate della sentenza (Sez. 5, n. 8437 del 03/05/1977, Rv. 136321). La questione inerente al la prescrizione del reato è logicamente connessa a quella inerente al tempus commissi delicti, la quale presuppone che sia stato accertato l’andel reato ma non ancora ─ come nella fattispecie in esame ─ la sua compiuta configurazionein termini di durata temporale. A questa conclusione a fortiori (con argomento a minori ad maiorem ) deve giungersi in linea con il principio di diritto per il quale se la sentenza di annullamentoha confermato la sussistenza del reato ma ha ri nviato al giudice di merito la valutazione sulle circostanze, non può dirsi che il fatto sia stato riconosciutonella sua interezza con autorità di giudicato, perché il giudice non può non tenere conto dellaconnessione essenziale tra la fattispecie criminosa tipica e le circostanze che impediscono la formazione del giudicato sul fatto nella sua interezza e imponeal giudice di rinvio di dichiarare la prescrizione che consegu a al riconoscimento o all'esclusione delle attenuanti o aggravanti, o alla loro comparazionedella cui valutazione sia stato nuovamente investito (Sez. 1, n. 7548 del 01/06/2000, Rv. 216427; Sez. 5, n. 4307 del 19/12/1997, dep. 1998, Rv. 211070). Pertanto, il terzo motivo di ricorso è fondatoe il reato va dichiarato estinto perchéprescritto. Da questo esito deriva che perde ri le vanza il secondo motivo di ricorso. 3. Relativamente al quarto motivo di ricorso , conce rne nte la confisca ─ disposta applicando l’art. 416 - bis cod. pen . , per il quale «Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego» ─ e la sua quantificazione, deve osservarsi quel che segue. 3.1. Dopo avere rilevato che la prec e dente sentenza della Corte di appello aveva stabilito che «il quantum confiscabile allo [OSCURATO:PERSONA] non può che riguardare le quote societarie di [OSCURATO:SOCIETA]. a lui intestate, trattandosi delle quote dello strumento operativo del clan mafioso, costantemente capitalizzato dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA]; il giudice di rinvio ha infine affermato che la titolarità delle quote societarie in capo allo [OSCURATO:PERSONA] aveva natura fiduciaria, giacché trattavasi di una proprietà esercitata anche nell'interesse dell'associazione criminale», la sentenza n. 12853 del 2016 della Corte di cassazione ha deciso l’annullamento conrinvio «limitatamente all'individuazione del quantum confiscabile a [OSCURATO:PERSONA]». Decidendo sul quantum della confisca e tenendo conto del criterio indicato dalla Corte di cassazione, che ha delimitato l’ambito di applicazionedella confisca al solo patrimonio dell’imputato, la sentenza della Corte d’appello impugnata ─ anche rispondendo alle argomentazioni difensive volte a escludere la cointeressenza tra l’imputato e l’associazione perdelinquere (p. 57 , 68 - 73 ) ─ ha valutato che il perito ha individuato soltanto operazioni anomale derivanti da rapporti commerciali con la Siculacarni(impresa mafiosa ) relative alla fornitura di carne nell’ordinedi decine di miliardi di lire (oltre 85, corrispondi a oltre 44 milioni di euro)e ha calcolato il ricarico che l a Siculacarni avrebbe effettuato nel fornire alla [OSCURATO:SOCIETA] quella carne che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto acquista r e direttamente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in [OSCURATO:PERSONA], così, riciclando le sue risorse economiche provenienti da delitti: in questo modo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scambiato favori con la Sicula c arni (impresa integralmente mafiosa) consentendole di rimanere sul mercato (p. 54 -55). La sentenza impugnata ha ricostruitole vicende della Sicularni dalla costituzione nel 1985 sino alla definitiva confisca dei suoi beni avvenuta nel 2003 (p. 55-57), riportando i dati economici (forniti dalla perizia svolta) rappresentativi della rilevanza dei rappor ti fra la Siculacarnie la [OSCURATO:SOCIETA] (p.57- 65) , e, tenendo conto delle obiezioni del consulente di parte,ha calcolato in 2.416.302,98 l’entità della confisca, corrispondente al vantaggio economico realizzato dall’impresa mafiosa Siculacarni. 