CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 settembre 2024
Cassazione n. 26006/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27684/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C. COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 418/2020depositata il 31/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2955/20, rigettò la querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare la falsità della relata di notifica del verbale di accertamento n. SCV 0001686281, emesso il 30.6.2010 per violazione dell’art. 142 comma 8 C.d.S., relativamente alla dichiarazione che la notifica della sanzione amministrativa n. SCV0001686281 era stata eseguita dall’agente [OSCURATO:PERSONA], e pronunciò la condanna alle spese. La querela di falso era stata proposta in via incidentale nell’ambito di un giudizio di opposizione al verbale di accertamento, giudizio sospeso in attesa della definizione del procedimento per querela di falso. La notifica, ad avviso dell’appellante, era palesemente falsa, non essendo vero che l’agente notificatore, o presunto tale, avesse spedito, il 14 luglio 2010, il verbale della sanzione dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avendolo, invece, spedito in pari data al [OSCURATO:PERSONA] SIN di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva poi provveduto in toto all’attività di notifica. La Corte di appello di Bologna ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], con condanna alle spese. Faggioli ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con sei motivi. L’Amministrazione è rimasta intimata. È stata disposta la trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 2.-Il ricorso espone i seguenti motivi: I) Primo motivo: violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., avendo la Corte d’Appello omesso di fondare la decisione sulle prove processualmente acquisite e di pronunciarsi compiutamente sulla domanda così come formulata. II) Secondo motivo: violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciata la Corte di merito sulla domanda che chiedeva di accertare come [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] S.I.N. di [OSCURATO:PERSONA] non rappresentassero lo stesso soggetto giuridico. III) Terzo motivo: violazione della L. 890/1992 per quanto concerne l’individuazione del momento in cui si sarebbe perfezionata la notifica per il Ministero notificante. IV) Quarto motivo: omesso esame di fatti decisivi che, se debitamente valorizzati, avrebbero ragionevolmente portato la Corte d’Appello a dichiarare come non conforme al vero le dichiarazioni riportate nella relata di notifica. V) Quinto motivo: violazione del combinato disposto degli artt.88, 92, 132 c.p.c., avendo escluso l’applicazione del primo comma dell’art. 92 c.p.c. circa la compensazione delle spese solo per il fatto che il documento alterato prodotto da controparte non avrebbe influito sull’esito della controversia. VI) Sesto motivo: violazione degli artt. 112 c.p.c. per non avere deciso sulla richiesta di compensazione delle spese ex art. 92, secondo comma, c.p.c. Il ricorrente, nello svolgere le sue critiche, deduce che la sentenza impugnata non ha posto a fondamento della decisione gli elementi di fatto accertati durante i due gradi del giudizio di merito, e non ha dato congrua risposta alla domanda giudiziale proposta, che concerneva il fatto - secondo quanto prospettato dallo stesso ricorrente - che l’agente accertatore non aveva provveduto alla notifica secondo le modalità dichiarate nella relata di notifica oggetto della querela di falso, poiché il 14 luglio 2010 non aveva notificato il verbale tramite l’ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], ma in tale data aveva delegato l’attività notificatoria al [OSCURATO:PERSONA] S.I.N. di [OSCURATO:PERSONA] in virtù di apposita convenzione, precedentemente stipulata dal Ministero. 3.- L’esame del terzo motivo, che va respinto, risulta prioritario. La censura è infondata perché è centrata sulla erronea estensione oltre i limiti di legge dell’attività propriamente notificatoria, così come delineati da questa Corte che ha già affermato che, in tema di notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, il principio di scissione degli effetti dellanotificazione per il notificante e per il destinatario trova applicazione anche nei casi in cui l'amministrazione utilizzi il Servizio integrato dinotificazione (SIN) , trattandosi di un servizio gestito da articolazioni interne diPoste Italiane (Cass. n. 23817 del 04/08/2023). Questa decisione ha illustrato con grande chiarezza quanto segue « 2.3. Giova premettere che la fase di notificazione della contestazione della violazione amministrativa è regolata in via generaledalla L. n. 689 del 1981, art. 14, il cui comma 4 stabilisce, al secondo periodo, che "In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, comma 3, del medesimo codice". A propria volta, il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201, con specifico riferimento alle violazioni delle previsioni del Codice della Strada, stabilisce al comma 3 che alla notifica del verbale di contestazione "si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale". Il richiamo alle norme del codice di rito sulla notificazione comporta, quindi, anche l'applicabilità dell'art. 149 c.p.c. in tema di notifica a mezzo posta, avendo peraltro questa Corte chiarito - con riferimento all'epoca anteriore all'aggiunta alla L. n. 890 del 1982, art. 1, comma 3, operata dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 97-bis, lett. a), come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 461, - che l'Amministrazione che si avvalga del servizio postale per la notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14 è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta, come dettate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890 sicchè i relativi adempimenti non possono formare oggetto di concessione a privati - come prevista per taluni servizi postali dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 29 e dagli artt. 121 e 148 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 - in quanto la L. n. 890 del 1982, riserva all'Amministrazione postale tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione e il D.Lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, ha continuato a riservare in via esclusiva (art. 4, comma 5) al fornitore del servizio universale (e cioè all'[OSCURATO:PERSONA]) gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22375 del 19/10/2006 e la successiva Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2262 del 31/01/2013). 2.4. Operata tale premessa, si deve osservare che, come dedotto dalle Amministrazioni ricorrenti, dalla citata L. n. 890 del 1982, art. 3 è dato evincere che l'attività di predisposizione del plico postale e della relata di notifica prima della presentazione del piego al punto di accettazione dell'operatore postale non rappresenta una mera attività prodromica alla notificazione, ma ne costituisce - ai fini che qui interessano - parte integrante, con la conseguenza che il principio di scissione degli effetti della notifica tra il notificante ed il destinatario dell'atto, richiamato dalla decisione impugnata, deve essere applicato con riferimento anche a tale fase. 2.5. Tale principio deve, quindi, trovare applicazione anche nell'ipotesi, come quella in esame, in cui la fase di predisposizione del plico per la spedizione venga effettuata tramite il citato S.I.N., e ciò in quanto, come già osservato da questa Corte, "il SIN è un servizio gestito da uffici, cioè da articolazioni interne, di [OSCURATO:PERSONA], non un ente a sè di cui l'Amministrazione si sia avvalsa per far giungere il ricorso a [OSCURATO:PERSONA]" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27801 del 2018). Invero, proprio l'assenza di autonomia soggettiva tra il S.I.N. e [OSCURATO:PERSONA] - che, come poc'anzi rammentato, all'epoca dei fatti era l'Amministrazione cui dovevano ritenersi riservati in via esclusiva gli adempimenti del procedimento di notificazione a mezzo posta -comporta la fallacia della tesi, come quella sostenuta nella decisione impugnata, con cui si intenda operare una scissione tra le attività comunque svolte sempre da [OSCURATO:PERSONA], una volta che a queste ultime siano stati consegnati gli atti per la notificazione, unico essendo il soggetto che procede allo svolgimento delle attività complessive di notifica ed irrilevante essendo la circostanza - che, invece, l'impugnata decisione ha ritenuto di valorizzare - che le Amministrazioni ricorrenti "ben avrebbero potuto gestire in proprio" le attività di predisposizione degli atti per la notifica. Come già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27600 del 2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10704 del 2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20243 del 2015), quindi, la tempestività della notifica per il soggetto notificante deve essere valutata con riferimento al momento della consegna degli atti al S.I.N., e ciò in quanto è con tale consegna che viene attivato il procedimento notificatorio rimesso a [OSCURATO:PERSONA], costituendo le varie fasi della predisposizione dei plichi ed della loro spedizione e consegna semplici stadi di un unico procedimento per il quale [OSCURATO:PERSONA] viene ad avvalersi di proprie articolazioni meramente interne.» (Cass. n. 23817 del 04/08/2023). Alla stregua di questa condivisa ricostruzione normativa, va escluso che ricorra il falso denunciato e alcuna delle violazioni di legge dedotte, in quanto l’attività notificatoria si è svolta secondo la procedura consentita da parte del soggetto notificatore che ha predisposto il plico e la relata di notifica, atteso che come si evince dall’art.3 della legge n.890/1982, l'attività di predisposizione del plico postale e della relata di notifica prima della presentazione del piego al punto di accettazione dell'operatore postale non rappresenta una mera attività prodromica alla notificazione, ma ne costituisce - ai fini che qui interessano - parte integrante, con la conseguenza che è quella l’attività che va presa in considerazione - considerato anche il principio di scissione degli effetti della notifica tra il notificante ed il destinatario dell'atto, applicabile anche con riferimento a tale fase – e che nessun rilievo è stato formulato in merito all'attività di predisposizione del plico postale e della relata di notifica prima della presentazione del piego al punto di accettazione dell'operatore postale. 4.- Anche i motivi primo, secondo e quarto, da trattare congiuntamente per connessione, sono, in conseguenza, infondati e non ricorre alcun omesso esame di fatto decisivo. Come accertato in fase di merito (fol.4 della sent. imp.), la relazione di notifica oggetto della querela di falso non ha affermato affatto che l’agente che aveva redatto la relazione di notifica, si fosse recata il 14 luglio 2010 da Bologna all’[OSCURATO:PERSONA] di Roma -Fiumicino per spedire il plico. La notifica, come già evidenziato, è avvenuta a mezzo del servizio postale e il Ministero dell’Interno si è legittimamente avvalso del fornitore del servizio universale; la relata di notifica è stata predisposta dall’agente notificatore e la data del 14 luglio 2010, riportata sulla relazione di notificazione, corrisponde a quella del giorno in cui gli atti, pienamente formati dall’amministrazione dell’Interno, destinati all’ odierno ricorrente (unitamente a molti altri analoghi atti da notificare) sono stati trasmessi dall’ufficio verbali della sezione P.S. al Centro SIN ([OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA] con sede in [OSCURATO:PERSONA] mentre è irrilevante il fatto che, nel rendere al Ministero dell’Interno la prestazione dovuta in base ad apposita convenzione, [OSCURATO:PERSONA] - cui spetta l’organizzazione del servizio implicante attività meramente esecutive –abbia proceduto a completare la spedizione diretta al destinatario della notifica avvalendosi del [OSCURATO:PERSONA] di Fiumicino. L’indicazione, da parte dell’agente Brasini, compilatrice della relata, “dichiaro di aver notificato in data 14/07/2010 a mezzo del servizio postale ufficio di [OSCURATO:PERSONA]…” è esatta, la dicitura “ufficio di [OSCURATO:PERSONA]” indica non il luogo in cui l’agente si è recato per effettuate la spedizione, ma semplicemente l’ufficio del quale, legittimamente, si serve Poste, tramite il [OSCURATO:PERSONA], per l’invio finale ai destinatari, e non costituisce certo una ipotesi di falsità della relata. Ne consegue che, come affermato rettamente in fase di merito, la circostanza che sia stata depositata dal Ministero una copia della relata contenente indicazioni diverse da quelle presenti sulla relata prodotta dall’originario ricorrente non risulta essere decisiva, perché tale produzione non ha influito sull’esito della causa. 5.- I motivi quinto e sesto, che esprimono una critica alla mancata applicazione del criterio della compensazione in tema di spese di giudizio, vanno trattati congiuntamente per connessione. Sono inammissibili alla luce del principio secondo il quale, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n.24502/2017; Cass.n.8421/2017): la fattispecie in esame, che ha visto applicato in toto il principio della soccombenza, è sottratta al sindacato di legittimità. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimata Amministrazione. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. - Rigetta il ricorso; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,