CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03575/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al nr. 11081/2022, sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza nr. 10008/2021 R.G. del 6/4/2022 nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVA dall’altra; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che , visto l'art. 380 ter cpc, chiede che la Corte di Ric. 2022 n. 11081 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -2- Cassazione, in camera di consiglio, affermi che competente a conoscere della controversia è il Tribunale di Firenze. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aniello proponevano al Tribunale di Firenze, in data 24 giugno 2020, ricorso ex artt. 209 e 98 l. fall. in opposizione allo stato passivo di CO.RI. Consorzio di cooperative sociali – società cooperativa sociale onlus in liquidazione coatta amministrativa. Questo tribunale, infatti, aveva dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa, a cui aveva fatto seguito l’apertura della liquidazione coatta amministrativa. Il tribunale adito declinava però la propria competenza a conoscere del ricorso in opposizione in favore del Tribunale di Napoli nord, perché presso quest’ultimo il liquidatore aveva depositato lo stato passivo, dato che CO.RI. sin dal 2016 aveva trasferito la propria sede legale da Firenze ad Aversa. 2. Il Tribunale di Napoli nord, avanti al quale il giudizio era riassunto ad opera degli opponenti, osservava che il Tribunale di Firenze aveva ravvisato la propria competenza territoriale a conoscere della procedura di concordato preventivo proposta da [OSCURATO:PERSONA].RI. entro l’anno dal trasferimento della sede legale da Firenze ad Aversa e, di conseguenza, aveva poi ritenuto di essere competente anche per provvedere alla sua dichiarazione di insolvenza exart. 195 l. fall.. Reputava, quindi, che una volta cristallizzata la competenza territoriale inrelazione a una procedura concorsuale, in applicazione dei criteri di cui agli artt. 161, comma 1, e 195, comma 1, l. fall., non fosse possibile attribuire rilievo ex post a un trasferimento di sede in precedenza giudicato irrilevante ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere delle controversie concernenti Ric. 2022 n. 11081 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -3- la formazione dello stato passivo, non potendosi accogliere l’idea di una divaricazione fra la competenza territoriale per la dichiarazione di insolvenza exart. 195 l. fall. e quella per il deposito dello stato passivo exart. 209 l. fall.. Escludeva, di conseguenza, che la lite rientrasse nella propria competenza territoriale e richiedeva a questa Corte, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., il regolamento di competenza. 3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze. Considerato che: 4. Deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale di Firenze. L’art. 195, comma 1, l. fall. prevede che ai fini dell’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa “il trasferimento della sede principale dell’impresa intervenuto nell’anno antecedente l’apertura del procedimento non rileva ai fini della competenza”. La norma, di tenore coincidente con il disposto degli artt. 9, comma 2, e 161, comma 1, l. fall. in materia di fallimento e concordato preventivo, evidenzia la volontà del legislatore di rendere operante, anche nell’ambito della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa, il generale principio secondo cui è precluso all’imprenditore in crisi sottrarsi al proprio giudice naturale attraverso il trasferimento della sede. L’art. 209 l. fall., nel prevedere che “il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell’art. 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dovel’impresa ha la propria sede principale”, si limita a riferirsi al luogo dove l’impresa ha la propria sede Ric. 2022 n. 11081 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -4- principale e non ripete la stessa formula di irrilevanza del trasferimento infrannuale della stessa. Il tenore della norma non è casuale ed è dettato dall’intenzione di escludere che una simile attività, effettuata durante lo svolgimento della procedura concorsuale, vada compiuta tornando a rinnovare la valutazione in ordine all’individuazione del giudice competente piuttosto che facendo riferimento al tribunale la cui competenza si è cristallizzata al momento del passaggio in giudicato della dichiarazione di insolvenza. Ciò in applicazione del generale principio di unitarietà della procedura concorsuale, a mente del quale fasi diverse della stessa procedura concorsuale non possono svolgersi di fronte ad autorità giudiziarie differenti. Ne discende che è la declaratoria di insolvenza che “segna” la competenza del tribunale a conoscere degli aspetti rimessi dalla legge alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria nell’ambito di un procedimento di liquidazione diretto dall’autorità amministrativa (nel caso, ad esempio, di impugnazioni dello stato passivo, ex art. 209 l. fall., o di contestazioni al piano di riparto, ai sensi dell’art. 213 l. fall.), senza che il maturarsi di tempistiche diverse nel corso della procedura (quale il superamento dell’anno a seguito del trasferimento della sede) possano condurre all’introduzione di fasi successive alla dichiarazione di insolvenza presso un differente tribunale. In altri termini, è al momento della dichiarazione di insolvenza che assume rilievo e deve essere effettuata l’indagine in ordine al trasferimento della sede principale nell’anno antecedente l’apertura del procedimento. Pertanto, l’art. 209 l. fall., laddove prevede che il commissario deposita lo stato passivo presso la cancelleria del luogo dove l’impresa ha la Ric. 2022 n. 11081 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -5- sede principale, non può che intendersi come riferito al tribunale già individuato come competente, ai sensi dell’art. 195, comma 1, l. fall., ad accertare lo stato di insolvenza. Un eventuale deposito dello stato passivo presso la cancelleria di un diverso tribunale, effettuato dal commissario in violazione di questa regola, non vale ad attribuire a quest’ultimo la competenza a conoscere delle relative impugnazioni. Nel caso di specie il Tribunale di Firenze (in ragione della procedura concordataria avviata prima della dichiarazione di insolvenza ed entro l’anno dal trasferimento della sede da Firenze ad Aversa) ha ravvisato la propria competenza territoriale a dichiarare lo stato di insolvenza di CO.RI, con una statuizione che oramai è passata in giudicato anche sotto questo profilo. Il medesimo tribunale, di conseguenza, è competente a conoscere dell’opposizione allostato passivo proposta nel corso della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa così avviata. Dev'essere perciò dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze, avanti al quale il procedimento di opposizione a stato passivo avrà prosecuzione. Non occorre provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla proposizione d'ufficio del regolamento di competenza. P.