3.2. La confisca che è stata disposta dalla C orte di appello è confi sca per l’equivalente(art. 322 - ter cod. pen. ), resa necessaria dal fatto che non era più possibile la confisca diretta del prezzo o delprofitto del reato. L’estinzione del reato per prescrizione preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto, a prescindere dalla sua connotazione come obbligatoria o facoltativa, perché è necessario interpretare tassativamente il concetto di «condanna» quale presupposto dell'ablazione, la quale è inibita dalla sentenza della Corte EDU del 29 ottobre 2013 nel caso Varvara c. Italia: il principio di legalità in campo penale preclude interpretazioni estensive o analogiche delle norme interne in danno dell'imputato ( Sez. 1, n. 7860 del 20/01/2015, Rv. 262759; Sez. 2, n. 13017 del 22/01/2015, Rv. 262926). Si è precisato che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-tercod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio, mentre non può comunque disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto(Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435). 3.3. Tale principio è stato ribadito, dopo l’introduzione dell’art. 378 - bis cod. proc.pen. (con l’art. 6 d.lgs 1° marzo 2018 n. 21), nei termini che seguono: l a disposizione di cui all'art. 578-biscod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione alle condotte anteriori alla sua vigenza (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209; Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Rv. 284529), quali sono quelle attribuite all’imputato. Né ilrecente mutamento della giurisprudenza circa la natura della confisca per equivalente (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756) ─ che attribuisce alla confisca anche una funzione recuperatoria e sanzionatoria,perché tocca beni privi del rapporto di derivazione dal reato, e p uò assumere funzione punitiva se sottrae al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756)─ legittima la confisca nel caso di prescrizione di reati che ─ come nel caso in esame ─ siano stati commessi prima dell’introduzione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. Infatti, la disp os izione va interpretata in senso conforme all'art. 7 CEDU e all'art. 1 Prot. 1 CEDU, così escludendo l'efficacia retroattiva in malam partem del nuovo indirizzo ermeneutico, ragionevolmente imprevedibile rispetto alla pregress a consolidata interpretazionedella confisca (Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, Rv. 288488) . 3.4. Potrebbe osservarsi che il caso in esame presenta una peculiarità rispetto a quelli nei quali è mancata una sentenza di condanna, perché, come prima considerato, la commissione del reato exart. 416-bis con pen. risulta comunque essere stata definitivamente accertata dalla Corte di cassazione, sicché vi è stato comunqueun accertamento incidentale ─ equivalente a quello contenuto in una sentenza di condanna─ della responsabilità dell'imputato e del nesso pertinenziale fra oggetto della confisca e reato (Sez. 6, n. 31957 del 25/01/2013, Rv. 255596). Ma deve osservarsi che, in ogni caso, nella sentenza sopra citata, le Sezioni Unite della Corte di cassazione ─ con argomentazione condivisibile ─ concludono che questo comporta l’esclusione di ogni forma di solidarietà passiva per la confisca di somme di denaro (sia diretta che per equivalente), sicchéla confisca deve essere individualizzata in base all'arricchimento concreto di ciascun correo. Pertanto, la confisca può essere disposta nei confronti del singolo concorrente o partecipe solo limitatamente alla quota di profitto o prezzo da lui effettivamente incameratae spetta al Pubblico Ministero provare , nel contraddittorio fra le parti, ilquantum di profitto conseguito da ogni singolo partecipante . Il rifiuto del principio solidaristico si fonda sulla necessità di rispettare il principio di proporzionalità e di colpevolezza. Confiscare l'intero a chi ha ricevuto solo una parte (o nulla) trasformerebbe la confisca in una misura punitiva scollegata dalla realtà dell'arricchimento illecito─ violando il diritto di proprietà e i canoni di equità delle sanzioni ─ mentre , nel caso in esame non solo non è dimostrato che il profitto al quale si riferisce la confisca per l’equivalente sia stato fruito (neanche in parte) dall’imputato, ma, al contrario, proprio le argomentazioni sviluppate a sostegno della sua quantificazione [vedasi sub 3.1. ] conducono a escluderlo. 3.5. Da quanto precede deriva che la d ichiarazione di estinzione per prescrizione del reato produce
Sentenza Cassazione n. 01617/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris